Ordinanza 3799 – proroga al 31.12.2009 del decorso dei termini di legge

Nei comuni colpiti dal terremoto e’ sospeso per altri 5 mesi – fino al 31 dicembre 2009 – il decorso dei termini per gli adempimenti contrattuali, i vaglia cambiari, le cambiali e ogni altro titolo di credito o atto con forza esecutiva previsto dal decreto legge n.39, all’art.5, comma 3 e 4, convertito nella legge n.77 il 24 giugno scorso.

Il provvedimento riguarda chi alla data del 5 aprile 2009 risiedeva, lavorava, aveva un’attivita’ nel cratere sismico. Lo ha stabilito l’Ordinanza n. 3799, firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 6 agosto scorso.

Nel dettaglio, questi i commi 3 e 4 dell’articolo 5 del decreto n.39, convertito nella legge n.77 il 24 giugno scorso, a cui fa riferimento l’Ordinanza:

Comma 3.

“Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attivita’ lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati con i provvedimenti di cui al comma 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali e’ sospeso dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. E’ fatta salva la facolta’ di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso e’ differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi, escluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria, e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attivita’ difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.”

Comma 4.

“Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 3, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facolta’ degli stessi di rinunciarvi espressamente.”

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