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	<title>6aprile.it &#187; FAQ (Domande/Risposte)</title>
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	<description>L&#039;Aquila, l&#039;informazione dal 6 aprile 2009</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 18:49:10 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Sostituzione edilizia, le FAQ della Struttura Tecnica, aggiornamento 13.5.2011</title>
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		<pubDate>Mon, 16 May 2011 09:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Trapasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ (Domande/Risposte)]]></category>
		<category><![CDATA[SGE E COMMISSARIO DELEGATO]]></category>
		<category><![CDATA[Un occhio sulla Ricostruzione (di Patrizio Trapasso)]]></category>
		<category><![CDATA[aggregati]]></category>
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		<category><![CDATA[RICOSTRUZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
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		<category><![CDATA[struttura tecnica]]></category>

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		<description><![CDATA[1) In quali casi si può procedere alla sostituzione edilizia? Se l&#8217;edificio e&#8217; distrutto[1] o può essere considerato tale (art.5 co 5 OPCM 3881); Se si richiede il contributo forfettario senza procedere alla redazione di un progetto d’intervento (art.5 co 2 OPCM 3881); Se il progetto di intervento sull’edificio esistente supera il limite di convenienza[2] [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.6aprile.it/documenti/faq-documenti/2011/05/16/sostituzione-edilizia-le-faq-della-struttura-tecnica-aggiornamento-13-5-2011.html"></a></div><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-16554" title="stemma-repubblica-italiana" src="http://www.6aprile.it/wp-content/uploads/2010/09/stemma-repubblica-italiana-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><strong>1) In quali casi si può procedere alla sostituzione edilizia?</strong></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Se l&#8217;edificio e&#8217; distrutto<strong>[</strong><strong>1</strong><strong>]</strong> o può essere considerato tale (art.5 co 5 OPCM 3881);</li>
<li>Se si richiede il contributo forfettario senza procedere alla redazione di un progetto d’intervento (art.5 co 2 OPCM 3881);</li>
<li>Se il progetto di intervento sull’edificio esistente supera il limite di convenienza<strong>[2]</strong> per la riparazione (art.5 co 4 OPCM 3881);<span id="more-21904"></span></li>
<li>Se l&#8217;edificio non supera il limite di convenienza per la riparazione  ma sono state adottate scelte progettuali che rendono comunque più  conveniente la demolizione e ricostruzione rispetto alla riparazione;</li>
<li>Se si ricostruisce un edificio più piccolo dell&#8217;edificio esistente,  quindi più conveniente da realizzare rispetto alla riparazione  dell&#8217;edificio esistente;</li>
<li>Se i proprietari dell&#8217;edificio esistente decidono di integrare la  differenza tra la riparazione dell&#8217;edificio esistente e la realizzazione  del nuovo edificio;</li>
<li>Una combinazione qualsiasi delle possibilita&#8217; di cui ai punti 4,5,6.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: OPCM 3881</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2) Quali documenti deve allegare alla domanda il professionista incaricato nei casi indicati alla domanda precedente?</strong></p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Se l&#8217;edificio e&#8217; distrutto é sufficiente consegnare una perizia che  dimostri la sussistenza di uno dei requisiti di cui all’art.5 co 5 OPCM  3881, un prospetto riepilogativo delle superfici e il progetto con il  relativo computo metrico dell&#8217;edificio da realizzare;</li>
<li>Se si richiede il contributo forfettario (art.5 co 2 OPCM 3881) é  sufficiente consegnare una perizia con la valutazione del livello di  danno alle strutture (lieve o elevato) e un prospetto riepilogativo  delle superfici;</li>
<li>Se l&#8217;edificio supera il limite di convenienza per la riparazione  (art.5 co 4 OPCM 3881) é necessario consegnare tutti i progetti degli  interventi proposti sull&#8217;edificio esistente, relativi sia alle parti  comuni sia alle unita&#8217; immobiliari che richiedono il contributo, un  prospetto riepilogativo delle superfici, il progetto dell&#8217;edificio nuovo  ed il relativo computo metrico;</li>
<li>Se l&#8217;edificio non supera il limite di convenienza per la riparazione  ma sono state adottate scelte progettuali che rendono comunque più  conveniente la demolizione e ricostruzione rispetto alla riparazione i  documenti da consegnare sono gli stessi del punto precedente;</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: OPCM 3790, OPCM 3881, DCD n. 27/2010, DCD n. 40/2011</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3) Chi garantisce che il nuovo edificio avra&#8217;  caratteristiche almeno pari a quelle dell&#8217;edificio esistente? Rispettera&#8217;  tutte le normative in vigore sulla sicurezza sismica sul risparmio  energetico e il confort acustico? Il livello di finiture sara&#8217; simile a  quello dell’edificio esistente?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Gli edifici nuovi devono obbligatoriamente rispettare una serie  di standard che riguardano la sicurezza sismica, il risparmio  energetico, il confort acustico ed altri. Il professionista incaricato  certifica il rispetto di tutte le norme vigenti. Nel contratto con  l&#8217;impresa possono essere specificati dei capitolati che riguardano  particolari aspetti, quali ad esempio il livello di finiture o  l&#8217;installazione di impianti con determinate caratteristiche;</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: Contratto tipo STM</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4) E’ possibile che l’edificio nuovo abbia un costo di realizzazione inferiore a quello determinato dal limite di convenienza?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si, il limite di convenienza e&#8217; determinato considerando un costo  parametrico standard considerando la possibilita&#8217; di realizzare un  edificio rispondente a tutte le norme vigenti sull’adeguamento sismico,  energetico, acustico ed altre, con un livello di finiture pari o  superiore a quello degli immobili con classifica catastale A2 o A7<a href="http://www.commissarioperlaricostruzione.it/FAQ/FAQ-della-Struttura-Tecnica-di-Missione/Quesiti-sulla-sostituzione-edilizia-aggiornamento-13.5.2011#Nota_3" target="_self"><strong>[3]</strong> </a> ; il progettista può operare scelte progettuali che permettono di  ottimizzare i costi di realizzazione del nuovo edificio scegliendo  modalita&#8217; costruttive che a parita&#8217; di risultati e di prestazioni hanno un  costo di realizzazione inferiore;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5) Il computo del  professionista per la riparazione non raggiunge il limite di  convenienza, ma abbiamo trovato alcune imprese che con tale importo sono  disposte a realizzare un edifico nuovo. Come dobbiamo procedere? Che  cautele dobbiamo adottare?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">In tal caso e&#8217; sufficiente allegare al progetto di riparazione  anche il computo metrico dell&#8217;edificio nuovo sottoscritto dall&#8217;impresa,  con evidenziato il ribasso percentuale offerto e quindi la convenienza  economica a ricostruire piuttosto che a riparare. È  possibile  garantirsi nei confronti dell&#8217;impresa sottoscrivendo con essa il  contratto tipo predisposto dalla STM e dall&#8217;ANCE. Tale contratto, tra le  altre cose, prevede il rilascio di apposite garanzie (fideiussioni) a  tutela dei lavori da realizzare, la definizione di tempi certi di  realizzazione e l&#8217;accettazione dei lavori <em>&#8216;a corpo</em> &#8216;;</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: Contratto tipo STM</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>6) L&#8217;importo per la riparazione del nostro edificio e&#8217;  più basso del costo del nuovo, nonostante lo sconto dell&#8217;impresa.  Possiamo stipulare un mutuo per l&#8217;importo rimanente e procedere comunque  alla demolizione e ricostruzione?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si, in genere e&#8217; possibile chiedere un finanziamento per la realizzazione del nuovo edificio.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>7) I tempi di realizzazione di un edificio nuovo sono maggiori dei tempi di riparazione di un edificio esistente?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">I tempi di realizzazione di un edificio dipendono da una serie di  fattori, tra i quali le difficolta&#8217; di accesso al cantiere,  l’organizzazione del cantiere stesso, la gestione della sicurezza dei  lavoratori ed altre. In genere, a parita&#8217; di importo delle opere da  realizzare, le tempistiche per la realizzazione di un nuovo edificio  sono minori di quelle per la riparazione del corrispondente edificio  esistente, in quanto l’impresa può predisporre un’organizzazione più  efficace ed ottimizzare le varie lavorazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui  l’edificio nuovo sia molto diverso dall’edificio esistente possono  aumentare i tempi di realizzazione del progetto e di rilascio dei  permessi urbanistici; e&#8217; comunque possibile presentare la richiesta di  contributo e contemporaneamente predisporre il progetto dell’edificio  nuovo, in quanto per ridurre i tempi di progettazione e&#8217; prevista la  possibilita&#8217; di comunicazione dell’ottenimento del contributo a titolo  provvisorio.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: DCD n. 27/2010 &#8211; art. 2 co 1</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>8) Le prestazioni energetiche di un edificio riparato sono uguali a quelle di un edificio nuovo?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">No, ad un edificio nuovo la normativa vigente richiede  prestazioni energetiche superiori rispetto ad un edificio esistente, in  considerazione della possibilita&#8217; di utilizzare tutte le nuove  tecnologie, sia per quanto riguarda l’isolamento, sia per quanto  riguarda le caratteristiche degli impianti;</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: OPCM 3790, OPCM 3881, DCD n. 27/2010</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>9) Il livello di sicurezza sismica di un edificio nuovo e&#8217; pari a quello di un edificio riparato?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">No, il livello di sicurezza sismica di un edificio nuovo e&#8217; in  genere maggiore di quello di un edificio riparato, in quanto per  quest’ultimo l’OPCM 3790 richiede che venga raggiunto un livello di  sicurezza compreso tra il 60 e l’80% del livello di sicurezza di un  edificio nuovo, ed e&#8217; possibile superare l’80% solo con costi in accollo a  carico dei proprietari; al contrario per l’edificio nuovo la normativa  vigente prescrive sempre di raggiungere il 100% della sicurezza sismica.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: OPCM 3790, OPCM 3881, DCD n. 27/2010</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>10 Il nostro edificio e&#8217; puntellato; in tal caso abbiamo a  disposizione una somma inferiore per la ricostruzione del nuovo  edificio?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">No, il limite di convenienza e&#8217; ottenuto sommando al costo per la  ricostruzione del nuovo edificio, il costo per la demolizione e lo  smaltimento in discarica dei materiali di risulta di quello esistente;  in tale importo sono compresi i costi per la rimozione delle opere  provvisionali per la messa in sicurezza. Allo stesso modo, rispetto ad  un edificio non puntellato,  non varia nemmeno l’importo disponibile per  la riparazione, proprio perché e&#8217; possibile considerare separatamente il  costo di rimozione delle puntellature rispetto al costo di  ricostruzione.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: DCD n. 27/2010 &#8211; art. 2 co 2</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>11) Il nostro edificio presenta gravi danni quindi  l’intervento di riparazione supera il limite di convenienza economica,  ma non vorremmo demolirlo in quanto seppur non vincolato presenta  caratteri di pregio. Come possiamo procedere?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto del CDR n. 45 prevede un incremento fino al 60% del  limite di convenienza economica per gli interventi di restauro su  edifici di particolare pregio storico artistico; rientrano in tale  definizione sia gli edifici nei quali sono presenti elementi di pregio  quali volte, coperture in legno, decori lapidei, stucchi, affreschi,  ambienti di dimensioni rilevanti o articolazioni spaziali complesse,  ecc.., sia edifici realizzati nel XX secolo con caratteristiche che ne  evidenziano l’innovazione dei caratteri tecnici, sociali ed estetici  rispetto ad altri edifici nello stesso ambito storico. Per tali edifici  il progettista predispone un’apposita relazione asseverata che trasmette  al Comune, nella quale dichiara l’esistenza dei requisiti necessari a  qualificare l’edificio di particolare pregio storico artistico e  richiede la percentuale di incremento rispetto al limite di convenienza.  Un’apposita commissione si esprime entro 30 giorni dalla richiesta.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>12)  Il nostro edificio e&#8217; incluso in un aggregato con altri edifici  vincolati o di particolare pregio storico artistico. Quali interventi e&#8217;  possibile prevedere? È possibile procedere alla sostituzione edilizia  nel caso in cui il costo degli interventi superi il limite di  convenienza?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Se un edificio di particolare pregio storico artistico e&#8217; incluso  in un aggregato, al fine di preservare il tessuto urbano esistente, il  decreto del CDR n. 45 prevede che la commissione istituita per  l’individuazione degli edifici di pregio possa esprimersi sull’intero  aggregato, individuando l’insieme degli edifici di pregio all’interno  dello stesso, anche in riferimento a esigenze di carattere urbanistico e  alle modalita&#8217; di recupero dell’aggregato stesso. Quindi nel caso in  questione la Commissione definira&#8217; quali tipologie di intervento e&#8217;  possibile attuare sull’edificio</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>13) Siamo proprietari di un edificio classificato “E”. Il  computo redatto per la riparazione e il miglioramento sismico  dell’edificio supera il limite di convenienza economica di cui al comma 4  dell’art. 5 dell’OPCM 3881. Siamo obbligati a demolire l’edificio o  possiamo comunque ripararlo?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il costo di costruzione individuato dal comma 4 dell’art. 5  dell’OPCM 3881 rappresenta il limite massimo di contributo concesso per  la riparazione o la sostituzione edilizia dell’edificio. Tale contributo  permette la ricostruzione di un immobile con un livello di finiture  adeguato e rispondente alle normative vigenti in materia di confort  ambientale e sicurezza. I proprietari possono comunque decidere  autonomamente se avvalersi della possibilita&#8217; della sostituzione edilizia  oppure se riparare l’immobile esistente, integrando con fondi propri  l’eccedenza rispetto al contributo concesso.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: OPCM 3790, OPCM 3881, DCD n. 27/2010</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>14) Nel nostro edificio classificato “E” molto  danneggiato sono presenti anche unita&#8217; immobiliari non adibite ad  abitazione principale. Alcuni dei proprietari di tali unita&#8217; immobiliari  hanno gia&#8217; usufruito di altri contributi, quindi non possono chiederne di  ulteriori. Il nostro edificio raggiunge comunque il limite di  convenienza economica; come viene ripartito il contributo tra le varie  unita&#8217; immobiliari?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui il contributo richiesto raggiunga il limite di  convenienza economica di cui al comma 4 dell’art. 5 dell’OPCM 3881, e i  proprietari decidano di avvalersi della possibilita&#8217; della sostituzione  edilizia, l’importo del contributo, risultante dalla somma dei  contributi richiesti per la riparazione delle singole unita&#8217; immobiliari  costituenti l’edificio e delle relative parti comuni, e&#8217; concesso  all’amministratore o al rappresentante del condominio per la  ricostruzione dell’intero edificio, quindi anche per la ricostruzione  delle unita&#8217; immobiliari per le quali non era stata effettuata alcuna  richiesta di contributo.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: OPCM 3790, OPCM 3881, DCD n. 27/2010</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>15) </strong> <strong>E’ possibile ricostruire un fabbricato più piccolo di quello esistente?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si, e&#8217; possibile ricostruire un fabbricato più piccolo di quello esistente.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: OPCM 3881/2010, OPCM 3790/2009, art. 2 co 2,4 OPCM 3870/2010</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>16) Nel caso in cui si ricostruisce un edificio con sagoma diversa e&#8217;</strong> <strong> necessario mantenere il rapporto tra superfici residenziali e non residenziali dell’edificio esistente?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Non e&#8217; necessario mantenere il rapporto tra superfici residenziali  e non residenziali di quello esistente, ma il nuovo fabbricato dovra&#8217;  comunque essere conforme alle vigenti norme edilizie ed urbanistiche.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: OPCM 3881/2010, OPCM 3790/2009, art. 2 co 2,4 OPCM 3870/2010</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>17) Nel caso venga ricostruito un fabbricato più piccolo dell’esistente, q</strong> <strong>uali superfici si considerano per il calcolo del limite di convenienza?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le superfici da considerare per il calcolo del limite di  convenienza sono quelle del fabbricato esistente. Il contributo concesso  e&#8217; pari all’importo minore tra il limite di convenienza e quello del  progetto del nuovo fabbricato da realizzare.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: OPCM 3881/2010, OPCM 3790/2009, art. 2 co 2,4 OPCM 3870/2010</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>18) </strong> <strong>L’importo forfettario di cui al comma 2, art. 5 OPCM 3881, e&#8217;  comprensivo di spese tecniche, IVA e spese per indagini geognostiche?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si, l’importo forfettario di cui al comma 2, art. 5 OPCM 3881 e&#8217;  comprensivo di spese tecniche, IVA, e spese per indagini geognostiche.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: art. 5 co 2 OPCM 3881/2010</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>19) Per determinare l’importo forfettario </strong> <strong>di cui al comma 2, art. 5 OPCM 3881 la superficie da considerare  per il contributo e&#8217; quella complessiva lorda (impronta a terra di ogni  piano)?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si, la superficie da considerare e&#8217; quella complessiva lorda.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: art. 5 co 2 OPCM 3881/2010</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>20) </strong> <strong>Il discrimine fra € 500/mq ed € 750 mq. e&#8217; rappresentato solo da  quanto riportato dalla originaria scheda Aedes?; Se sulla scheda Aedes  sono riportati danni gravissimi alla copertura (minore di 1/3) e danni  medio gravi alle strutture verticali (maggiore di 2/3),  quale e&#8217; il  contributo unitario forfetario da riconoscere?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il contributo e&#8217; pari a 500 €/mq nel caso in cui le parti  strutturali non siano danneggiate, oppure siano presenti danni leggeri,  ed a 750 €/mq negli altri casi.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: art. 5 co 2 OPCM 3881/2010</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>21) </strong> <strong>Quali locali situati all’ultimo piano di un edificio possono  essere considerati «soffitte» e quindi rientrare nel computo delle  superfici non residenziali, anche se di altezza inferiore a 2.40 metri?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Le superfici non residenziali sono le superfici di pertinenza  degli alloggi e quelle di pertinenza dell’organismo abitativo. I locali  situati all’ultimo piano di un edificio, di altezza inferiore a 2.40  metri, possono essere considerati «soffitte» e quindi rientrare nel  computo delle superfici non residenziali, solo se e&#8217; possibile  dimostrarne la pertinenza. La pertinenza in genere e&#8217; desumibile  dall’avvenuto accatastamento dei locali stessi. Qualora tali locali non  siano accatastati e&#8217; necessario dimostrare l’uso che viene fatto dei  locali stessi producendo tutti i documenti che si ritengono necessari.  In genere i locali non rifiniti e accessibili tramite botola non sono  considerabili soffitte.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: Delibera di Giunta Regionale n. 615/2010, DCD n. 27/2010</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>22) </strong> <strong>Nella scheda di convenienza economica, nel riepilogo dei  contributi richiesti per i lavori sull&#8217;edificio esistente, gli importi  dei lavori relativi alla riparazione dei danni per le abitazioni non  principali vanno inseriti all&#8217;80% o al 100%?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Vanno inseriti gli importi effettivamente richiesti, quindi, per  le abitazioni non principali, l’80% dei lavori da effettuare,  considerando anche il limite complessivo di 80.000 €, determinato come  somma dell’importo lavori, delle spese tecniche e dell’IVA.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: Delibera di Giunta Regionale n. 615/2010, DCD n. 27/2010</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>23) </strong> <strong>I proprietari di un edificio classificato «E» distrutto possono ricostruire separatamente l’edificio in altri sedimi?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si, questa possibilita&#8217; e&#8217; specificata nel decreto n. 43/2010.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: DCD n. 43/2010</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>24) </strong> <strong>L’acquisto del terreno rientra nel contributo per la ricostruzione dell’abitazione in altri sedimi?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">No, l’acquisto del terreno non e&#8217; ammesso a contributo.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: DCD n. 43/2010</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>25) </strong> <strong>E’ previsto il finanziamento per la realizzazione dell’ascensore, nel caso di demolizione e ricostruzione?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si, la realizzazione dell’ascensore, qualora richiesto dalla  normativa vigente, così come tutte le migliorie rese obbligatorie dalle  vigenti disposizioni di legge, possono essere inserite nel computo per  la realizzazione del nuovo edificio, nel rispetto del limite di  convenienza.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Note</strong><br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nota 1</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>[1]</strong> Un edificio e&#8217; definito distrutto (art.5 co 5 OPCM 3881) nei seguenti casi:</p>
<ol style="text-align: justify;">
<li>È completamente crollato;</li>
<li>l’edificio in muratura presenta crolli parziali dei muri portanti e  degli orizzontamenti che hanno interessato almeno il 25% in volume;</li>
<li>l’edificio in calcestruzzo armato, presenta spostamenti permanenti  dovuti al sisma fra la base e la sommita&#8217; dei pilastri di un qualunque  piano, pari o superiore all&#8217;1,5% dell&#8217;altezza d&#8217;interpiano e relativa ad  almeno il 50% dei pilastri del piano stesso;</li>
<li>la resistenza a compressione media cubica in situ del calcestruzzo, risulti inferiore a 8 mega Pascal.</li>
</ol>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nota 2</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>[2]</strong> Il progetto d’intervento supera il limite di convenienza se il costo di  riparazione dell’edificio esistente, sommato ai costi di miglioramento  simico, adeguamento degli impianti, energetico, igienico sanitario,  supera il costo di demolizione e ricostruzione.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Nota 3</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>[3]</strong> Le categorie catastali individuano la tipologia di abitazione,  considerando anche il livello delle finiture; per gli edifici ordinari  sono le seguenti:</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>A/1 Abitazioni di tipo signorile</li>
<li>A/2 Abitazioni di tipo civile</li>
<li>A/3 Abitazioni di tipo economico</li>
<li>A/4 Abitazioni di tipo popolare</li>
<li>A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare</li>
<li>A/6 Abitazioni di tipo rurale</li>
<li>A/7 Abitazioni in villini</li>
<li>A/8 Abitazioni in ville</li>
<li>A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici</li>
<li>A/10 Uffici e studi privati</li>
<li>A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Le categorie A2 e A7 sono quelle tipiche dell’edilizia ordinaria e dell’edilizia sovvenzionata;</p>
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		<title>Edifici, le FAQ della Struttura Tecnica, aggiornamento 13.5.2011</title>
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		<pubDate>Mon, 16 May 2011 09:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Trapasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ (Domande/Risposte)]]></category>
		<category><![CDATA[SGE E COMMISSARIO DELEGATO]]></category>
		<category><![CDATA[Un occhio sulla Ricostruzione (di Patrizio Trapasso)]]></category>
		<category><![CDATA[aggregati]]></category>
		<category><![CDATA[consorzi]]></category>
		<category><![CDATA[edifici]]></category>
		<category><![CDATA[edilizia]]></category>
		<category><![CDATA[faq]]></category>
		<category><![CDATA[RICOSTRUZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
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		<category><![CDATA[struttura tecnica]]></category>

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		<description><![CDATA[QUESITI SUGLI EDIFICI 1) Siamo proprietari di un edificio classificato “E”. Il computo redatto per la riparazione e il miglioramento sismico dell’edificio supera il limite di convenienza economica di cui al comma 4 dell’art. 5 dell’OPCM 3881. Siamo obbligati a demolire l’edificio o possiamo comunque ripararlo? Il costo di costruzione individuato dal comma 4 dell’art. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.6aprile.it/documenti/faq-documenti/2011/05/16/edifici-le-faq-della-struttura-tecnica-aggiornamento-13-5-2011.html"></a></div><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-16554" title="stemma-repubblica-italiana" src="http://www.6aprile.it/wp-content/uploads/2010/09/stemma-repubblica-italiana-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><strong>QUESITI SUGLI EDIFICI</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1) Siamo proprietari di un edificio classificato “E”. Il  computo redatto per la riparazione e il miglioramento sismico  dell’edificio supera il limite di convenienza economica di cui al comma 4  dell’art. 5 dell’OPCM 3881. Siamo obbligati a demolire l’edificio o  possiamo comunque ripararlo?</strong><span id="more-21901"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Il costo di costruzione individuato dal comma 4 dell’art. 5  dell’OPCM 3881 rappresenta il limite massimo di contributo concesso per  la riparazione o la sostituzione edilizia dell’edificio. Tale contributo  permette la ricostruzione di un immobile con un livello di finiture  adeguato e rispondente alle normative vigenti in materia di confort  ambientale e sicurezza. I proprietari possono comunque decidere  autonomamente se avvalersi della possibilita&#8217; della sostituzione edilizia  oppure se riparare l’immobile esistente, integrando con fondi propri  l’eccedenza rispetto al contributo concesso.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: OPCM 3790, OPCM 3881, DCD n. 27/2010</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2) Nel nostro edificio classificato “E” molto danneggiato  sono presenti anche unita&#8217; immobiliari non adibite ad abitazione  principale. Alcuni dei proprietari di tali unita&#8217; immobiliari hanno gia&#8217;  usufruito di altri contributi, quindi non possono chiederne di  ulteriori. Il nostro edificio raggiunge comunque il limite di  convenienza economica; come viene ripartito il contributo tra le varie  unita&#8217; immobiliari?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso in cui il contributo richiesto raggiunga il limite di  convenienza economica di cui al comma 4 dell’art. 5 dell’OPCM 3881, e i  proprietari decidano di avvalersi della possibilita&#8217; della sostituzione  edilizia, l’importo del contributo, risultante dalla somma dei  contributi richiesti per la riparazione delle singole unita&#8217; immobiliari  costituenti l’edificio e delle relative parti comuni, e&#8217; concesso  all’amministratore o al rappresentante del condominio per la  ricostruzione dell’intero edificio, quindi anche per la ricostruzione  delle unita&#8217; immobiliari per le quali non era stata effettuata alcuna  richiesta di contributo.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: OPCM 3790, OPCM 3881, DCD n. 27/2010</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3) Abitiamo in un condominio classificato “E” gravemente  danneggiato, per il quale e&#8217; stata dimostrata la convenienza della  sostituzione edilizia. Possiamo ricostruire il condominio con una sagoma  completamente diversa all’interno della stessa proprieta&#8217;, nel rispetto  di tutte le norme edilizie ed urbanistiche?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La possibilita&#8217; di modificare la sagoma dell’edificio e&#8217; stata  introdotta dal comma 2 dell&#8217;art. 1 dell’OPCM 3870, che demanda al comune  l’approvazione di eventuali progetti di variante.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: OPCM 3790, OPCM 3870;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4) Per un edificio in c.a. sono state redatte più schede  di agibilita&#8217; in tempi diversi, relative a singole unita&#8217; immobiliari  presenti all’interno dello stesso; quale bisogna considerare per  l’esecuzione degli interventi?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’esito di agibilita&#8217; e&#8217; unico per ogni edificio. Nel caso in cui  siano state redatte più schede di agibilita&#8217; per lo stesso edificio e&#8217;  necessario contattare la Struttura di Gestione dell’Emergenza che  provvedera&#8217; a unificare gli esiti oppure a ripetere il sopralluogo.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: DCD n. 15 del 09-07-2010;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5) Sono il proprietario di una unita&#8217; immobiliare  all’interno di un edificio classificato “E” e vorrei utilizzare  l’opportunita&#8217; della sostituzione edilizia, come devo procedere?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’ipotesi della sostituzione edilizia e&#8217; riferita all’intero  edificio e non alla singola unita&#8217; immobiliare, e si prospetta nel caso  in cui i costi di riparazione dello stesso superino i costi di  costruzione dell’edilizia agevolata, così come indicato al comma 4  dell’art. 5 dell’OPCM 3881.</p>
<p style="text-align: justify;">Alternativamente, nel caso in cui  l’edificio sia distrutto, come indicato all’art. 1 dell’OPCM 3790, al  singolo proprietario e&#8217; riconosciuta la possibilita&#8217; dell’acquisto di  un’abitazione equivalente; la circolare del Commissario Delegato del  14/07/2010 riporta chiarimenti per la definizione di quest’ultima  tipologia di contributo.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: OPCM 3790, OPCM 3881, Circ. CD del 14-07-2010</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>6) Siamo proprietari di un edificio classificato “E”. Il  computo redatto per la riparazione e il miglioramento sismico  dell’edificio raggiunge il limite di convenienza economica di cui al  comma 4 dell’art. 5 dell’OPCM 3881. Il tecnico ha quindi provveduto a  redigere un computo per la realizzazione di un nuovo edificio, ma  l’importo di tale computo supera il contributo concessoci; come dobbiamo  comportarci?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il costo di costruzione individuato dal comma 4 dell’art. 5  dell’OPCM 3881, pari a quello previsto per la realizzazione di edifici  di edilizia residenziale agevolata, nel rispetto della normativa vigente  sia in materia di sicurezza sismica che di confort acustico e risparmio  energetico, e&#8217; un limite massimo non derogabile. Eventuali costi  aggiuntivi, legati alle scelte progettuali adottate, sono a carico dei  committenti.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: OPCM 3790, OPCM 3881</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>7) Sono un cittadino italiano residente all’estero  proprietario di un immobile danneggiato dal sisma. Posso accedere al  contributo per la riparazione dell’immobile? Se sì, in che misura?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">I cittadini italiani residenti all’estero – sia iscritti  all’AIRE, sia non iscritti – possono accedere al contributo per la  riparazione dell’immobile danneggiato dal sisma, diverso dall’abitazione  principale, nei limiti previsti dalle ordinanze di riferimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro,  si precisa che, di regola, la residenza all’estero del richiedente  esclude la possibilita&#8217; che l’immobile danneggiato costituisca la sua  abitazione principale; di conseguenza, il contributo per la riparazione  deve essere determinato ai sensi dell’art. 1, comma 4, dell’OPCM 3779 e  dell’art. 1, comma 3, dell’OPCM 3790.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif.:  Nota della Commissione tecnico scientifica dell’ 8.7.2010</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>8) Nel caso in cui sia stata presentata domanda per  contributo per la riparazione di edificio danneggiato dal sisma  costituente abitazione principale ed il richiedente sia deceduto prima  del’emissione del decreto sindacale di concessione del contributo, gli  eredi hanno diritto a tale contributo? Se sì, in che misura? E’  necessario che gli eredi abbiano la residenza nell’immobile oggetto di  contributo?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ai fini della determinazione del contributo per la riparazione  dell’immobile, si deve far riferimento  alla posizione del richiedente  rispetto all’immobile stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza, salvo il caso in cui  il de cuis sia deceduto al momento del sisma ovvero entro il 5 ottobre  2009, se al momento dell’apertura della successione quest’ultimo non ha  ancora maturato il diritto alla concessione del contributo, l’erede  acquista non il diritto di credito relativo al contributo, bensì, se del  caso, solo il diritto reale di cui era titolare il defunto, con l’onere  di presentazione dell’istanza per il contributo da determinarsi con  riguardo alla sua posizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Diverso e&#8217; il caso in cui il diritto  alla concessione del contributo sia gia&#8217; stato acquisito dal de cuis con  la valida presentazione della relativa istanza: in tale ipotesi, oltre  al diritto reale sull’immobile, nell’asse ereditario confluisce anche il  diritto al contributo e, di conseguenza, a nulla rileva la circostanza  che gli eredi abbiano o meno la residenza nell’immobile oggetto della  richiesta di contributo, in quanto il diritto a quest’ultimo spetta agli  stessi non iure proprio ma iure hereditatis.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif.:</em> <em>art. 3 L.77/09;art. 8 dell’OPCM 3813, così come sostituito dall’art 3 comma 1 dell’OPCM 3857</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>9) Sono comproprietario di una unita&#8217; immobiliare che non  costituisce abitazione principale per nessuno dei partecipanti alla  comunione.  Decade il contributo per gli altri comproprietari,  nel caso  in cui uno di essi abbia gia&#8217; beneficiato di altro contributo? Ed  eventualmente, in che misura deve essere concesso il contributo?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di unita&#8217; immobiliare in comunione non costituente  abitazione principale per nessuno dei comproprietari, il contributo di  cui abbia eventualmente beneficiato un comproprietario per altro  immobile non comporta la decadenza dal contributo per gli altri  partecipanti alla comunione; tale contributo potra&#8217; essere erogato  limitatamente ed in ragione della quota percentuale di comproprieta&#8217; del  soggetto richiedente.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>10) Sono proprietario di un immobile  con esito di agibilita&#8217; A per il quale ho gia&#8217; ottenuto il contributo per  la riparazione dei danni causati dal sisma. Posso presentare richiesta  di contributo anche per l’immobile di mia proprieta&#8217;, classificato E,   presso il quale esercitavo attivita&#8217; professionale?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La risposta e&#8217; affermativa. Non esiste una norma che vieti il  cumulo tra il contributo concesso per immobile costituente abitazione  principale classificato A ed analogo contributo concesso per un altro  immobile ad uso abitativo o ad uso diverso dall’abitazione,  con  differente esito di inagibilita&#8217;. Pertanto, l’interessato ha diritto di  presentare la domanda di contributo sia per l’unita&#8217; immobiliare di  proprieta&#8217; adibita ad abitazione principale con esito A, sia per  l’  unita&#8217; immobiliare ad uso abitativo o ad uso diverso dall’abitazione, con  esito E.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>11) Sono proprietario di un edificio situato in  un Comune c.d. “fuori cratere” che ha subito danni a causa del sisma  del 6 aprile. Qual e&#8217; la procedura da seguire per ottenere il contributo  per la riparazione dell’immobile?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di edificio situato in un Comune c.d. “fuori cratere” e&#8217;  necessario procedere al deposito al Comune della perizia giurata che  attesti il nesso di causalita&#8217; tra danno e sisma e che contenga la  definizione dell’esito di agibilita&#8217; dell’edificio entro il 18 febbraio  2011. La perizia e&#8217; redatta utilizzando i criteri specificati alle schede  di rilevamento del danno e dell’agibilita&#8217; sismica pubblicata con l’OPCM  3753/09 e relativo manuale. Dalla data della pubblicazione dell’esito  di agibilita&#8217; sull’Albo Pretorio decorrono i termini per la presentazione  delle domande di contributo di cui alle ordinanze di riferimento (OPCM  3778, 3779 e 3790 s.m.i.). Il Comune, entro 30 giorni dal deposito,  invia copia delle perizie all’Ufficio competente per il territorio del  Settore Politiche Ambientali, Sviluppo Territoriale e Genio Civile della  Provincia.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: DCD n. 41/10, OPCM 3753/09, OPCM 3778/09, OPCM 3779/09 e OPCM 3790/09, Circolare 27671/09.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>12) Sono il proprietario di un edificio con esito di  agibilita&#8217; “E” per il quale e&#8217; stato previsto solo un intervento di  rafforzamento locale (c.d. edifici “E” trattati come “B” ovvero “super  B”). Posso accedere ai contributi per il miglioramento energetico di cui  al Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 44 del  17.02.2011?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il Decreto n. 44 si applica a tutti gli edifici con esito “E” per  i quali siano necessari interventi di manutenzione straordinaria.  Pertanto, si ha diritto al contributo per il miglioramento energetico  anche nel caso in cui si proceda unicamente ad interventi di  rafforzamento locale, purché questi ultimi possano essere qualificati  quantomeno come interventi di manutenzione straordinaria ai sensi degli  artt. 3, lett. b), D.P.R. 380/01 e 3, comma 2, lett. C), punto 1),  D.Lgs. 192/05.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: DCD N. 44/2011, </em> <em>D.P.R. 380/01,</em> <em>D.Lgs. 192/05</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>13) Al fine di effettuare i lavori di riparazione dei  danni cagionati dal sisma, risulta necessario procedere alla rimozione  di cavi elettrici presenti sulle facciate dell’edificio di mia  proprieta&#8217;. La spesa relativa deve essere inclusa nel quadro economico?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La risposta e&#8217; negativa. Gli oneri di tale rimozione sono a carico  del gestore in quanto ai sensi dell’art. 122, comma quarto, del T.U. n.  1775/93 “<em>il proprietario ha facolta&#8217; di eseguire sul suo fondo  qualunque innovazione, costruzione o impianto, ancorché essi obblighino  l&#8217;esercente dell&#8217;elettrodotto a rimuovere o collocare diversamente le  condutture e gli appoggi, <span style="text-decoration: underline;">senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell&#8217;esercente medesimo</span> </em> ”.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: art. 122, comma quarto, T.U. n. 1775/1993.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>14) </strong> <strong>I contributi per il miglioramento sismico e per il miglioramento  energetico rientrano nel tetto di spesa pari a 80.000 € per gli edifici  di unico proprietario non adibiti ad abitazione principale?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Per le unita&#8217; immobiliari non in condominio e non adibite ad  abitazione principale il limite di contributo pari all’80% dell’importo  lavori con un massimo di 80.000 euro non e&#8217; superabile.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: L 77/2009, OPCM 3790/2009</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>15) </strong> <strong>E’ possibile, per i proprietari di unita&#8217; immobiliari  classificate &#8220;E&#8221;, concesse in locazione alla data del 06/4/2009,  accedere al contributo di cui all&#8217;OPCM 3790, al pari di quanto previsto  per le unita&#8217; immobiliari classificate &#8220;A&#8221;-&#8221;B&#8221;-&#8221;C&#8221; (art 7 comma 7  dell&#8217;OPCM 3803 così come modificato dall&#8217;art. 12 dell&#8217;OPCM 3805)?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Al momento non e&#8217; previsto un contributo specifico per le unita&#8217; immobiliari affittate in edifici classificati «E».</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: OPCM 3790/2009, OPCM 3803/2009, OPCM 3805/2009</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>16) </strong> <strong>E’ possibile ripartire le spese per le prove geologiche nel caso di edifici limitrofi?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si, nel caso di edifici limitrofi, anche se con diversi geologi  incaricati, e&#8217; possibile ripartire le spese per le prove geologiche.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: Circolare del Vicecommissario Delegato prot. 0000484 del 05/01/2011</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>17) </strong> <strong>In quali casi e&#8217; considerato automaticamente ammissibile l&#8217;innalzamento a 600€/mq?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Gli indirizzi dell’OPCM3790 al punto 5 prevedono l&#8217;innalzamento automatico a 600€/mq nei seguenti due casi:</p>
<p style="text-align: justify;">- Edifici con numero di piani maggiore o uguale a 5, con strutture in muratura portante  e con solai deformabili nel loro piano;</p>
<p style="text-align: justify;">-  Edifici con numero di piani maggiore o uguale a 5, in cemento armato  con danno medio-grave diffuso su più di due terzi dei pilastri o delle  travi di uno stesso piano.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: OPCM 3790/2009, Indirizzi per l’applicazione della OPCM 3790/2009</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>18) </strong> <strong>Nei 400€/mq concessi per il miglioramento sismico e&#8217; compreso  anche l&#8217;importo relativo alla parcella? in caso affermativo, in che modo  va calcolata l&#8217;incidenza di tale importo?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si, sono comprese sia le spese tecniche che l’IVA. Per la  determinazione della quota di parcella relativa al miglioramento sismico  e&#8217; possibile utilizzare una proporzione indicata nella scheda  riepilogativa dell’intervento allegata agli indirizzi per l’esecuzione  degli interventi di cui all’OPCM 3779 e 3790.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: OPCM 3790/2009, Indirizzi per l’applicazione della OPCM 3790/2009</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>19) </strong> <strong>Da quando decorrono i 90 giorni per la presentazione delle  domande di contributo per edifici con esito «B» assegnato dal  professionista con perizia giurata?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">I 90 giorni decorrono dalla pubblicazione dell’esito all’albo  pretorio del comune (art. 2 co 1 OPCM 3779/2009, così come modificato  dall’OPCM 3797/2009.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: </em> <em>OPCM 3779/2009, OPCM 3797/2009</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>20) </strong> <strong>Per i Comuni fuori cratere, nel caso in cui sia stato effettuato  un sopralluogo dalle squadre della DICOMAC/SGE, e&#8217; necessario comunque  consegnare una perizia giurata?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Non e&#8217; necessario consegnare anche una perizia giurata.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: </em> <em>DCD n. 41/2011 </em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>21) </strong> <strong>E’ sempre necessario integrare i progetti gia&#8217; presentati con il  prospetto riepilogativo con la determinazione del limite di convenienza  economica?</strong> <strong>; I comuni possono rilasciare provvedimenti di contributo senza che tale prospetto sia stato presentato?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’obbligo di determinare la convenienza economica dell’intervento  e&#8217; stato stabilito dall’OPCM 3881 del 13 Giugno 2010, quindi tutti i  provvedimenti emessi dopo tale data devono essere conformi alle  prescrizioni di tale ordinanza.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: </em> <em>OPCM 3881/2010</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>22) </strong> <strong>E’ possibile richiedere il contributo per la riparazione del  danno e miglioramento sismico nel caso in cui la situazione risultante  al catasto sia difforme dalla situazione reale</strong> <strong>?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si, nel caso in cui gli interventi non siano abusivi. In tal caso  e&#8217; possibile inoltrare domanda di contributo allegando anche la  richiesta di aggiornamento della situazione catastale (o i documenti  rilasciati per l’avvio delle procedure per l’accatastamento), nonché i  documenti che attestano la situazione dell’immobile come rappresentata  nella domanda di contributo (titoli abilitativi, utenze, dichiarazione  ICI, ecc.…).</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: </em> <em>OPCM 3881/2010</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>23) </strong> <strong>Quale maggioranza e&#8217; richiesta per approvare la sostituzione edilizia di un condominio che raggiunge il limite di convenienza</strong> <strong>? Qual e&#8217; la maggioranza richiesta per ricostruire il condominio con una sagoma diversa rispetto all’esistente?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’articolo 3, comma 5 bis della legge 77/2009  prevede  maggioranze diverse nel caso di ricostruzione dell’edificio e nel caso  in cui vengano apportate innovazioni. Nel primo caso e&#8217; sufficiente la  maggioranza degli intervenuti e almeno 1/3 del valore dell’edificio; nel  secondo caso e&#8217; richiesta la maggioranza dei condomini e almeno meta&#8217; del  valore dell’edificio.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: </em> <em>Art. 3 co 5bis L. 77/2009</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>24) </strong> <strong>Pur rientrando nei limiti di convenienza economica per la  riparazione dell’edificio, vorremmo procedere alla sostituzione edilizia  con accollo economico per i condomini dei costi non indennizzati. E’  possibile e se sì, con quale maggioranza deve deliberare il Condominio?  Quale e&#8217; il riferimento per la determinazione dell’indennizzo</strong> <strong>?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La risposta e&#8217; affermativa. In base all’art. 3, comma 5 bis, della  legge 77/09 le deliberazioni che concernono la ricostruzione  dell’edificio devono essere approvate “con un numero di voti che  rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del  valore dell’edificio”. Posto  che la sostituzione edilizia si attua  attraverso la ricostruzione dell’edificio la maggioranza richiesta nel  caso prospettato e&#8217; quella di cui alla citata disposizione.  Il  contributo spettante e&#8217; pari al minor costo tra la spesa necessaria per  la riparazione del fabbricato esistente e il costo di costruzione di un  fabbricato di volumetria uguale a quello esistente, determinato in  misura pari al costo di produzione definito per l’Edilizia Agevolata  della Regione Abruzzo, quindi in questo caso e&#8217; pari al costo per la  riparazione del fabbricato esistente.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: </em> <em>Art. 3 co 5bis L. 77/2009</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em> </em> <strong>25) </strong> <strong>E’ possibile riparare danni preesistenti al sisma nel caso in  cui la riparazione di tali danni sia necessaria al fine di ripristinare  l’agibilita&#8217; dell’immobile</strong> <strong>?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">E’ possibile procedere alla riparazione di danni preesistenti al  sisma, solo qualora ciò sia indispensabile per il ripristino  dell&#8217;agibilita&#8217; dell’immobile. In tal caso le somme necessarie sono  computate negli importi relativi al miglioramento sismico.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: </em> <em>OPCM 3790/2009, Indirizzi per l’applicazione della OPCM 3790/2009</em></p>
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		<title>Perimetrazione e piani di ricostruzione, le FAQ della Struttura Tecnica,aggiornamento 13.5.2011</title>
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		<pubDate>Mon, 16 May 2011 09:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Trapasso</dc:creator>
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		<description><![CDATA[1) Il mio edificio si trova al limite della perimetrazione del centro storico del mio Comune, ma non e&#8217; ricompreso in essa; essendo un edificio piuttosto danneggiato e con caratteri architettonici di pregio ritengo che debba essere incluso in essa. Quale procedura devo seguire affinché la perimetrazione sia allargata per comprendere anche il mio edificio? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.6aprile.it/documenti/faq-documenti/2011/05/16/perimetrazione-e-piani-di-ricostruzione-le-faq-della-struttura-tecnicaaggiornamento-13-5-2011.html"></a></div><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-16554" title="stemma-repubblica-italiana" src="http://www.6aprile.it/wp-content/uploads/2010/09/stemma-repubblica-italiana-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><strong>1) Il mio edificio si trova al limite della perimetrazione  del centro storico del mio Comune, ma non e&#8217; ricompreso in essa; essendo  un edificio piuttosto danneggiato e con caratteri architettonici di  pregio ritengo che debba essere incluso in essa. Quale procedura devo  seguire affinché la perimetrazione sia allargata per comprendere anche  il mio edificio?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il proprietario può richiedere al Sindaco una revisione della  perimetrazione gia&#8217; definita, motivando opportunamente la richiesta. In  caso di accettazione della richiesta, il Sindaco può procedere  nuovamente ai sensi dell’art. 3 del Decreto del Commissario Delegato n.  3/2010. In caso di diniego della richiesta, all’edificio in questione si  applicano comunque le OPCM gia&#8217; emanate in quanto compatibili  con la  situazione in essere.<span id="more-21911"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: DCD n. 3 del 09-03-2010;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2) </strong> <strong>Per alcuni edifici interni alla perimetrazione del centro  storico, per i quali lo stato di danno e&#8217; di lieve entita&#8217; (“B”), e&#8217;  possibile procedere alla riparazione/miglioramento di tali immobili  facendo riferimento alla ord. 3779?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Per gli edifici isolati il DCD n. 3 prevede espressamente tale possibilita&#8217; all’art. 7 comma 3.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: DCD n. 3/2010</em></p>
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		<title>Aggregati e consorzi, le FAQ della Struttura Tecnica, aggiornamento 13.5.2011</title>
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		<pubDate>Mon, 16 May 2011 09:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Trapasso</dc:creator>
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		<description><![CDATA[1) Cosa si intende per aggregato? Per aggregato strutturale può intendersi un insieme non omogeneo di edifici (unita&#8217; edilizio-strutturali), interconnessi tra loro con un collegamento più o meno strutturalmente efficace determinato dalla loro storia evolutiva, che possono interagire sotto un&#8217;azione sismica o dinamica in genere Tali realta&#8217; esistono principalmente nei centri cittadini ed hanno subito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.6aprile.it/documenti/faq-documenti/2011/05/16/aggregati-e-consorzi-le-faq-della-struttura-tecnica-aggiornamento-13-5-2011.html"></a></div><p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-16554" title="stemma-repubblica-italiana" src="http://www.6aprile.it/wp-content/uploads/2010/09/stemma-repubblica-italiana-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><strong>1) Cosa si intende per aggregato?</strong><br />
Per aggregato strutturale può intendersi un insieme non omogeneo  di edifici (unita&#8217; edilizio-strutturali), interconnessi tra loro con un  collegamento più o meno strutturalmente efficace determinato dalla loro  storia evolutiva, che possono interagire sotto un&#8217;azione sismica o  dinamica in genere<span id="more-21903"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Tali realta&#8217; esistono principalmente nei centri  cittadini ed hanno subito l’evoluzione storica della citta&#8217; stessa, per  cui sono identificabili all’interno di uno stesso aggregato, sia  elementi originari e omogenei, sia elementi derivanti dal progressivo  accrescimento edilizio. Poiché queste realta&#8217; sono caratterizzate da  reciproche interazioni strutturali, durante la fase della ricostruzione e&#8217;  necessario operare in maniera univoca e condurre analisi strutturali  che spesso comprendono più edifici, e quindi diverse proprieta&#8217;.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: OPCM 3820, OPCM 3832;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2) Come si individua un aggregato?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Per poter individuare un aggregato edilizio e&#8217; necessario indicare  quali siano gli spazi (strade, piazze, corti interne, giunti di  separazione) che lo rendono strutturalmente indipendente dagli edifici  nelle immediate vicinanze. La presenza di elementi quali archi o volte  di contrasto posti a collegamento tra aggregati contigui, non inficia la  possibilita&#8217; di perimetrazione ed individuazione degli aggregati,  laddove tali elementi siano limitati in numero ed estensione e non  alterino in modo significativo il comportamento strutturale d’assieme.</p>
<p style="text-align: justify;">Qualora  l’aggregato sia di dimensioni rilevanti (oltre circa 1000 mq di  impronta a terra) in relazione alle caratteristiche costruttive ed alle  esigenze di realizzazione, lo si potra&#8217; suddividere in porzioni di minori  dimensioni a terra, coerenti con le caratteristiche costruttive e di  danno, ma comunque superiori a 300 mq.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: OPCM 3820, OPCM 3832;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3) Chi individua gli aggregati?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La scadenza inizialmente prevista del 30 marzo per il Comune  dell’Aquila e del 28 febbraio 2010 per i Comuni del Cratere (art. 7, co  3-bis dell’OPCM 3820 così come modificato dall’OPCM 3832) e&#8217; stata  unificata dall’OPCM 3870 al 30 settembre 2010. Entro tale scadenza i  Comuni rientranti nel cratere individuano gli aggregati edilizi per i  quali occorre la costituzione di consorzi obbligatori. Per l’eventuale  individuazione delle porzioni di aggregato il Comune redige una  relazione tecnica ed uno schema di partizione che tengano conto anche  delle eventuali diversita&#8217; degli edifici dell’aggregato in termini di  danno subito, eta&#8217; di costruzione, caratteristiche formali e strutturali,  numero di piani e stato di manutenzione.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: OPCM 3820, OPCM 3832, OPCM 3870;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4) Come si può venire a conoscenza della formazione degli aggregati?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">I comuni individuano gli aggregati e le partizioni, entro il 30  settembre 2010 e li pubblicano con cadenza settimanale sui siti internet  e gli albi pretori. La pubblicazione equivale ad invito ai proprietari o  titolari di diritti reali alla costituzione dei consorzi obbligatori  con nomina rappresentante legale entro 20 gg (30 per Comune Aquila).</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: OPCM 3820, OPCM 3832;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5) È soltanto il Comune titolare dell’individuazione dell’aggregato?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si, ma i proprietari interessati possono proporre, 10 gg prima  della scadenza del termine di individuazione da parte dei Comuni (30  settembre) di cui al comma 3bis dell’OPCM 3820/09, e comunque prima  della pubblicazione sull’albo pretorio, l’individuazione dell’aggregato  mediante apposita perizia tecnica su cui si esprime il Comune.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: OPCM 3820, OPCM 3832;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>6) Come si procede per la ricostruzione degli aggregati?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Al fine di procedere ai lavori, i proprietari delle singole unita&#8217;  immobiliari che costituiscono l’aggregato, i titolari di diritto reale  d’uso, usufrutto o abitazione, si costituiscono in consorzio  obbligatorio, o rilasciano procura speciale,  in tempo utile per  presentare la domanda di contributo per la ricostruzione o riparazione  delle parti comuni.</p>
<p style="text-align: justify;">La costituzione del consorzio e&#8217; valida con la  partecipazione dei proprietari che rappresentino il 51% delle superfici  utili complessive dell’aggregato, ricomprendendo anche le superfici ad  uso non abitativo.</p>
<p style="text-align: justify;">In caso di unico proprietario delle unita&#8217;  immobiliari non vi e&#8217; l’obbligo di costituzione in consorzio, mentre  rimane l’obbligo di rispetto della disciplina.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: OPCM 3820, OPCM 3832, DCD n. 12 del 03-06-2010;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>7) Cos’e&#8217; un consorzio?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Come disciplinato dal Decreto n. 12 del Commissario Delegato per  la Ricostruzione, il consorzio e&#8217; una figura soggettiva di diritto  privato che opera, senza scopi di lucro, allo scopo di rappresentare  l’insieme dei titolari del diritto di proprieta&#8217; e di diritto reale  d’uso, usufrutto o abitazione, per la realizzazione degli interventi  sulle strutture, le parti comuni e gli impianti funzionali alla piena  agibilita&#8217; e abitabilita&#8217; dell’aggregato.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: OPCM 3820, OPCM 3832, DCD n. 12 del 03-06-2010;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>8) Come si istituisce il consorzio?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il consorzio si costituisce attraverso scrittura privata con  autenticazione della sottoscrizione di tutti i componenti da parte del  segretario comunale o suo delegato. Tale atto deve essere sottoscritto  entro 30 giorni per il Comune dell’Aquila (20 per gli altri) dalla  pubblicazione sull’albo pretorio del comune competente dell’elenco degli  aggregati individuati.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: OPCM 3820, OPCM 3832, DCD n. 12 del 03-06-2010;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>9) Esiste una alternativa al consorzio obbligatorio?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Alternativamente alla costituzione del consorzio i proprietari  possono rilasciare procura speciale per gli interventi di riparazione e  miglioramento sismico ad un unico soggetto, attraverso scrittura privata  con autenticazione della sottoscrizione di tutti i componenti da parte  del segretario comunale o suo delegato.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: OPCM 3820, OPCM 3832, DCD n. 12 del 03-06-2010;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>10) Se l’aggregato e&#8217; partizionato si istituiscono più consorzi?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">No. Il consorzio resta unico, per l’intero aggregato, anche se  suddiviso in porzioni. Al fine di assicurare l’unitarieta&#8217; del progetto,  il rappresentante legale del consorzio individua un coordinatore di  tutti i tecnici incaricati della progettazione, della direzione lavori e  del controllo della sicurezza, che operano in ciascuna porzione.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: OPCM 3820, OPCM 3832;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>11) Si possono presentare domande per i singoli edifici facenti parte di in un aggregato edilizio?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sì. Al fine di non ritardare l’esecuzione dei lavori di  riparazione e ricostruzione delle parti comuni, il comune può valutare,  anche in via preventiva, le proposte progettuali relative a interventi  su singoli edifici di un aggregato e autorizzare espressamente la  relativa esecuzione qualora sia dimostrata la compatibilita&#8217; complessiva  dei singoli interventi con le esigenze dell’intero aggregato, attraverso  una perizia tecnica, redatta dai progettisti, che riguardi l’intero  aggregato e le relazioni fra i singoli edifici. Tale perizia deve essere  sottoscritta anche dal coordinatore di tutti i tecnici incaricati della  progettazione dell’aggregato; inoltre deve essere designato un unico  coordinatore dei direttori dei lavori e dei responsabili per la  sicurezza in corso d’opera.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: OPCM 3820, OPCM 3832;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>12) Cosa succede se non si costituisce il consorzio?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Decorsi inutilmente i termini indicati per la costituzione del  consorzio, il Comune, previa diffida ad adempiere, pubblicata sull’Albo  Pretorio e sul sito internet istituzionale, entro un termine di 15  giorni, si sostituisce ai proprietari inadempienti entro i successivi 15  giorni. Tale potere sostitutivo del Comune si esercita mediante nomina  di un commissario, che agisce come soggetto attuatore in sostituzione  del consorzio, e l’occupazione degli immobili a titolo gratuito ai soli  fini della realizzazione delle finalita&#8217; del Consorzio obbligatorio.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: OPCM 3820, OPCM 3832;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>13) In base a quale esito di agibilita&#8217; vengono  determinati gli interventi per il rafforzamento locale o il  miglioramento sismico dell’aggregato?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell’articolo 7 dell’Ordinanza 3820 del 12 novembre  2009, e ss.mm.ii., si procede con interventi unitari di rafforzamento o  miglioramento sismico, indipendentemente dalla diversita&#8217; di  classificazione di agibilita&#8217; attribuita ai singoli edifici. Tali  interventi di rafforzamento o miglioramento sismico sono finanziati fino  ad un importo massimo complessivo per l’intero aggregato pari alla  somma degli importi spettanti a ciascuno degli edifici.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso  di edifici con esiti differenti, tra cui ci siano edifici con esito E,  gli importi relativi ad edifici con esito B e C possono essere  maggiorati del 30% e quelli degli edifici con esito A possono essere  equiparati a quelli con esito B, ma senza la citata maggiorazione del  30%. Tale importo deve essere utilizzato per le parti strutturali  dell’aggregato viste nella loro interezza.</p>
<p style="text-align: justify;">La tipologia di  intervento per l’intero aggregato (rafforzamento locale o miglioramento  sismico) e&#8217; determinata con riferimento a quello richiesto dal peggiore  degli esiti di agibilita&#8217; tra gli edifici facenti parte dell’aggregato  stesso.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: OPCM 3820, OPCM 3832;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>14) Un immobile compreso in un aggregato che ha  beneficiato dei finanziamenti per la ristrutturazione, una volta tornato  agibile può essere alienato?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La proprieta&#8217; di un immobile oggetto di contributo non può essere  alienata per 2 anni. L’articolo 3, comma 5 del decreto-legge 28 aprile  2009 n. 39 coordinato con la legge di conversione 24 giugno 2009, n. 77,  recante: “<em>Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e  ulteriori interventi urgenti di protezione civile</em> ” recita infatti: “<em>Il contributo ed ogni altra agevolazione per la  ricostruzione degli immobili non spettano per i beni alienati dopo la  data del 6 aprile 2009. La proprieta&#8217; degli immobili per i quali e&#8217; stato  concesso il contributo o ogni altra agevolazione per la ricostruzione  non può essere alienata per due anni dalla concessione del contributo.  Gli atti di compravendita stipulati in violazione della presente  disposizione sono nulli. (…)</em> ”.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: Legge 24-06-2009 n. 77;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>15) Nel caso decidessi di alienare il mio immobile  ricompreso all’interno di un aggregato prima di beneficiare del  contributo per la ristrutturazione l’acquirente ha diritto a richiedere  il contributo?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La risposta é negativa. Il proprietario può cedere il proprio  immobile danneggiato se rinuncia al contributo; l’acquirente non ha  diritto a richiedere il contributo in quanto la situazione sulla base  della quale si verificano i requisiti soggettivi e oggettivi per la  richiesta del contributo e&#8217; quella esistente alla data del 6 aprile 2009.  Il rappresentante del consorzio può comunque richiedere il contributo  per la riparazione e il rafforzamento locale o il miglioramento sismico  delle parti comuni degli edifici facenti parte dell’aggregato.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: Legge 24-06-2009 n. 77;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>16) Insieme ad altri proprietari che rappresentano più  del 51% delle superfici lorde coperte di un aggregato abbiamo  legittimamente costituito il consorzio e designato i tecnici per la  progettazione dell’intervento. Il proprietario di una delle unita&#8217;  immobiliari dell’aggregato non vuole far accedere i tecnici incaricati  all’interno della propria abitazione, come bisogna comportarsi?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il presidente del Consorzio deve chiedere al Sindaco del Comune  di appartenenza l’applicazione dell’art. 15 del D.P.R. 08-06-2001 n.  327, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in  materia di espropriazione per la pubblica utilita&#8217;.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif. OPCM 3820, OPCM 3832, D.P.R. 08-06-2001 n. 327</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>17) Abito in un edificio con esito di agibilita&#8217; “C”  aggregato ad un edificio con esito di agibilita&#8217; “B”, situato all’interno  della perimetrazione individuata ai sensi del DCD n. 3. Il Comune sta  predisponendo un piano di ricostruzione per tale zona. Posso intervenire  sul mio edificio senza aspettare il piano di ricostruzione?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’art. 7 del DCD n. 3 disciplina le modalita&#8217; di attuazione degli  interventi negli ambiti oggetto dei piani di ricostruzione. Durante la  predisposizione del piano di ricostruzione il Sindaco individua anche  gli  interventi che possono essere attuati in forma singola.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: DCD n. 3 del 09-03-2010;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>18) E’ possibile autenticare le sottoscrizioni della  scrittura privata per la costituzione del consorzio o per il  conferimento della procura speciale presso un notaio, piuttosto che  presso il Segretario Comunale?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">In base alla normativa generale la costituzione del consorzio  avviene dinanzi ad un notaio; si ritiene pertanto che vi si possa far  ricorso anche nel caso dei consorzi ex OPCM 3820, rimandando gli  adempimenti specifici previsti dalle OPCM che regolamentano il processo  di ricostruzione ad una specifica delega da conferire al rappresentante  del consorzio stesso.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: OPCM 3820, OPCM 3832;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>19) Sono proprietario di quattro unita&#8217; immobiliari che  si estendono su tre edifici individuabili come un unico aggregato  edilizio. L’intero aggregato e&#8217; di mia proprieta&#8217;. Una delle unita&#8217;  immobiliari e&#8217; la mia abitazione principale. Come viene determinato il  contributo?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Oltre gli interventi relativi alla riparazione del danno  dell’unita&#8217; immobiliare adibita ad abitazione principale sono finanziati  gli interventi finalizzati alla riparazione del danno ed al  miglioramento sismico sulle strutture necessari al ripristino  dell’agibilita&#8217; dell’abitazione principale. La valutazione  dell’estensione dell’intervento sulle strutture e&#8217; effettuata sotto la  responsabilita&#8217; del tecnico incaricato, sulla base dell’analisi  dell’aggregato e l’individuazione delle Unita&#8217; Minime di Intervento  rilevabili per l’aggregato in esame.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: OPCM 3779, OPCM 3790,OPCM 3820, OPCM 3832;</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>20) L’assessore di un Comune colpito dal sisma può essere  il progettista di un aggregato o il presidente di un consorzio situati  nel  proprio Comune?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell’art.78 comma 3 del decreto legislativo 267 del 2000 “<em>I  componenti la giunta comunale competenti in materia urbanistica, di  edilizia e di lavori publici devono astenersi dall’esericitare attivita&#8217;  professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio  da essi amministrato”</em> . Pertanto l’assessore di un Comune colpito dal sisma non può assumere  l’incarico di progettista di un aggregato sito nel territorio da esso  amministrato.</p>
<p style="text-align: justify;">Pur in assenza di una specifica<em> </em> previsione normativa di incompatibilita&#8217;, ragioni di opportunita&#8217;  suggeriscono, altresì, che l’assessore del Comune non assuma incarico di  presidente di un consorzio costituito per un aggregato sito nel Comune  amministrato.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>21) E’ possibile partizionare l’aggregato  edilizio in due porzioni in modo che una delle due coincida con la parte  dell’aggregato sottoposta a vincolo culturale, nonostante la superficie  dell’impronta a terra sia inferiore a 300 mq ?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La risposta e&#8217; negativa. La possibilita&#8217; di suddividere un  aggregato edilizio in porzioni di minori dimensioni e&#8217; limitata alle  ipotesi in cui queste ultime abbiano un’estensione superiore a 300 mq.  Ciò vale anche nell’ipotesi in cui una porzione dell’aggregato sia  sottoposto a tutela culturale.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif. OPCM 3820/09.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>22) Entro quanti giorni si devono presentare le domande per i lavori sugli aggregati?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">In caso di aggregati edilizi, il termine di presentazione delle  domande di contributo per la ricostruzione o riparazione delle parti  comuni dell’aggregato e delle domande di contributo per le singole unita&#8217;  immobiliari ricadenti nell’aggregato stesso, a prescindere dall’esito  della singola unita&#8217; immobiliare, e&#8217; fissato in 180 giorni dalla nomina  del rappresentante legale del consorzio ovvero dalla data di  pubblicazione dell’esito di agibilita&#8217;, se successiva.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif. OPCM 3917/10; OPCM 3820/09; OPCM 3832/09.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>23) </strong> <strong>Sono ammesse a contributo le parti comuni di aggregati che  presentano sia edifici fatiscenti e/o collabenti che edifici adibiti ad  abitazioni?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Solo nel caso in cui la riparazione/miglioramento sismico delle  parti comuni sia necessaria per il ripristino dell’agibilita&#8217; degli altri  edifici dell’aggregato. Sono comunque escluse dal finanziamento le  finiture di tali edifici.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: </em> <em>Circ. 674/STM del 25/02/2011</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>24) </strong> <strong>Quale contributo e&#8217; riconosciuto alle parti comuni di un  aggregato nel quale siano presenti esclusivamente abitazioni non  principali di proprieta&#8217; diversa?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Alle parti comuni degli aggregati e&#8217; riconosciuto un contributo  per la riparazione del 100% del danno, oltre un contributo per il  rafforzamento locale/miglioramento sismico. Quest’ultimo contributo  viene determinato in funzione degli esiti di agibilita&#8217; assegnati ad  ognuno degli edifici dell’aggregato. Nel caso in cui nell’aggregato sia  presente almeno un edificio con esito «E», gli edifici con esito «B» e  «C» possono usufruire di un incremento del contributo per il  miglioramento sismico del 30%, e gli edifici con esito «A» possono  usufruire di un contributo pari a 150 €/mq.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: </em> <em>OPCM 3820/2009</em></p>
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		<title>Edifici di pregio o vincolati, le FAQ della Struttura Tecnica, aggiornamento 13.5.2011</title>
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		<pubDate>Mon, 16 May 2011 09:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Trapasso</dc:creator>
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		<description><![CDATA[1) Per gli edifici vincolati e&#8217; necessario effettuare la relazione tecnica di cui al DCD 45/2011 per gli edifici di particolare pregio storico artistico? Gli edifici di particolare pregio storico artistico rappresentano una particolare categoria di edifici, che seppur non vincolati presentano caratteri di pregio meritevoli di tutela. Gli edifici vincolati invece presentano caratteri di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.6aprile.it/featured/2011/05/16/edifici-di-pregio-o-vincolati-le-faq-della-struttura-tecnica-aggiornamento-13-5-2011.html"></a></div><p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-16554" title="stemma-repubblica-italiana" src="http://www.6aprile.it/wp-content/uploads/2010/09/stemma-repubblica-italiana-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><strong>1) </strong> <strong>Per gli edifici vincolati e&#8217; necessario effettuare la relazione  tecnica di cui al DCD 45/2011 per gli edifici di particolare pregio  storico artistico?</strong></p>
<p>Gli edifici di particolare pregio storico artistico rappresentano  una particolare categoria di edifici, che seppur non vincolati  presentano caratteri di pregio meritevoli di tutela. Gli edifici  vincolati invece presentano caratteri di pregio gia&#8217; riconosciuti ed  accertati al momento dell’apposizione del vincolo, quindi per tali  edifici non e&#8217; necessario effettuare la relazione tecnica di cui al DCD  n. 45.<span id="more-21902"></span></p>
<p><em>Rif: DCD n. 45/2011, OPCM 3917/2010</em></p>
<p><strong>2) </strong> <strong>E’ possibile avere certezza del limite di convenienza per gli  edifici di particolare pregio storico artistico prima della redazione  del progetto?</strong></p>
<p>La commissione del DCD 45/2011 si esprime prima della  presentazione della domanda di contributo, quindi il limite di  convenienza e&#8217; definito prima della redazione del progetto di riparazione  del danno.</p>
<p><em>Rif: DCD n. 45/2011, DCD n. 55/2011,OPCM 3917/2010</em></p>
<p><strong>3) </strong> <strong>Un edificio con caratteri di pregio classificato «E» presenta  danni limitati ed e&#8217; possibile eseguire i lavori di riparazione del danno  e miglioramento sismico senza superare il limite di convenienza  definito dall’OPCM 3881. E’ possibile procedere alla consegna della  domanda di contributo senza sottoporre l’edificio al vaglio della  Commissione per i fabbricati di pregio?</strong></p>
<p>La risposta e&#8217; affermativa.</p>
<p><em>Rif: DCD n. 45/2011</em></p>
<p><strong>4) </strong> <strong>E’ possibile effettuare delle analisi prezzi per le lavorazioni  specifiche relative al restauro degli elementi di pregio danneggiati, in  quanto tali lavorazioni non sono presenti nel prezzario della Regione  Abruzzo?</strong></p>
<p>La risposta e&#8217; affermativa; tale possibilita&#8217; e&#8217; specificata nelle  avvertenze generali del Prezzario Ufficiale della Regione Abruzzo.</p>
<p><em>Rif: Prezzario Regionale della Regione Abruzzo</em></p>
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		<title>Risparmio energetico, le FAQ della Struttura Tecnica, aggiornamento 13.5.2011</title>
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		<pubDate>Mon, 16 May 2011 09:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Trapasso</dc:creator>
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		<description><![CDATA[1) Il contributo di 130 €/mq di cui al DCD n. 44/2011 e&#8217; utilizzabile anche per l’adeguamento impiantistico? Il contributo di 130 €/ mq e&#8217; finalizzato all’adeguamento del valore della trasmittanza termica (U) delle strutture opache orizzontali e verticali e degli infissi; non e&#8217; possibile utilizzare tale contributo per l’adeguamento impiantistico. L’adeguamento degli impianti danneggiati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.6aprile.it/featured/2011/05/16/risparmio-energetico-le-faq-della-struttura-tecnica-aggiornamento-13-5-2011.html"></a></div><p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-16554" title="stemma-repubblica-italiana" src="http://www.6aprile.it/wp-content/uploads/2010/09/stemma-repubblica-italiana-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /><strong>1) </strong> <strong>Il contributo di 130 €/mq di cui al DCD n. 44/2011 e&#8217; utilizzabile anche per l’adeguamento impiantistico?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il contributo di 130 €/ mq e&#8217; finalizzato all’adeguamento del  valore della trasmittanza termica (U) delle strutture opache orizzontali  e verticali e degli infissi; non e&#8217; possibile utilizzare tale contributo  per l’adeguamento impiantistico. L’adeguamento degli impianti  danneggiati o sui quali si interviene a seguito degli interventi di  miglioramento sismico e&#8217; comunque finanziato (circolare 430/STM del 08  Febbraio 2011).<span id="more-21912"></span></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: DCD n. 44/2011, circolare 430/STM</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2) </strong> <strong>Nel caso in cui il contributo di 130 €/mq di cui al DCD n.  44/2011 sia insufficiente i proprietari possono usufruire delle  detrazioni del 55% sulla parte restante?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Si, sulla parte eventualmente eccedente i 130 €/mq i proprietari  possono usufruire delle detrazioni previste dalla normativa vigente.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: DCD n. 44/2011, circolare 430/STM</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3) </strong> <strong>Sono ammessi a contributo solo i lavori di adeguamento energetico connessi alla riparazione del danno?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sono ammessi a contributo i lavori per l’adeguamento energetico  di tutte le strutture opache e degli infissi esterni del fabbricato,  anche se non danneggiati.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: DCD n. 44/2011</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4) </strong> <strong>Il finanziamento di cui a</strong> <strong>l Decreto n. 44 del 17/02/2011, può essere concesso anche per edifici con destinazione d’uso non abitativa?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il finanziamento di cui al DCD n. 44/2011 fa riferimento agli  adempimenti necessari per il rispetto di quanto previsto dal D.Lvo  192/2005 e s.m.i., quindi può essere concesso nei casi previsti da tale  norma.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Rif: DCD n. 44/2011, D.Lvo 192/2005</em></p>
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		<title>FAQ per i comuni: aggregati edilizi e consorzi obbligatori</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 06:37:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Trapasso</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Le FAQ dell&#8217;URP riguardano soprattutto le domande poste dagli enti locali, ma sono di sicuro interesse anche per i tecnici, per le imprese e per i cittadini che vogliono avere più informazioni possibili sulla ricostruzione e sulle fasi che essa dovra&#8217; seguire. Risposte alle domande più frequenti sugli aggregati edilizi e sui consorzi obbligatori (ex [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.6aprile.it/documenti/faq-documenti/2010/08/12/faq-per-i-comuni-aggregati-edilizi-e-consorzi-obbligatori.html"></a></div><p style="text-align: justify;">Le FAQ dell&#8217;URP riguardano soprattutto le domande poste dagli enti locali, ma sono di sicuro interesse anche per i tecnici, per le imprese e per i cittadini che vogliono avere più informazioni possibili sulla ricostruzione e sulle fasi che essa dovra&#8217; seguire.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-15473"></span><br />
<img class="alignleft" title="Stemma" src="http://www.6aprile.it/images/stemma-repubblica-italiana.jpg" alt="" width="197" height="222" /><strong>Risposte alle domande più frequenti sugli aggregati edilizi e sui consorzi obbligatori (ex OPCM 3820 e Decreto CDR n. 12)</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1) Cosa si intende per aggregato?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Per aggregato edilizio si intende un insieme non omogeneo di  edifici in muratura senza soluzione di continuita&#8217;, ovvero interconnessi  tra loro per collegamenti strutturalmente efficaci e storico-evolutivi,  che possono determinare un’interazione unica sotto la sollecitazione di  un’azione sismica.</p>
<p style="text-align: justify;">Tali realta&#8217; esistono principalmente nei centri  cittadini ed hanno subito l’evoluzione storica della citta&#8217; stessa, per  cui sono identificabili all’interno di uno stesso aggregato, sia  elementi originari e omogenei, sia elementi derivanti dal progressivo  accrescimento edilizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Poiché queste realta&#8217; sono caratterizzati  soprattutto da una reciproca continuita&#8217; strutturale, durante la fase  della ricostruzione, e&#8217; necessario operare in maniera univoca e condurre  analisi strutturali estese che spesso comprendono più edifici, e quindi  diverse proprieta&#8217;.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>2) Come si individua un aggregato?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Per poter individuare un aggregato edilizio e&#8217; necessario indicare  quali siano gli spazi (strade, piazze, corti interne, giunti di  separazione) che lo rendono strutturalmente indipendente dagli edifici  nelle immediate vicinanze.</p>
<p style="text-align: justify;">Qualora l’aggregato sia di dimensioni  rilevanti (oltre circa 1000 mq di impronta a terra) in relazione alle  caratteristiche costruttive ed alle esigenze di realizzazione, lo si  potra&#8217; suddividere in porzioni di minori dimensioni a terra, coerenti con  le caratteristiche costruttive e di danno, ma comunque superiori a 300  mq.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>3) Chi individua gli aggregati?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">La scadenza inizialmente prevista per il 30 marzo per il Comune  dell’Aquila e per il 28 febbraio 2010 per i Comuni del Cratere (art. 7,  co 3-bis dell’OPCM così come modificato dall’OPCM 3832) e&#8217; stata  unificata dall’OPCM 3870 al 30 settembre 2010. Entro tale scadenza i  Comuni rientranti nel cratere individuano gli aggregati edilizi per i  quali occorre la costituzione di consorzi obbligatori. Per l’eventuale  individuazione delle porzioni di aggregato il Comune redige una  relazione tecnica ed uno schema di partizione che tengano conto anche  delle eventuali diversita&#8217; degli edifici dell’aggregato in termini di  danno subito, eta&#8217; di costruzione, caratteristiche formali e strutturali,  numero di piani e stato di manutenzione.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>4) Come si procede per la ricostruzione degli aggregati?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Al fine di procedere ai lavori, i proprietari delle singole unita&#8217;  immobiliari che costituiscono l’aggregato, i titolari di diritto reale  d’uso, usufrutto o abitazione, si costituiscono in consorzio  obbligatorio in tempo utile per presentare la domanda di contributo per  la ricostruzione o riparazione delle parti comuni.</p>
<p style="text-align: justify;">La costituzione  del consorzio e&#8217; valida con la partecipazione dei proprietari che  rappresentino il 51% delle superfici utili complessive dell’aggregato,  ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>5) Cosa e&#8217; un consorzio?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Come disciplinato dal Decreto n. 12 del Commissario Delegato per  la Ricostruzione, il consorzio e&#8217; una figura soggettiva di diritto  privato che opera, senza scopi di lucro, allo scopo di rappresentare  l’insieme dei titolari del diritto di proprieta&#8217; e di diritto reale  d’uso, usufrutto o abitazione, per la realizzazione degli interventi  sulle strutture, le parti comuni e gli impianti funzionali alla piena  agibilita&#8217; e abitabilita&#8217; dell’aggregato.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>6) Come si istituisce il consorzio?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il consorzio si costituisce attraverso scrittura privata con  autenticazione della sottoscrizione di tutti i componenti da parte del  segretario comunale o suo delegato. Tale atto deve essere sottoscritto  entro 30 giorni per il Comune dell’Aquila (20 per gli altri) dalla  pubblicazione sull’albo pretorio del comune competente dell’elenco degli  aggregati individuati.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>7) Se l’aggregato e&#8217; partizionato si istituiscono più consorzi?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">No. Il consorzio resta unico, per l’intero aggregato, anche se  suddiviso in porzioni. Al fine di assicurare l’unitarieta&#8217; del progetto,  il rappresentante legale del consorzio individua un coordinatore di  tutti i tecnici incaricati della progettazione, della direzione lavori e  del controllo della sicurezza, che operano in ciascuna porzione.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>8 ) Si possono presentare domande per la singola unita&#8217; abitativa pur se rientrante in un aggregato edilizio?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sì. Al fine di non ritardare l’esecuzione dei lavori di  riparazione e ricostruzione delle parti comuni, il comune può valutare,  anche in via preventiva, le proposte progettuali relative a interventi  su singoli edifici di un aggregato e autorizzare espressamente la  relativa esecuzione qualora sia dimostrata la compatibilita&#8217; complessiva  dei singoli interventi con le esigenze dell’intero fabbricato,  attraverso una perizia tecnica, redatta da progettisti, che riguardi  l’intero aggregato e le relazioni fra i singoli edifici. Deve essere  inoltre designato un unico coordinatore dei direttori dei lavori e dei  responsabili per la sicurezza in corso d’opera.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>9) Cosa succede se non si costituisce il consorzio?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Decorsi inutilmente i termini indicati per la costituzione del  consorzio, il Comune previa diffida ad adempiere, pubblicata sull’Albo  Pretorio e sul sito internet istituzionale, entro un termine di 15  giorni, si sostituisce ai proprietari inadempienti entro successivi 15  giorni. Tale potere sostitutivo del comune si esercita mediante nomina  di un commissario, che agisce come soggetto attuatore in sostituzione  del consorzio, e l’occupazione degli immobili a titolo gratuito ai soli  fini della realizzazione delle finalita&#8217; del Consorzio obbligatorio.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>10) Quando devono i cittadini costituirsi in consorzio obbligatorio?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">In caso di aggregati edilizi senza soluzione di continuita&#8217; con  impronta a terra tra i 300 ed i 1000 mq, per favorire interventi unitari  di rafforzamento e miglioramento sismico (comma 3 OPCM 3820/09)  indipendenti dalla singola agibilita&#8217; dell’edificio, i proprietari, che  si riconoscono negli aggregati individuati dai comuni ai sensi del comma  3bis dell’OPCM 3820/09, si riuniscono in consorzio obbligatorio in  tempo utile alla presentazione della domanda di concessione del  contributo. Il Consorzio e&#8217; valido con i proprietari rappresentanti  almeno il 51% delle superfici lorde coperte comprese quelle ad uso non  abitativo e si sostituisce nella realizzazione dei lavori di  rafforzamento e miglioramento sismico. In caso di unico proprietario  delle unita&#8217; immobiliari non vi e&#8217; l’obbligo di costituzione in consorzio,  mentre rimane l’obbligo di rispetto della disciplina.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>11) Come si può venire a conoscenza della formazione degli aggregati?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">I comuni individuano gli aggregati e le partizioni, entro il 30  settembre 2010 e li pubblicano con cadenza settimanale sui siti internet  e gli albi pretori. La pubblicazione equivale ad invito ai proprietari o  titolari di diritti reali alla costituzione dei consorzi obbligatori  con nomina rappresentante legale entro 20 gg (30 per Comune Aquila). In  alternativa l’aggregato può essere proposto con perizia tecnica dai  condomini al Comune nel rispetto del comma 3 bis dell’OPCM 3870.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>12) Esiste una alternativa al consorzio obbligatorio?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">In alternativa i cittadini possono rilasciare procure speciali  per gli interventi unitari di rafforzamento e miglioramento sismico,  tramite scritture private autenticate da funzionario comunale delegato.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>13) Cosa avviene se i proprietari non si costituiscono in Consorzio o non si firmano le procure speciali?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">In caso di mancato rispetto dei tempi per la costituzione  consorzio e previa diffida pubblicata su Albo Pretorio, il comune  decorsi 15 giorni, può sostituirsi ai proprietari inadempienti con la  nomina di un commissario e l’occupazione dell’immobile.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>14) In base a quale agibilita&#8217; (danno ad edificio) viene determinato il rafforzamento con miglioramento sismico?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Ai sensi dell’articolo 7 dell’Ordinanza 3820 del 12 novembre  2009, e successive modificazioni e integrazioni, in caso di edifici  anche in calcestruzzo armato inclusi in aggregati edilizi in muratura  senza soluzione di continuita&#8217;, si procede con interventi unitari di  rafforzamento o miglioramento sismico, indipendentemente dalla diversita&#8217;  di classificazione di agibilita&#8217; attribuita alle singole parti. Tali  interventi di rafforzamento o miglioramento sismico sono finanziati fino  ad un importo massimo complessivo per l’intero aggregato pari alla  somma degli importi spettanti a ciascuno degli edifici.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso  di edifici con esiti differenti, tra cui ci siano edifici con esito E,  gli importi relativi ad edifici con esito B e C possono essere  maggiorati del 30% e quelli degli edifici con esito A possono essere  equiparati a quelli con esito B, ma senza la citata maggiorazione del  30%. Tale importo deve essere utilizzato per le parti strutturali  dell’aggregato viste nella loro interezza.</p>
<p style="text-align: justify;">La tipologia di  intervento e&#8217; determinata con riferimento a quello richiesto dal peggiore  degli esiti di agibilita&#8217; tra gli edifici facenti parte dell’aggregato  (confronta in particolare i commi 3, 6 e 7 dell’articolo 7).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>15) È soltanto il Comune titolare dell’individuazione dell’aggregato?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">No, i proprietari interessati possono proporre, 10 gg prima della  scadenza del termine di individuazione da parte dei Comuni (30  settembre) di cui al comma 3bis dell’OPCM 3820/09, l’individuazione  dell’aggregato mediante apposita perizia tecnica su cui si esprime il  Comune.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>16) Può il proprietario iniziare i lavori di intervento su di un singolo edificio facente parte di un aggregato? </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Sì, se questi vengono valutati compatibili dal Comune ed autorizzati espressamente.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>17) Cosa avviene se i proprietari non si costituiscono in consorzio obbligatorio?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Decorsi inutilmente i termini, entro 15 gg, il Comune si  sostituisce ai proprietari inadempienti con la nomina di un commissario  che realizza il consorzio obbligatorio</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>18) Quando i proprietari devono costituirsi in consorzio obbligatorio?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">In caso di aggregati edilizi senza soluzione di continuita&#8217; con  impronta a terra tra i 300 ed i 1000 mq, per favorire interventi unitari  di rafforzamento e miglioramento sismico (comma 3 OPCM 3820/09)  indipendenti dalla singola agibilita&#8217; dell’edificio, i proprietari, che  si riconoscono negli aggregati individuati dai comuni ai sensi del comma  3bis dell’OPCM 3820/09, si riuniscono in consorzio obbligatorio in  tempo utile alla presentazione della domanda di concessione del  contributo. Il Consorzio e&#8217; valido con i proprietari rappresentanti  almeno il 51% delle superfici lorde coperte comprese quelle ad uso non  abitativo e si sostituisce nella realizzazione dei lavori di  rafforzamento e miglioramento sismico. In caso di unico proprietario  delle unita&#8217; immobiliari non vi e&#8217; l’obbligo di costituzione in consorzio,  mentre rimane l’obbligo di rispetto della disciplina.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>19) Entro quanti giorni si devono presentare le domande per i lavori sugli aggregati?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Per edifici con esito B e C entro 90 gg dalla nomina del legale rappresentante del consorzio.<strong> </strong> Per le E entro 160 giorni dalla nomina del legale rappresentante del consorzio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.6aprile.it/documenti/faq-documenti/2010/08/12/faq-per-i-comuni-aggregati-edilizi-e-consorzi-obbligatori.html/feed</wfw:commentRss>
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		<item>
		<title>Associazione nuclei-alloggi del Progetto C.A.S.E. o MAP (FAQ dalla Protezione Civile)</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 10:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Trapasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ (Domande/Risposte)]]></category>
		<category><![CDATA[faq]]></category>

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		<description><![CDATA[Sono nelle liste di associazione nuclei-alloggi del Progetto C.A.S.E. o Map. Chi fissa l’appuntamento per la verifica dei requisiti? Il servizio Linea Amica Abruzzo telefona a tutte le famiglie degli elenchi pubblicati, anche a quelle dell’elenco “in via di collocazione” o “provvisoriamente non assegnatari”, per fissare l’incontro di verifica dei dati. Gli incontri si tengono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.6aprile.it/documenti/faq-documenti/2009/11/10/associazione-nuclei-alloggi-del-progetto-c-a-s-e-o-map-faq-dalla-protezione-civile.html"></a></div><p style="text-align: justify;"><strong>Sono nelle liste di associazione nuclei-alloggi del Progetto C.A.S.E. o Map.  Chi fissa l’appuntamento per la verifica dei requisiti?</strong><br />
Il servizio Linea Amica Abruzzo telefona a tutte le famiglie degli elenchi pubblicati,  anche a quelle dell’elenco “in via di collocazione” o “provvisoriamente non assegnatari”,  per fissare l’incontro di verifica dei dati. Gli incontri si tengono fino al termine  delle sistemazioni provvisorie per tutti i cittadini che ne hanno diritto. L’appuntamento  viene confermato tramite sms.</p>
<p><span id="more-5226"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><strong>E se possiedo i requisiti, ma non sono presente in nessuna delle liste pubblicate?</strong><br />
Potrebbe essere dovuto a una anomalia nella acquisizione dei dati. Consigliamo  di compilare e consegnare il modulo disponibile sui siti del Comune e della Protezione  civile. Se non si e&#8217; partecipato alla rilevazione dell’1-10 agosto, ma si e&#8217; risultati  successivamente in possesso dei requisiti, si può comunque compilare il modulo  di rilevazione e spedirlo al Comune.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Un mio conoscente ha un punteggio nettamente inferiore al mio. Lui e&#8217; un assegnatario,  io no. Perché?<br />
</strong>In realta&#8217; il punteggio nel processo di assegnazione delle C.A.S.E. si somma ad  altri fattori, quali, ad esempio, l’appartenenza a una frazione vincolata o la  presenza di una persona non deambulante nel nucleo familiare.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Non mi e&#8217; stato assegnato un alloggio nell’Area da me indicata come pereferita.Perche&#8217;?</strong><br />
La risposta e&#8217; molto semplice: quando si e&#8217; cercato di assegnare un alloggio al  vostro nucleo familiare non erano più disponibili appartamenti adatti a voi nell’Area  che avete indicato come preferita.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Rientro nell’elenco “in via di collocazione”. Cosa significa?</strong><br />
In questo elenco sono riportati tutti i casi particolari in via di collocazione.  L’elenco contiene per la maggior<br />
parte famiglie di una o due persone, e anche alcune famiglie numerose o famiglie  con disabili non deambulanti, che necessitano di soluzioni adatte alle loro particolari  esigenze.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Chi rientra nella categoria “provvisoriamente non assegnatari”?</strong><br />
Le famiglie che, negli accertamenti d’ufficio, non sono più titolari dei requisiti,  quali ad esempio agibilita&#8217; E,F,<br />
o casa in zona rossa. Anche queste famiglie saranno contattate per fissare l’appuntamento  di verifica.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sono stato escluso dalle liste provvisorie, come posso segnalarlo?</strong><br />
Innanzitutto, oltre che per nome e cognome, bisogna verificare cercando anche  per codice fiscale.<br />
Se il proprio nominativo continua a non comparire nelle liste, e&#8217; disponibile  un modulo per le segnalazioni sui siti del Comune e della Protezione Civile. Si  può compilare e inviare una raccomandata con ricevuta di ritorno a: Comune de  L’Aquila, Via Rocco Carabba 6 67100 L’Aquila. La raccomandata con la richiesta  di chiarimento dovra&#8217; contenere: copia della ricevuta di consegna o di spedizione  del modulo utilizzato per il rilevamento dei fabbisogni alloggiativi; nome, cognome,  codice fiscale e numero di telefono. Il cittadino verra&#8217; richiamato per le verifiche,  a seguito degli opportuni accertamenti.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.6aprile.it/?p=3161" target="_blank"><span style="text-decoration: underline;">Il modulo per richiedere chiarimenti al Comune dell&#8217;Aquila</span></a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Non ho compilato il modulo per la rilevazione, posso ancora farlo?<br />
</strong>Chi non ha partecipato alla rilevazione dei fabbisogni ma ha diritto all’alloggio  provvisorio (per esempio nuclei familiari la cui abitazione principale ha oggi  un esito di agibilita&#8217; in classe E, F o zona rossa a seguito di seconda verifica)  può trovare su questo sito e su quello del Comune il modulo di rilevamento, compilarlo  secondo le istruzioni e inviarlo per raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune  de L’Aquila , Via Rocco Carabba 6 &#8211; 67100 L’Aquila.</p>
<p style="text-align: justify;">Info: <a href="http://www.comune.laquila.it/">www.comune.laquila.it</a> <a href="http://www.protezionecivile.it/">www.protezionecivile.it</a><br />
E&#8217; anche possibile scrivere a: <a href="mailto:case@comune.laquila.it">case@comune.laquila.it</a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Voglio rinunciare all’assegnazione di un’abitazione del progetto C.A.S.E. o del  Piano MAP. Come lo comunico?<br />
</strong>Chi rinuncia all’assegnazione non perde il diritto a un’altra sistemazione (es.  affitti agevolati, Contributo di Autonoma sistemazione). Il “dichiarante” comunica  la rinuncia direttamente al Servizio Assistenza Politiche Abitative del Comune,  in via Rocco Carabba 6.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.6aprile.it/?p=3296" target="_blank"><strong>Il modulo per rinunciare all&#8217;assegnazione di un alloggio C.A.S.E.</strong> </a></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em> </em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Dall&#8217;Urp &#8211; Ufficio relazioni con il pubblico</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Un cittadino chiede perché non si trova in nessuno degli elenchi del progetto  C.A.S.E. pubblicati.<br />
</strong>Nella scheda del censimento di agosto 2009, il cittadino ha indicato come scelta  prioritaria il contributo per l’autonoma sistemazione. Questo e&#8217; il motivo per  cui non risulta negli elenchi pubblicati che riguardano, invece, solo i nuclei  familiari che hanno richiesto come prima scelta il progetto C.A.S.E.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Una signora, inserita nell’elenco delle famiglie in via di collocazione, sollecita  l&#8217;assegnazione dell&#8217;alloggio C.A.S.E. per ragioni legate alla professione medica  e alle esigenze di studio del figlio.</strong> Il nucleo familiare della signora e&#8217; composto da due persone. Tutti i nuclei  inseriti nell’elenco in via di collocazione vengono chiamati per un colloquio,  ma viene data priorita&#8217; a quelli con almeno tre unita&#8217;, senza naturalmente escludere  in successione anche gli altri. L’assegnazione degli alloggi dovrebbe essere verificata  in base alle disponibilita&#8217; che risultano dopo aver completato la procedura relativa  alle singole aree del progetto C.A.S.E. La prima assegnazione ai nuclei in via  di collocazione dovrebbe intervenire finito il completamento delle aree di Bazzano  e di Cese.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Una cittadina ha partecipato al censimento di agosto scegliendo come priorita&#8217;  l&#8217;alloggio in affitto. Successivamente ha modificato la scelta inviando per raccomandata  un’ autodichiarazione che attestava la modifica scegliendo di partecipare al progetto  C.A.S.E. Ora chiede urgentemente di sapere quando usciranno gli elenchi.<br />
</strong>Le richieste di modifica delle scelte prioritarie (da affitti a C.A.S.E., ad  esempio) saranno esaminate, per una possibile assegnazione di alloggio, a conclusione  delle assegnazioni delle abitazioni del progetto C.A.S.E., in base alle richieste  prioritarie formulate con il censimento di agosto. Gli elenchi potrebbero essere  pubblicati, in linea di massima, entro il mese di dicembre.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Contributi e agevolazioni per la ricostruzione: nuove FAQ dalla Protezione Civile</title>
		<link>http://www.6aprile.it/ricostruzione_economia/2009/11/10/pc-faq-contributi-e-agevolazioni-per-la-ricostruzione-nuove-faq-dalla-protezione-civile.html</link>
		<comments>http://www.6aprile.it/ricostruzione_economia/2009/11/10/pc-faq-contributi-e-agevolazioni-per-la-ricostruzione-nuove-faq-dalla-protezione-civile.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 06:26:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Trapasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abitazioni]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ (Domande/Risposte)]]></category>
		<category><![CDATA[LE NOTIZIE]]></category>
		<category><![CDATA[RICOSTRUZIONE]]></category>
		<category><![CDATA[faq]]></category>

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		<description><![CDATA[Altre quattro tipologie di FAQ dalla Protezione Civile, relative a: - 1 Case di tipo A - 2 Case di tipo B e C - 3 Case di tipo E e F - 4 Edifici ad uso non abitativo o pubblici CASE DI TIPO A La mia casa ha subito danni lievi ma e&#8217; agibile [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.6aprile.it/ricostruzione_economia/2009/11/10/pc-faq-contributi-e-agevolazioni-per-la-ricostruzione-nuove-faq-dalla-protezione-civile.html"></a></div><p style="text-align: justify;">Altre quattro tipologie di FAQ dalla Protezione Civile, relative a:</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>- 1 Case di tipo A<br />
- 2 Case di tipo B e C<br />
- 3 Case di tipo E e F<br />
- 4 Edifici ad uso non abitativo o pubblici</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-5230"></span></p>
<hr style="text-align: justify;" />
<h3 id="5230_case-di-tipo-a_1" style="text-align: justify;">CASE DI TIPO A</h3>
<p style="text-align: justify;"><strong>La mia casa ha subito danni lievi ma e&#8217; agibile (A): e&#8217; previsto un contributo  per la riparazione?<br />
</strong>Sì. Chi e&#8217; proprietario di un edificio agibile di tipo A ha diritto ad un contributo  fino ad un importo massimo di 10.000 euro per riparare danni non strutturali e  di impianti. Rientrano tra le spese coperte dal contributo anche quelle legate  alla progettazione e all’assistenza tecnica ai lavori da parte di professionisti  abilitati.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>E se abito fuori dal “cratere”?<br />
</strong>Anche chi ha la casa al di fuori dei comuni colpiti dal terremoto può beneficiare  del contributo per la riparazione dei danni, purché una perizia dimostri che il  danno e&#8217; stato causato dal terremoto del 6 aprile.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il contributo viene concesso anche per la seconda casa o per un immobile non  adibito ad uso abitativo (es. negozio, impresa..)?<br />
</strong>La disposizione e&#8217; valida per la prima casa. Il contributo può essere cumulato  a quello per altri immobili di tipo A (abitazioni o immobili ad uso non abitativo)  solo se il 6 aprile 2009 erano regolarmente affittati, e se il proprietario rinnova  i contratti agli affittuari alle stesse condizioni.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Chi stima i danni?<br />
</strong>Il proprietario di casa sceglie il professionista abilitato che eseguira&#8217; il preventivo  di spesa.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dopo aver ottenuto il preventivo di spesa, come faccio a richiedere il contributo  economico?<br />
</strong>E’ necessario compilare <a href="http://www.protezionecivile.it/cms/attach/editor/Modulo_3778.pdf">un modulo </a>in cui il proprietario di casa dichiara di possedere i requisiti per accedere  al contributo economico e le generalita&#8217; della ditta che eseguira&#8217; i lavori. Il  proprietario dell’abitazione dovra&#8217; poi consegnare il modulo compilato al Comune.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ho fatto riparare  la mia casa (di tipo A) prima che uscisse l’ordinanza n.3778.  Posso chiedere il rimborso di ciò che ho speso?<br />
</strong>Sì. Basta allegare alla comunicazione di inizio lavori i documenti di spesa e  il verbale di fine lavori. Se i lavori non sono ancora terminati, si può presentare  il preventivo di spesa per i lavori in corso, sottoscritto dalla ditta appaltatrice  a cui sono stati affidati i lavori.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Otterrò un contributo economico pari al preventivo di spesa?<br />
</strong>Il Comune vaglia tutte le richieste e verifica che ci siano gli estremi per assegnare  il contributo economico. In caso ritenesse il preventivo di spesa eccessivo rispetto  alla stima dei danni e concedesse un contributo economico inferiore rispetto a  quello presentato, il cittadino può chiedere che venga eseguita una seconda stima  dei danni.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La mia casa e&#8217; agibile con esito A e vorrei riparare da solo – senza chiamare  un’impresa – i piccoli danni che ha subito. Posso ottenere lo stesso il contributo  economico previsto dall’ordinanza n. 3778?<br />
</strong>No, bisogna affidarsi ad una ditta. Il contributo economico viene concesso solo  se il proprietario di casa presenta al Sindaco una comunicazione di inizio attivita&#8217;  a cui deve allegare anche un preventivo di spesa della ditta che fa i lavori,  sottoscritto dal lui per accettazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il condominio in cui si trova il mio appartamento e&#8217; agibile ma danneggiato. Sono  previsti contributi economici anche per la ristrutturazione delle parti comuni?</strong><br />
Sì, e&#8217; previsto un contributo economico fino a un massimo di 2.500 euro.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Chi se ne deve occupare?<br />
</strong>E’ l’amministratore di condominio che deve contattare i professionisti abilitati  per ottenere la verifica dei danni sulle parti comuni del condominio e il preventivo  di spesa per la riparazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Da quando presento la domanda per i contributi, quanto tempo ho per realizzare  i lavori?<br />
</strong>Da quando viene presentata la richiesta, il proprietario di casa ha un mese di  tempo per ultimare gli interventi.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Dovrò anticipare io i soldi alla ditta?<br />
</strong>No.  Secondo l’Ordinanza n.3778 sara&#8217; il Comune in cui e&#8217; situato l’immobile ad  erogare il contributo con bonifico bancario a favore della ditta ed eventualmente  del professionista coinvolto. Prima però il proprietario di casa deve consegnargli  la dichiarazione di fine lavori e i necessari giustificativi di spesa.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Chi controlla se i beneficiari del contributo economico spendono effettivamente  i soldi per i lavori di riparazione?<br />
</strong>I Comuni effettuano controlli a campione, anche tramite sopralluoghi. Se accertano  che i lavori non sono stati effettuati, del tutto o in parte, revocano i contributi  o li riducono e lo comunicano all’Agenzia delle Entrate o all’Istituto bancario  che ha concesso il finanziamento agevolato.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Se un’abitazione con agibilita&#8217; “A” ha subito dei danni al muro di recinzione  condominiale e&#8217; previsto un contributo per la riparazione?<br />
</strong>È prevista dall’ordinanza n. 3778 una quota per le riparazioni di parti comuni  degli edifici fino a un massimo di 2.500 euro, ad integrazione della quota di  10.000 euro destinata alla abitazione principale.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>In un condominio con unita&#8217; abitative con esito A, l’importo dei lavori alle parti  comuni supera l’importo di 2.500 euro per ciascuna unita&#8217;; e&#8217; possibile destinare  a questi lavori una parte del contributo di pertinenza dei singoli appartamenti,  sempre nel rispetto dell’importo massimo a ciascuno spettante?<br />
</strong>Il contributo per le parti comuni può essere integrato anche con una quota del  contributo spettante per la riparazione delle singole unita&#8217; immobiliari, fermo  restando il limite complessivo di 10.000 euro (con il consenso espresso del proprietario).  Il contributo include l’IVA secondo la disciplina dell’OPCM n. 3778.<br />
La dichiarazione di fine lavori con i giustificativi di spesa e&#8217; integrata dalla  documentazione fotografica dei danni e degli interventi.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sono proprietario di un&#8217;abitazione principale per la quale ho richiesto il contributo  di 10.000 euro per l&#8217;esecuzione di lavori di riparazione; posso richiedere anche  il contributo per la riparazione di una “seconda casa” classificata B oppure E?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">L’ordinanza n. 3778 non prevede alcuna disposizione circa il divieto di cumulo.  Riteniamo che la disciplina contenuta nella OPCM n. 3778 sia di natura speciale  e debba essere applicata secondo le disposizioni in essa contenute, senza poter  richiamare disposizioni, negative o positive contenute in altre ordinanze.<br />
Poiché non sono espressamente previsti divieti di cumulo dei contributi, per  un proprietario di un immobile con esito A, riteniamo che sia possibile la richiesta  autonoma di un contributo per i lavori relativi ad una sola abitazione con esito  B oppure E, con i limiti quantitativi previsti dalle relative ordinanze n. 3779  o n. 3790.<br />
