Ordinanza 3817: Case mobili e altre novità

N.d.R. perché solo 500 case mobili se il sindaco Massimo Cialente ha gia’ dichiarato tale numero non sufficiente? L’ordinanza stabilisce, come contributo ammissibile, il limite massimo del 2% per i compensi agli amministratori, come anticipato nell’articolo “Ricostruzione: quale compenso per gli amministratori di condomini?” ; ecco tutte le novita’:

Case mobili
Sono 500 le case mobili che il Sindaco de L’Aquila e’ autorizzato a ricevere per i nuclei familiari che devono essere sistemati provvisoriamente in un’abitazione.
Le case mobili sono destinate a completare l’offerta abitativa gia’ pianificata per i cittadini con abitazioni in categoria F o in zona rossa, ovvero per quelli con abitazioni in categoria B e C, ma con tempi di recupero oggettivamente lunghi e  per i nuclei familiari con particolari problemi economici, sanitari e familiari.


Queste case potranno essere messe a disposizione anche degli studenti universitari iscritti a L’Aquila che necessitano di un alloggio per poter completare il corso di laurea.

Per le offerte il sindaco dovra’ pubblicare degli avvisi su quotidiani a diffusione locale e nazionale. Le proposte possono comprendere anche l’offerta dei terreni occorrenti per l’insediamento delle case mobili. Sara’ poi una convenzione a stabilire i rapporti tra le persone che hanno messo a disposizione le case mobili: a questi e’ corrisposto, per ogni giornata di permanenza di ciascun componente del nucleo familiare assegnatario dell’alloggio, una somma determinata dal sindaco entro il limite dei prezzi giornalieri indicati nelle delibere n. 547 del 28 settembre 2009 e n. 582 del 12 ottobre 2009 per i campeggi e villaggi turistici senza ristorazione.
Le aree per l’insediamento sono individuate dal sindaco con un proprio provvedimento, che dovra’ anche determinare i criteri di priorita’ per l’attribuzione degli alloggi.
L’assegnazione della casa comportera’ la decadenza del contributo di autonoma sistemazione o del diritto a beneficiare dell’ospitalita’ gratuita nelle strutture alloggiative reperite dal Commissario delegato.
Per l’urbanizzazione primaria il sindaco si deve avvalere del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna.
La spese per la realizzazione delle case mobili non potra’ superare i 40.000.000 di euro da reperire sul fondo della Protezione Civile (art. 8).

Contributi
L’ordinanza stabilisce che i contributi per gli interventi di ristrutturazione o ricostruzione degli edifici danneggiati dal terremoto, concessi dai Comuni a titolo provvisorio possono essere erogati fino al 25% dell’importo richiesto e comunque non oltre i 20.000 euro. Le spese effettuate con la somma anticipata dovranno essere documentate con le fatture relative agli stati di avanzamento dei lavori (art. 12).

Nelle richieste di contributo possono, inoltre, essere compresi  anche i compensi spettanti  agli amministratori di condominio per le prestazioni professionali relative alla ricostruzione o ristrutturazione delle parti comuni degli immobili danneggiati dal terremoto del 6 aprile 2009, nel limite massimo del 2% della somma ammessa a contributo. (art. 1).

Per quanto riguarda i condomini, l’importo del contributo dovuto al singolo proprietario e’ diminuito della quota rapportata al valore della proprieta’ individuale, nel caso riguardi anche gli interventi strutturali o sulle parti comuni della somma erogata al rappresentante della comunione o all’amministratore del condominio (artt. 14 e 15).

Per le domande di contributo e di finanziamento agevolato, le autorita’ competenti effettuano il monitoraggio delle domande anche per evitare duplicazioni tra i contributi concessi ai singoli e quelli concessi ai condomini o societa’ di cui gli stessi fanno parte.
La domanda presentata dal rappresentante dei proprietari di unita’ immobiliari appartenenti allo stesso edificio non costituito in condominio, dall’amministratore di condominio e dal rappresentante legale della societa’ operativa a proprieta’ indivisa deve indicare i singoli soggetti interessati (art. 19).

Affitti agevolati
Potranno usufruire degli affitti agevolati previsti dall’ordinanza n. 3769 i cittadini  le cui abitazioni principali sono state distrutte o dichiarate inagibili in conseguenza del sisma, che non dispongono di un’altra soluzione abitativa alternativa nel territorio della provincia di residenza o di domicilio (art. 5). Questa disposizione modifica l’art. 1, comma 2 dell’ordinanza n. 3769 che indicava come limite all’accesso dell’”affitto agevolato”, la disponibilita’ di un domicilio alternativo  nell’ambito del “ territorio abruzzese”.

Moduli abitativi e immobili ATER
Per accelerare la realizzazione di moduli abitativi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, il Commissario delegato può avvalersi di societa’ di progettazione o uffici tecnici di imprese del settore sulla base di criteri di scelta di carattere fiduciario anche per l’ assegnazione alla popolazione dei moduli abitativi e degli appartamenti (art. 4).
Questa disposizione modifica l’art. 4, comma 4 dell’ordinanza  n. 3757 che prevedeva l’intervento di questi enti per la progettazione preliminare dei moduli, anche relativamente agli aspetti di funzionalita’ e di inserimento paesaggistico, per le procedure finalizzate alla scelta del contraente, per la redazione degli atti contrattuali, la verifica del progetto esecutivo, la sicurezza dei cantieri e l’assistenza al collaudo e direzione lavori.

