Silenzio/assenso: quando i Comuni non rispettano le norme

Con il presente articolo intendiamo focalizzare l’attenzione su una prassi che ci risulta si stia consolidando in alcuni piccoli Comuni del ”cratere”, ai quali e’ demandato il compito dell’approvazione dei progetti di ristrutturazione degli immobili danneggiati.
Nello specifico, sembra che non vengano rispettate le direttive riferite alle tempistiche ed alle modalita’ di comunicazione previste dall’OPCM 3779 per quanto riguarda la concessione provvisoria e definitiva del contributo, oltre alla notifica di altre eventuali comunicazioni e soprattutto alla applicazione del cosiddetto “silenzio assenso”.
A beneficio degli utenti, abbiamo chiesto ad un Ufficio Legale composto da avvocati di provata esperienza, di esprimere un parere in merito alla questione sopra esposta che chiarisca, in base alle normative vigenti, quali siano le corrette procedure amministrative.

Entriamo dunque nel dettaglio riferito alla “Concessione del contributo definitivo” quando si e’ configurato il “silenzio assenso”.
La seconda frase del sesto comma dell’art. 2 dell’Ordinanza stabilisce che “Decorso inutilmente il predetto termine la domanda di contribuzione si intende positivamente accolta.
Si tratta, dunque, di un caso di “silenzio assenso”, espressamente previsto dall’Ordinanza.
La materia del silenzio-assenso nei procedimenti amministrativi e’ regolata dall’art. 20 della legge 241/90 (di cui riportiamo un estratto in fondo all’articolo).
Questa legge non prevede la riapertura dei termini stabiliti per l’adozione del provvedimento; sicché questo deve ritenersi tacitamente adottato in senso positivo una volta che sia scaduto il termine fissato dalla legge o da superiore provvedimento amm.vo (nel caso di specie, l’Ordinanza del PCM).
Una volta scaduto il termine senza che vi sia stato formale provvedimento positivo o negativo, si forma il silenzio-assenso, che, quanto agli effetti, equivale al provvedimento positivo esplicito. Nei confronti di esso l’Amministrazione può soltanto intervenire per la revoca (art.21-quinquies) o per l’annullamento (art. 21-nonies).
La revoca può essere disposta “per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario” (art. 21-quinquies).
L’annullamento d’ufficio può essere disposto se il provvedimento amministrativo (anche tacito, come il silenzio-assenso) e’ illegittimo (art. 21-nonies) in quanto adottato “in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza” (art. 21-octies).
La revoca e l’annullamento di ufficio del provvedimento amministrativo (esplicito o tacito: silenzio-assenso), ricorrendone le condizioni stabilite negli artt. 21-quinquies, 21-nonies e 21-octies, possono essere attivati dall’Amministrazione in un termine “ragionevole”; ma soltanto mediante un procedimento che inizia con la comunicazione all’interessato dell’avvio di procedimento (artt. 7 e segg. della legge 241).
Se non vi e’ stata (e fino a quando non vi e’) comunicazione di avvio del procedimento, l’interessato ha diritto ad ottenere dall’Amministrazione quanto gli spetta. Nel caso di specie, al privato spetta quanto stabilito nel comma 7 dell’art. 2 dell’Ordinanza. Per il che, l’interessato può formulare specifica diffida all’Amministrazione (ed al funzionario responsabile della pratica) ad adempiere, con riserva di danni.
L’Amministrazione non può, invece, riaprire il termine scaduto per completare l’istruttoria, poiché, a questo fine, l’Ord. PCM stabilisce il termine di trenta (poi divenuti sessanta) giorni.

Attenzione, però: la richiesta di ulteriori documenti, fatta dall’Amministrazione dopo la scadenza del termine, potrebbe preludere all’avvio di un procedimento per la revoca o per l’annullamento del silenzio-assenso. Sara’, quindi, opportuno verificare se la richiesta dell’Amministrazione sia, o no, giustificata da carenze documentali della parte privata, tali da comportare una incompletezza della pratica tanto grave da poter costituire motivo di annullamento di ufficio del silenzio-assenso; perché, in tal caso, l’Amministrazione potrebbe attivare, sempre con la detta comunicazione di avvio del procedimento, un procedimento per l’annullamento. Se, invece, la richiesta di ulteriore documentazione servisse a coprire o a rimediare a carenze istruttorie dell’Amministrazione, la richiesta – come gia’ detto – sarebbe da considerare illegittima, in quanto volta a riaprire il termine assegnato dall’Ord. PCM per l’istruttoria delle pratiche.

Estratto della legge 241

“1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessita’ di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L’amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza , l’immigrazione, l’asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumita’, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 7, e 10-bis (4).”

L’art. 21-quinquies recita:

“Revoca del provvedimento (1)
Art. 21-quinquies

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell’organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneita’ del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l’amministrazione ha l’obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell’indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
1-bis. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati e’ parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilita’ da parte dei contraenti della contrarieta’ dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilita’ di tale atto con l’interesse pubblico (2).

1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l’indennizzo liquidato dall’amministrazione agli interessati e’ parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell’eventuale conoscenza o conoscibilita’ da parte dei contraenti della contrarieta’ dell’atto amministrativo oggetto di revoca all’interesse pubblico, sia dell’eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all’erronea valutazione della compatibilita’ di tale atto con l’interesse pubblico (3).”.

L’art. 21-nonies recita:

“Annullamento d’ufficio (1)
Art. 21-nonies

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell’ articolo 21-octiespuò essere annullato d’ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall’organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

L’art. 21-octies recita:

Annullabilita’ del provvedimento (1)
Art. 21-octies

1. E’ annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non e’ annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non e’ comunque annullabile per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.