E’ sempre possibile la richiesta di contributi per gli alloggi con contratto  di affitto regolare al 6 aprile 2009, e con l’impegno a destinare gli stessi alloggi  a locazione alle medesime condizioni e per quattro anni (OPCM 3803).<br />
<strong><em>Dall&#8217;Urp &#8211; Ufficio relazioni con il pubblico</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Una cittadina e&#8217; proprietaria di un immobile di due piani di cui il secondo e&#8217;  adibito ad abitazione e il primo e&#8217; adibito ad attivita&#8217; produttiva. In seguito  ad un primo sopralluogo l&#8217;immobile e&#8217; stato classificato &#8220;A&#8221;. La cittadina ha richiesto  un secondo sopralluogo a seguito del quale l&#8217;immobile e&#8217; stato di nuovo classificato  &#8220;A&#8221;. In realta&#8217;, tuttavia, il primo piano e&#8217; parecchio danneggiato e la signora  ora non sa come effettuare la richiesta di contributi visto che tale richiesta  dovrebbe essere effettuata separatamente per la diversa destinazione dei due piani.  La cittadina chiede chiarimenti in merito e, se possibile, un nuovo sopralluogo.</strong><br />
Se un edificio e&#8217; stato classificato a sono previsti contributi per l&#8217;abitazione  principale fino all&#8217;importo massimo di 10.000 euro, come previsto dall&#8217;ordinanza  n. 3778. Per gli immobili sedi di attivita&#8217; produttive o professionali di tipo  a non sono previsti contributi. Sono invece stabiliti degli indennizzi per i beni  mobili custoditi dentro la sede dell&#8217;attivita&#8217;, come previsto dall&#8217;ordinanza n.  3789. in ogni caso, non e&#8217; possibile effettuare un terzo sopralluogo, come indicato  dai chiarimenti del Capo Dipartimento della Protezione Civile pubblicati in data  25 luglio 2009 (protocollo n.00300424), in seguito alla circolare 27671 del 12  luglio 2009. Per ulteriori chiarimenti, ci si può rivolgere all’ufficio agibilita&#8217;</p>
<hr />
<h3 id="5230_case-di-tipo-b-e-c_1" style="text-align: justify;">CASE DI TIPO B E C</h3>
<p style="text-align: justify;"><strong>La casa in cui abito e&#8217; di tipo B o C. Ho diritto a qualche tipo di contributo  economico per gli interventi di riparazione?<br />
</strong>Sì. In questo caso, <a href="http://www.6aprile.it/docs/Decreti_Ordinanze/ORD_3779_del_6-6-2009.pdf"><strong>l’ordinanza n.3779</strong> </a>riconosce un contributo che copre il 100% delle spese per i danni all’abitazione  principale e al condominio, più un contributo fino a 150 euro al mq per il rafforzamento  dell’edificio. Il contributo al 100% vale per un solo immobile.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>E le seconde case?<br />
</strong>E’ previsto un contributo economico anche per le seconde case e immobili ad uso  non abitativo. A differenza delle prime abitazioni, non sara&#8217; integrale ma coprira&#8217;  l’80% delle spese per la riparazione, fino ad un massimo di 80.000 euro.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ho una casa principale di tipo B o C e un immobile non principale danneggiato  dal terremoto che al 6 aprile era in affitto. Sono previsti dei contributi per  la riparazione di entrambi gli immobili?<br />
</strong>Sì. Il contributo al 100% per l’abitazione principale si può sommare a quello  all’80% per abitazioni non principali o per altri immobili ad uso non abitativo  se il 6 aprile questi erano regolarmente affittati, e se i contratti vengono rinnovati  agli inquilini alle stesse condizioni dei precedenti, per una durata di almeno due  anni.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Se ho la prima casa e un negozio temporaneamente inagibili, posso beneficiare  dei contributi economici per tutti e due gli immobili?<br />
</strong>Sì. Il contributo al 100% per le spese di riparazione dell’abitazione principale,  per danni di tipo B o C, e&#8217; cumulabile con quello all’80% necessario per gli interventi  di ripristino dell’agibilita&#8217; di un immobile ad uso non abitativo, adibito all’esercizio  dell’impresa o della professione.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sono proprietario di una seconda casa di tipo B o C che sorge in uno dei comuni colpiti dal terremoto ma non sono residente in queste zone. Ho diritto al contributo economico per  la riparazione previsto dall’ordinanza n.3779?<br />
</strong>Sì. L’importante e&#8217; che la seconda casa o l’immobile ad uso non abitativo (es.negozio)  si trovino in uno dei comuni colpiti dal terremoto. In  presenza di un nesso di  causalita&#8217; diretto tra il danno subito e gli eventi sismici, i contributi sono  riconosciuti anche per gli immobili situati fuori “cratere”.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Quanto tempo ho per richiedere il contributo?<br />
</strong>I termini sono stati prorogati. La domanda va presentata entro il 26 ottobre (<em>ndr posticipata al 30 novembre</em>), ossia entro 90 giorni dal 27 luglio, data  di pubblicazione in G.U. degli <strong><a href="http://www.6aprile.it/wp-content/uploads/2009/07/Indirizzi_esecuzione_interventi_B_e_C.pdf">indirizzi operativi </a></strong>dell’ordinanza n. 3779. Se la verifica di agibilita&#8217; e&#8217; successiva, i 90 giorni  si contano dalla pubblicazione dell’esito sull’albo pretorio del Comune.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Da quando presento la domanda, quanto tempo ha il Comune per decidere se concedermi  o meno il contributo?<br />
</strong>Il Comune dopo aver verificato la regolarita&#8217; della domanda e della documentazione  concede il contributo a titolo provvisorio entro 30 giorni. Se non si riceve risposta  entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, si possono avviare i lavori.  Il Comune ha poi altri 30 giorni per verificare coerenza tecnica e congruita&#8217; economica  degli interventi ed erogare il contributo a titolo definitivo.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Il condominio in cui si trova il mio appartamento e&#8217; agibile ma danneggiato. Chi  deve presentare la domanda per ottenere il contributo per la ristrutturazione  delle parti comuni?<br />
</strong>E’ l’amministratore di condominio che deve presentare la domanda per ottenere  il contributo. E’ lui anche la figura che si deve occupare di preventivare, gestire,  e rendicontare le spese per la riparazione.<strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ho fatto riparare  la mia casa di tipo B o C prima che uscisse l’ordinanza n.3779.  Posso chiedere il rimborso di ciò che ho speso?<br />
</strong>Sì. Basta allegare alla comunicazione di inizio lavori i documenti di spesa e  il verbale di fine lavori. Se i lavori non sono ancora terminati, si può presentare  il preventivo di spesa per i lavori in corso, sottoscritto dalla ditta appaltatrice  a cui sono stati affidati i lavori.<strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em> </em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Dall&#8217;Urp &#8211; Ufficio relazioni con il pubblico</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Un cittadino ha presentato domanda per la ristrutturazione di una casa B. Durante  la compilazione del modulo tra le tre opzioni riguardanti l&#8217;erogazione del contributo  aveva richiesto il &#8220;contributo diretto&#8221;, ma adesso vorrebbe cambiare  l&#8217;opzione  con &#8220;contributo mediante finanziamento agevolato&#8221;. E’ possibile variare la modalita&#8217;  per ottenere il contributo? In caso affermativo a chi bisogna rivolgersi?<br />
</strong>E’ possibile modificare la scelta della tipologia di finanziamento, sempre che  non si sia avviato il processo di effettiva erogazione del contributo diretto  da parte del Comune. La richiesta deve essere presentata allo stesso ufficio in  cui e&#8217; stata depositata la prima domanda e cioe&#8217; presso la struttura del Comune  dell’Aquila-Fintecna nella palazzina C1della Scuola della Guardia di Finanza di  Coppito.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Un cittadino vuole sapere se per accedere ai contributi per la ristrutturazione  di una prima casa che si trova al di fuori del cratere sismico e&#8217; necessaria una  perizia giurata o basta quella asseverata.<br />
</strong>La perizia da presentare per ottenere i contributi previsti per le abitazioni  B, C, ed E non e&#8217; più  giurata ma asseverata, e questo riguarda anche quella per  dimostrare il nesso di causalita&#8217; per gli immobili fuori dal cratere. Lo ha stabilito  l&#8217;articolo 18 dell&#8217;ordinanza n. 3797, nel quale si precisa che il riferimento  a “perizia asseverata&#8221; sostituisce “perizia giurata&#8221; anche nei moduli per la domanda  di contributo allegati alle ordinanze n.3779 e n.3790.</p>
<hr />
<h3 id="5230_case-di-tipo-e-e-f_1" style="text-align: justify;">CASE DI TIPO E e F</h3>
<p style="text-align: justify;"><strong>Se ho comprato una nuova casa ancora non consegnata che e&#8217; andata distrutta cosa  succede?<br />
</strong>Il decreto legge per Abruzzo, convertito nella legge n.77 del 24 giugno 2009,  prevede che lo Stato, attraverso Fintecna S.p.a., rilevi il mutuo della casa distrutta.  Sempre tramite Fintecna il cittadino potra&#8217; accendere un nuovo mutuo e costruire  in un’altra zona o ricostruire sulla stessa.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>L’agevolazione e&#8217; valida anche se sono in arretrato con i pagamenti delle rate  del mutuo?<br />
</strong>Chi e&#8217; moroso, ovvero chi e&#8217; indietro con il pagamento delle rate del mutuo, non  può beneficiare di questa agevolazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sono proprietario di un immobile in un edificio inagibile con esito “E”. Come  posso tutelarmi nel caso in cui uno dei comproprietari si rifiuti di svolgere  i lavori, mettendo in pericolo anche gli altri condomini?</strong><br />
Se il ripristino dell’agibilita&#8217; di un edificio dipende da interventi riguardanti  singole unita&#8217; immobiliari, e se il mancato intervento comporta un pericolo per  l’incolumita&#8217; pubblica e privata, l’amministratore – o il comproprietario o il  sindaco – deve invitare il proprietario/condomino a provvedere. Nel caso in cui  quest’ultimo si rifiuti di eseguire i lavori, il sindaco può agire in sua sostituzione  facendosi carico delle spese sostenute.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>A chi spetta presentare domanda di contributo per le parti comuni di un edificio  classificato con esito di agibilita&#8217; “E”?</strong><br />
In questo caso la domanda deve essere presentata dall’amministratore di condominio.  Gli interventi possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che deve  rappresentare, comunque, almeno la meta&#8217; del valore dell’edificio. I lavori devono  essere approvati con un numero di voti pari alla maggioranza degli intervenuti  e ad almeno un terzo del valore dell’edificio. Se l’edificio gravemente danneggiato  e&#8217; diviso in più unita&#8217; immobiliari, ma non costituisce condominio, la domanda può  essere presentata da un rappresentante, designato da almeno meta&#8217; dei proprietari.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>La casa in cui abito e&#8217; di tipo E.  Ho diritto a qualche tipo di contributo economico  per gli interventi di riparazione?<br />
</strong>Sì. In questo caso, l&#8217;ordinanza 3790 riconosce un contributo che copre il 100%  delle spese per riparare con miglioramento sismico i danni all’abitazione principale  e al condominio, per ricostruire casa o acquistarne una equivalente nel territorio  del Comune.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>E le seconde case?<br />
</strong>E’ previsto un contributo economico anche per le abitazioni non principali  e  gli immobili ad uso non abitativo. A differenza delle prime abitazioni, non sara&#8217;  integrale ma coprira&#8217; l’80% delle spese.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Se ho la prima casa e un negozio classificati E, posso beneficiare dei contributi  economici per tutti e due gli immobili?<br />
</strong>Sì. Il contributo al 100% per le spese di riparazione o ricostruzione di un edificio  &#8220;E&#8221; e&#8217; cumulabile con quello all’80% per riparare o ricostruire un immobile ad  uso non abitativo, se e&#8217; adibito all’esercizio dell’impresa o della professione.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sono proprietario di una seconda casa di tipo E che sorge in uno dei comuni colpiti dal terremoto ma non sono residente in queste zone. Ho diritto al contributo economico per  la riparazione previsto dall’ordinanza n.3780?<br />
</strong>Sì. L’importante e&#8217; che la seconda casa o l’immobile ad uso non abitativo (es.negozio)  si trovino in uno dei comuni colpiti dal terremoto. In  presenza di un nesso di  causalita&#8217; diretto tra il danno subito e gli eventi sismici, i contributi sono  riconosciuti anche per gli immobili situati fuori “cratere”.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Quanto tempo ho per richiedere il contributo?<br />
</strong>La domanda va presentata entro 160 giorni dalla pubblicazione &#8211; avvenuta il 31  agosto &#8211; degli indirizzi operativi del Commissario Delegato all&#8217;ordinanza n. 3790.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Abito a Scoppito, attualmente in roulottes, con casa classificata E. Perché,  pur avendo tutta la documentazione gia&#8217; preparata, la ditta pronta ad iniziare  e i requisiti per accedere ai finanziamenti per la ristrutturazione, non posso  iniziare?</strong><br />
Al momento in cui si scrive il percorso della ricostruzione e&#8217; completo per la  gran parte degli interventi e per gli esiti A, B, C, E; mancano ancora le indicazioni  per i centri storici, in via di predisposizione. Non sussistono impedimenti, pertanto,  per l&#8217;elaborazione e presentazione delle richieste di contributo per l&#8217;esecuzione  dei lavori sugli edifici con esito E.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Avendo due case danneggiate dal sisma, una all&#8217;Aquila classificata B dove ho  la residenza ed un&#8217;altra nel comune di ……………….. classificata E in cui vivo abitualmente,  e&#8217; possibile scegliere quest&#8217;ultima per l&#8217;opera di ristrutturazione a totale carico  dello stato?</strong><br />
Quello che conta e&#8217; la dimora stabile (documentata) del nucleo familiare alla  data del 6/4/09; l’alloggio con dimora stabile acquisisce il titolo di abitazione  principale. I relativi contributi coprono l’intero costo del lavori.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sono proprietario di un immobile in centro storico classificato E. Il mio immobile  fa parte di un aggregato ampio (con vari edifici) come si fa ad assegnare la pratica  a un ingegnere? Se ne occupera&#8217; la protezione civile? Il finanziamento agevolato  copre fino ad 80.000 €, ma i danni da riparare sono di più. Oltre quella cifra  che servira&#8217; per coprire la ditta velocemente, usufruirò del finanziamento normale?<br />
</strong>Per i lavori relativi ad immobili situati nei centri storici occorre attendere  la speciale disciplina che sara&#8217; emanata a breve. Qualora l’importo del contributo  riconosciuto al richiedente, relativamente ad un&#8217;abitazione principale, dovesse  essere superiore alla somma che viene corrisposta mediante il finanziamento agevolato,  la residua parte del contributo viene erogata mediante il ricorso al finanziamento  diretto.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Dall&#8217;Urp &#8211; Ufficio relazioni con il pubblico</em></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Un cittadino ha presentato domanda per la ristrutturazione di una casa B. Durante  la compilazione del modulo tra le tre opzioni riguardanti l&#8217;erogazione del contributo  aveva richiesto il &#8220;contributo diretto&#8221;, ma adesso vorrebbe cambiare  l&#8217;opzione  con &#8220;contributo mediante finanziamento agevolato&#8221;. E’ possibile variare la modalita&#8217;  per ottenere il contributo? In caso affermativo a chi bisogna rivolgersi?<br />
</strong>E’ possibile modificare la scelta della tipologia di finanziamento, sempre che  non si sia avviato il processo di effettiva erogazione del contributo diretto  da parte del Comune. La richiesta deve essere presentata allo stesso ufficio in  cui e&#8217; stata depositata la prima domanda e cioe&#8217; presso la struttura del Comune  dell’Aquila-Fintecna nella palazzina C1della Scuola della Guardia di Finanza di  Coppito.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Un cittadino vuole sapere se per accedere ai contributi per la ristrutturazione  di una prima casa che si trova al di fuori del cratere sismico e&#8217; necessaria una  perizia giurata o basta quella asseverata.<br />
</strong>La perizia da presentare per ottenere i contributi previsti per le abitazioni  B, C, ed E non e&#8217; più  giurata ma asseverata, e questo riguarda anche quella per  dimostrare il nesso di causalita&#8217; per gli immobili fuori dal cratere. Lo ha stabilito  l&#8217;articolo 18 dell&#8217;ordinanza n. 3797, nel quale si precisa che il riferimento  a “perizia asseverata&#8221; sostituisce “perizia giurata&#8221; anche nei moduli per la domanda  di contributo allegati alle ordinanze n.3779 e n.3790.</p>
<hr />justify;&#8221;&gt;EDIFICI AD USO NON ABITATIVO O PUBBLICI</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Per un immobile non adibito ad uso abitativo (es. negozio, impresa..) agibile  ma con lievi danni (tipo A) sono previsti contributi economici per la riparazione?<br />
</strong>Sì. Ha diritto al contributo il proprietario di un immobile ad uso non abitativo che  il 6 aprile era regolarmente dato in affitto, a patto che il contratto venga rinnovato  all&#8217;inquililno alle stesse condizioni e per almeno due anni.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>E se gli immobili ad uso non abitativo sono di tipo B o C?<br />
</strong>Come per le seconde case, e&#8217; previsto un contributo economico anche per gli immobili  ad uso non abitativo, come negozi o imprese. A differenza delle prime abitazioni,  non sara&#8217; integrale ma coprira&#8217; l’80% delle spese per la riparazione fino ad un  massimo di 80.000 euro.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Se ho la mia abitazione principale e un negozio temporaneamente inagibili, posso  beneficiare dei contributi economici per tutti e due gli immobili?<br />
</strong>Sì. Il contributo per le spese di riparazione dell’abitazione principale, per  danni di tipo B o C, e&#8217; cumulabile con quello necessario per gli interventi di  ripristino dell’agibilita&#8217; di un immobile ad uso non abitativo, adibito all’esercizio  dell’impresa o della professione. E&#8217; cumulabile anche con quello per un altro  immobile se il 6 aprile era regolarmente affittato, e se il proprietario rinnova  l&#8217;affitto alle stesse condizioni e per una durata di almeno due anni.<strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sono titolare di una ditta che ha subito gravi perdite economiche in seguito  al terremoto. Il magazzino e&#8217; stato danneggiato e ho perso la scorta di materie  prime e parte dei prodotti finiti. È previsto un contributo per il danno subito?<br />
</strong>L’articolo 2 dell’ordinanza n.3789 riconosce ai titolari delle attivita&#8217; produttive  un contributo per il ripristino di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti  finiti. L’indennizzo e&#8217; previsto per un valore non superiore al 30% del prezzo  di acquisto e per un importo massimo di 60mila euro.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Per le palestre, i circoli culturali, le parrocchie, le chiese e gli altri luoghi  di culto sono previsti contributi?<br />
</strong>I contributi economici sono previsti anche per strutture adibite ad attivita&#8217;  sociali, ricreative, religiose.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Quali interventi sono previsti per ripristinare l’uso di edifici e servizi pubblici?<br />
</strong>Sara&#8217; avviato un Piano di interventi urgenti per gli immobili pubblici danneggiati  dal terremoto. A questo scopo verranno trasferiti alla regione Abruzzo immobili  liberi e disponibili sul territorio regionale che appartengono allo Stato e sono  gestiti dall’Agenzia del demanio o dal Ministero della difesa.<br />
Verranno fissate le modalita&#8217; organizzative per consentire la ripresa delle attivita&#8217;  delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali  nel territorio colpito dal terremoto.<strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sono compresi tutti gli edifici pubblici?<br />
</strong>Il decreto legge n.39, convertito nella legge n.77 del 24 giugno 2009, comprende  anche le strutture edilizie  dell’Universita&#8217; e  del Conservatorio  di  musica   dell&#8217;Aquila,  le  caserme in uso all&#8217;amministrazione  della  difesa  e  gli  immobili   demaniali  o di proprieta&#8217; di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di interesse  storico-artistico.<br />
Alla realizzazione degli interventi provvede il Presidente della regione Abruzzo  in qualita&#8217; di Commissario delegato.</p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 2417px; width: 1px; height: 1px; text-align: justify;">
<h3 id="5230_case-di-tipo-b-e-c_2" >Case di tipo B e C</h3>
<p><strong>La casa in cui abito e&#8217; di tipo B o C. Ho diritto a qualche tipo di contributo  economico per gli interventi di riparazione?<br />
</strong>Sì. In questo caso, <a href="http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?dir_pk=52&amp;cms_pk=15834&amp;n_page=5">l’ordinanza n.3779 </a>riconosce un contributo che copre il 100% delle spese per i danni all’abitazione  principale e al condominio, più un contributo fino a 150 euro al mq per il rafforzamento  dell’edificio. Il contributo al 100% vale per un solo immobile.</p>
<p><strong>E le seconde case?<br />
</strong>E’ previsto un contributo economico anche per le seconde case e immobili ad uso  non abitativo. A differenza delle prime abitazioni, non sara&#8217; integrale ma coprira&#8217;  l’80% delle spese per la riparazione, fino ad un massimo di 80.000 euro.</p>
<p><strong>Ho una casa principale di tipo B o C e un immobile non principale danneggiato  dal terremoto che al 6 aprile era in affitto. Sono previsti dei contributi per  la riparazione di entrambi gli immobili?<br />
</strong>Sì. Il contributo al 100% per l’abitazione principale si può sommare a quello  all’80% per abitazioni non principali o per altri immobili ad uso non abitativo  se il 6 aprile questi erano regolarmente affittati, e se i contratti vengono rinnovati  agli inquilini alle stesse condizioni dei precedenti, per una durata di almeno due  anni.</p>
<p><strong>Se ho la prima casa e un negozio temporaneamente inagibili, posso beneficiare  dei contributi economici per tutti e due gli immobili?<br />
</strong>Sì. Il contributo al 100% per le spese di riparazione dell’abitazione principale,  per danni di tipo B o C, e&#8217; cumulabile con quello all’80% necessario per gli interventi  di ripristino dell’agibilita&#8217; di un immobile ad uso non abitativo, adibito all’esercizio  dell’impresa o della professione.</p>
<p><strong>Sono proprietario di una seconda casa di tipo B o C che sorge in uno dei <a href="http://www.protezionecivile.it/cms/view.php?dir_pk=52&amp;cms_pk=15474">comuni colpiti dal terremoto</a> ma non sono residente in queste zone. Ho diritto al contributo economico per  la riparazione previsto dall’ordinanza n.3779?<br />
</strong>Sì. L’importante e&#8217; che la seconda casa o l’immobile ad uso non abitativo (es.negozio)  si trovino in uno dei comuni colpiti dal terremoto. In  presenza di un nesso di  causalita&#8217; diretto tra il danno subito e gli eventi sismici, i contributi sono  riconosciuti anche per gli immobili situati fuori “cratere”.</p>
<p><strong>Quanto tempo ho per richiedere il contributo?<br />
</strong>I termini sono stati prorogati. La <a href="http://www.protezionecivile.it/cms/attach/editor/Modulo_3778.pdf">domanda</a> va presentata entro il 26 ottobre, ossia entro 90 giorni dal 27 luglio, data  di pubblicazione in G.U. degli <a href="http://www.protezionecivile.it/cms/attach/editor/Indirizzi_esecuzione_interventi_OPCM_3779_del_6.6.09%5B1%5D.pdf">indirizzi operativi </a>dell’ordinanza n. 3779. Se la verifica di agibilita&#8217; e&#8217; successiva, i 90 giorni  si contano dalla pubblicazione dell’esito sull’albo pretorio del Comune.</p>
<p><strong>Da quando presento la domanda, quanto tempo ha il Comune per decidere se concedermi  o meno il contributo?<br />
</strong>Il Comune dopo aver verificato la regolarita&#8217; della domanda e della documentazione  concede il contributo a titolo provvisorio entro 30 giorni. Se non si riceve risposta  entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, si possono avviare i lavori.  Il Comune ha poi altri 30 giorni per verificare coerenza tecnica e congruita&#8217; economica  degli interventi ed erogare il contributo a titolo definitivo.</p>
<p><strong>Il condominio in cui si trova il mio appartamento e&#8217; agibile ma danneggiato. Chi  deve presentare la domanda per ottenere il contributo per la ristrutturazione  delle parti comuni?<br />
</strong>E’ l’amministratore di condominio che deve presentare la domanda per ottenere  il contributo. E’ lui anche la figura che si deve occupare di preventivare, gestire,  e rendicontare le spese per la riparazione.<strong> </strong></p>
<p><strong>Ho fatto riparare  la mia casa di tipo B o C prima che uscisse l’ordinanza n.3779.  Posso chiedere il rimborso di ciò che ho speso?<br />
</strong>Sì. Basta allegare alla comunicazione di inizio lavori i documenti di spesa e  il verbale di fine lavori. Se i lavori non sono ancora terminati, si può presentare  il preventivo di spesa per i lavori in corso, sottoscritto dalla ditta appaltatrice  a cui sono stati affidati i lavori.<strong> </strong></p>
<p><strong><em> </em></strong></p>
<p><strong><em>Dall&#8217;Urp &#8211; Ufficio relazioni con il pubblico</em></strong></p>
<p><strong>Un cittadino ha presentato domanda per la ristrutturazione di una casa B. Durante  la compilazione del modulo tra le tre opzioni riguardanti l&#8217;erogazione del contributo  aveva richiesto il &#8220;contributo diretto&#8221;, ma adesso vorrebbe cambiare  l&#8217;opzione  con &#8220;contributo mediante finanziamento agevolato&#8221;. E’ possibile variare la modalita&#8217;  per ottenere il contributo? In caso affermativo a chi bisogna rivolgersi?<br />
</strong>E’ possibile modificare la scelta della tipologia di finanziamento, sempre che  non si sia avviato il processo di effettiva erogazione del contributo diretto  da parte del Comune. La richiesta deve essere presentata allo stesso ufficio in  cui e&#8217; stata depositata la prima domanda e cioe&#8217; presso la struttura del Comune  dell’Aquila-Fintecna nella palazzina C1della Scuola della Guardia di Finanza di  Coppito.</p>
<p><strong>Un cittadino vuole sapere se per accedere ai contributi per la ristrutturazione  di una prima casa che si trova al di fuori del cratere sismico e&#8217; necessaria una  perizia giurata o basta quella asseverata.<br />
</strong>La perizia da presentare per ottenere i contributi previsti per le abitazioni  B, C, ed E non e&#8217; più  giurata ma asseverata, e questo riguarda anche quella per  dimostrare il nesso di causalita&#8217; per gli immobili fuori dal cratere. Lo ha stabilito  l&#8217;articolo 18 dell&#8217;ordinanza n. 3797, nel quale si precisa che il riferimento  a “perizia asseverata&#8221; sostituisce “perizia giurata&#8221; anche nei moduli per la domanda  di contributo allegati alle ordinanze n.3779 e n.3790.</div>
]]></content:encoded>
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		<title>Autonoma sistemazione, affitti agevolati e altre sistemazioni: nuove FAQ dalla Protezione Civile</title>
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		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 06:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrizio Trapasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAQ (Domande/Risposte)]]></category>
		<category><![CDATA[faq]]></category>

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		<description><![CDATA[La mia abitazione principale e&#8217; distrutta o dichiarata inagibile: e&#8217; vero che insieme alla mia famiglia potrò usufruire gratuitamente di appartamenti in affitto temporaneo? Sì, a patto che i nuclei familiari non dispongano di altre soluzioni abitative all’interno della provincia di residenza o di domicilio. Le modalita&#8217; e il contratto di locazione temporanea tra il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="right" style="float: right; padding: 0px 0px 5px 5px;"><a name="fb_share" type="box_count" share_url="http://www.6aprile.it/documenti/faq-documenti/2009/11/10/autonoma-sistemazione-affitti-agevolati-e-altre-sistemazioni-nuove-faq-dalla-protezione-civile.html"></a></div><p style="text-align: justify;"><strong>La mia abitazione principale e&#8217; distrutta o dichiarata inagibile: e&#8217; vero che insieme  alla mia famiglia potrò usufruire gratuitamente di appartamenti in affitto temporaneo?</strong><br />
Sì, a patto che i nuclei familiari non dispongano di altre soluzioni abitative  all’interno della provincia di residenza o di domicilio. Le modalita&#8217; e il contratto  di locazione temporanea tra il proprietario dell’immobile e il beneficiario sono  disciplinate da un modello di convenzione contenuto nell’<em>ordinanza n. 3769 del 15 maggio 2009</em>. I criteri di assegnazione da parte del Sindaco dipendono da: vicinanza dell’immobile  al Comune di residenza, numero e composizione del nucleo familiare (persone diversamente  abili, anziani e minorenni).</p>
<p><span id="more-5228"></span></p>
<hr />
<p style="text-align: justify;"><strong>La mia abitazione e&#8217; distrutta o inagibile e ho trovato autonomamente una casa  in affitto.  Anche in questo caso posso stipulare la convenzione?</strong><br />
Sì, purché il canone rientri tra i 400 e gli 800 euro, secondo i vincoli previsti   dall’<em>ordinanza n. 3769 del 15 maggio 2009</em>. Per poter usufruire dell’agevolazione, il proprietario dell’immobile e l’affittuario   devono stipulare una convezione, che può essere firmata negli uffici del Comune  di residenza del cittadino sfollato o nella Prefettura della provincia in cui  si trova l’immobile. In questo caso sara&#8217; il Prefetto a inviare la bozza del contratto  al Comune.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Quali sono i criteri con cui vengono assegnate le case in affitto temporaneo?</strong><br />
In base a quanto stabilito dall’<em>ordinanza n. 3769 del 15 maggio 2009</em>, i sindaci assegnano le case in affitto temporaneo in base a criteri di priorita&#8217;  che tengono conto della vicinanza dell’immobile al Comune di residenza, di quanto  e&#8217; numeroso il nucleo familiare, e se vi fanno parte disabili, anziani e bambini.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Di che tipo di contratto di affitto si tratta?</strong><br />
I contratti di affitto sono di 6 mesi, rinnovabili fino a 18 mesi. Il Comune  paghera&#8217; gli affitti ai proprietari degli immobili pubblici e privati che verranno  messi a disposizione. I canoni, a meno di diversa dichiarazione di congruita&#8217;,  vanno dai 400 fino agli 800 euro a seconda della grandezza dell’appartamento.  Sono a carico dell’affittuario solo gli oneri condominiali. Chi usufruisce di  questo provvedimento non ha diritto all’indennita&#8217; di autonoma sistemazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ho una casa classificata E nella zona di Pettino, la mia famiglia e&#8217; composta  da 4 persone con due bambini di 8 e 12 anni, se costruisco una casa in legno su  un terreno edificabile, mi spetta il contributo per l&#8217;autonoma sistemazione? Quale  importo?</strong><br />
Il contributo per l’autonoma sistemazione e&#8217; corrisposto fino al momento in cui  sara&#8217; ripristinata l’agibilita&#8217; sismica della dimora abituale, occupata alla data  del 6/4/09, oppure all’entrata nella disponibilita&#8217; dichiarata di un’altra abitazione  scelta come principale. Il valore massimo del contributo mensile, per un nucleo  di 4 persone e&#8217; di 600 euro (che non costituiscono reddito per la famiglia che  ne beneficia). Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta&#8217; superiore  a 65 anni o portatori di handicap o disabili con percentuali di invalidita&#8217; pari  o superiori al 67%, e&#8217; concesso un contributo aggiuntivo di 200€ mensili per ciascuno  dei soggetti sopra indicati.(OPCM n.3797 art. 24 c.1)</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Dall&#8217;Urp &#8211; Uffcio relazioni con il pubblico</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Un cittadino, assistito in una tendopoli dal 6 aprile, ha urgenza di trovare  un&#8217;altra sistemazione. Chiede quali sono le possibili soluzioni. L’interessato  ha diritto a tre opzioni: </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>1. Sistemazione in albergo</strong>: se sceglie questa opzione dovra&#8217; contattare i seguenti numeri telefonici del  COI di Giulianova: 0862 318603;0862 317085;085 8009245; 085 8025150<br />
<strong>2. Contratto d’affitto agevolato</strong>: in questo caso dovra&#8217; rivolgersi al Servizio Assistenza e Politiche Abitative  del Comune dell’Aquila in Via Rocco Carabba n.6, dal lunedì al venerdì dalle 9  alle 13.30, o telefonando al numero 0862 64550<br />
<strong>3. Sistemazione per conto proprio</strong> e quindi usufruendo del contributo di autonoma sistemazione: anche in questo  caso il cittadino potra&#8217; rivolgersi al Servizio Assistenza e Politiche Abitative  del Comune dell’Aquila in Via Rocco Carabba n.6, dal lunedì al venerdì dalle 9  alle13.30 e il martedì e mercoledì dalle 15.30 alle 17.30, o telefonando al numero  0862 64550.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Una ragazza lamenta di non comparire in nessuna lista del progetto C.A.S.E. Ha  consegnato a mano il modulo per la segnalazione delle anomalie ma vorrebbe delle  informazioni certe sullo stato della pratica: il timore e&#8217; che sia stata persa.</strong><br />
La cittadina ha fatto richiesta, nel modulo del censimento, di un alloggio universitario,  mentre gli elenchi riguardano le sole richieste di alloggi del progetto C.A.S.E.  Per la residenzialita&#8217; universitaria, anche in un contesto di emergenza, la competenza  primaria e&#8217; della Regione Abruzzo, che la esercita nel territorio attraverso l’Azienda  per il Diritto allo Studio Universitario. Ad oggi sono disponibili gli alloggi  ex-Reiss Romoli, in assegnazione attraverso uno specifico bando dell’Adsu dell’Aquila  (<a href="http://www.adsuaq.org/">www.adsuaq.org</a>). A partire dall’anno solare 2010 saranno inoltre disponibili gli alloggi della  Caserma “Gino Campomizzi”, utilizzati per i mesi di novembre e dicembre dalle  persone sfollate. Il Comune ha inoltre richiesto gli strumenti giuridici per permettere  l’utilizzo di “case mobili” anche da destinare agli studenti universitari: eventuali  disponibilita&#8217; potrebbero essere rese note entro il prossimo mese di gennaio.</p>
<p style="text-align: justify;">Si ricorda comunque che e&#8217; possibile usufruire del Contributo di Autonoma Sistemazione,  anche per le spese dei contratti di affitto, rivolgendosi agli uffici del Comune  dell’Aquila di Via Rocco Carabba, n.6: si dovra&#8217; attestare la stabile dimora nel  Comune dell’Aquila alla data del 5 Aprile. Il contributo e&#8217; concesso anche per  i mesi non coperti dal contratto di affitto dell’anno 2008/09, salvo la certificazione  dell’iscrizione all’Universita&#8217; nell’anno 2009/2010.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Una signora esercitava l’attivita&#8217; di badante all&#8217;Aquila dove risiedeva con l&#8217;anziano  a cui prestava assistenza. Oggi ha perso il lavoro e quindi anche l&#8217;abitazione  classificata B. Attualmente vive con amici e chiede se può usufruire di qualche  agevolazione economica.<br />
</strong>La signora, residente alla data del 6 aprile 2009 in uno dei comuni del “cratere  sismico”, ha diritto al contributo di autonoma sistemazione che potra&#8217; richiedere  presentando la documentazione presso il Comune dell’Aquila in via Rocco Carabba  n.6.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Una cittadina, che nel modulo per la rilevazione aveva espresso la propria preferenza  per il Cas, Contributo di autonoma sistemazione, ha successivamente presentato  una modifica mettendo come prima scelta un’abitazione del progetto CASE. Essendo  residente a Monticchio ed avendo quindi diritto all&#8217;assegnazione di un Map, la  signora vuole sapere se Monticchio e&#8217; stata effettivamente scelta come sito di  costruzione Map oppure no.<br />
</strong>Il decreto n. 13 del 14 ottobre, in seguito modificato dal decreto n. 14 del  15 ottobre, ha individuato le aree nel comune dell&#8217;Aquila e di Lucoli in cui verranno  realizzati nuovi Moduli abitativi provvisori. Monticchio, frazione dell’aquilano,  e&#8217; una delle aree scelte.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Una cittadina, che fino al 20 giugno ha vissuto in autonoma sistemazione, nel  mese di luglio ha soggiornato in albergo continuando a ricevere il Cas, contributo  di autonoma sistemazione, relativo al mese.Vuole sapere come deve comportarsi.<br />
</strong>La signora deve recarsi al servizio “assistenza e politiche abitative” in Via  Rocco Carabba 6 all’Aquila, per compilare il modulo di rinuncia al Cas. Deve inoltre  recarsi in banca e rimandare al mittente i soldi del Cas che non le spettavano.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Una cittadina chiede, per conto della titolare, se il Contributo di autonoma  sistemazione decade nel caso in cui la persona che lo riceve sia ricoverata o  in malattia.<br />
</strong>Un ricovero ospedaliero per malattia o per interventi chirurgici non influisce  in alcun modo sul diritto a ricevere il Contributo di autonoma sistemazione. Diverso  il caso di cui il paziente sia ospitato in un ricovero Speciale per anziani (rSa):  questa sistemazione, anche prolungata nel tempo, può essere infatti ritenuta idonea  a sostituire il sostegno economico previsto dal Contributo di autonoma sistemazione.</p>
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