L’ordinanza prevede,  inoltre, che per la realizzazione degli interventi di ricostruzione o di riparazione degli immobili di proprieta’ dell’Azienda Territoriale Edilizia Residenziale pubblica Regionale sovvenzionata (ATER) e dell’Edilizia Residenziale Pubblica comunale
oltre al Presidente della Regione Abruzzo, Commissario delegato, sara’ anche il sindaco de L’Aquila in qualita’ di soggetto attuatore ad avvalersi del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna (art. 4)

MUSP e occupazioni d’urgenza
I moduli ad uso scolastico provvisori e le aree sulle quali sono posizionati, sono assegnati in proprieta’ a titolo gratuito ai comuni o alle amministrazioni provinciali nei cui territori gli stessi moduli sono stati realizzati.
Questa disposizione vale anche per i Moduli in corso di realizzazione.
Inoltre, le occupazioni di urgenza e le eventuali espropriazioni necessarie per l’attuazione dei moduli sono adottate oltre che in favore dei comuni anche nei confronti delle amministrazioni provinciali interessate (art. 7).

Fintecna
Per l’acquisto di alloggi residenziali gia’ ultimati o in fase di ultimazione da adibire alla locazione temporanea, con le condizioni previste e per la durata minima di 18 mesi, rinnovabile fino ad un massimo di complessivi 36 mesi e in casi eccezionali fino ad un massimo di complessivi 60 mesi, La societa’ Fintecna S.p.A. e’ autorizzata a sottoscrivere quote del fondo comune di investimento di tipo chiuso, gestito dalla societa’ di gestione del risparmio “Europa Risorse S.G.R. S.p.A.” (art. 20).

Depositi temporanei e siti di stoccaggio
Ad integrazione dell’art. 19, comma 1 dell’ordinanza n. 3797 del 30 luglio 2009, il provvedimento dispone che il Commissario delegato, in caso di inadempienza dei comuni, può individuare oltre i siti da adibire a deposito temporaneo anche quelli di stoccaggio provvisorio, provvedendo, se necessario, anche alla realizzazione delle opere viarie (art. 10).

Compensi per collaudi
I compensi per i collaudi tecnico-amministrativi delle abitazioni del progetto C.A.S.E., dei moduli abitativi provvisori – MAP e dei moduli ad uso scolastico provvisorio – M.U.S.P. sono determinati in misura forfettaria con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nel limite dello 0,3 % dell’importo totale dei lavori e comunque nella misura complessiva prevista dall’art. 61 comma 7 bis del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 (art. 13).

Volontari
Per i volontari impegnati nell’emergenza Abruzzo, il limite massimo di 180 giorni l’anno previsto dal D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 per l’utilizzo nelle attivita’ di soccorso ed assistenza può essere elevato a 240 giorni previa autorizzazione nominativa da parte del Dipartimento della Protezione Civile.
La richiesta deve essere formulata dall’organizzazione di appartenenza del volontario e deve essere motivata.
Le spese, che non dovranno superare i 300.000 euro, graveranno sul fondo della Protezione Civile (art. 3).

Cooperative edilizie
Il provvedimento integra l’art. 4 dell’ordinanza n. 3803 che prevede la possibilita’ di ottenere i contributi previsti dalle ordinanze n. 3778/2009, n. 3779/2009 e n. 3790/2009 anche per le unita’ immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprieta’ indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
Secondo il provvedimento i contributi possono essere richiesti dal legale rappresentante della cooperativa e sono riconosciuti in favore della cooperativa stessa nell’interesse dei soci assegnatari.
Il legale rappresentate deve gestire e rendicontare in modo analitico con contabilita’ separata le spese sostenute (art. 17).

Lavoro
Fino al 30 novembre 2009 per i datori di lavoro e i lavoratori autonomi,  anche del settore agricolo, il documento unico di regolarita’ contributiva e il certificato di regolarita’ sono rilasciati sulla base dei requisiti posseduti al 6 aprile 2009, fatti salvi gli adempimenti e i versamenti dovuti agli enti bilaterali, anche tenuto conto delle successive regolarizzazioni per contributi anteriori al 6 aprile (art. 21).

Questura
Per i lavori di ripristino degli immobili sede della Questura de L’Aquila gravemente danneggiati,  il Presidente della Regione Abruzzo si avvale come soggetto attuatore del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna.
Per le spese necessarie alla realizzazione delle opere valutate in 4.000.000 di euro si provvede a valere sulle risorse che il  CIPE assegna compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e con le assegnazioni gia’ disposte. Le risorse saranno assegnate al Dipartimento della Protezione Civile per il successivo trasferimento sulla contabilita’ speciale 5349 intestata al Provveditore interregionale e aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato de L’Aquila (art. 9).

Scarica il documento in PDF – Ordinanza 3817_del_16.10.2009

Tags: