Ordinanza n.3843: Edifici B e C, attività produttive, pedaggi autostradali

È stata firmata il 19 gennaio dal Presidente del Consiglio dei Ministri l’ordinanza n. 3843. Ne riportiamo una sintesi con le novita’ principali:

Attivita’ produttive. Per soddisfare le domande di indennizzo delle attivita’ che hanno subito danni a causa del terremoto (Ordinanza n.3789), il Commissario Delegato per l’emergenza terremoto in Abruzzo e’ autorizzato ad anticipare, su richiesta dei Comuni, le somme da questi ritenute ammissibili, nel limite di 80 milioni di euro. (art.8)

Sospensioni anche per datori di lavoro e lavoratori autonomi. La sospensione degli obblighi fiscali fino al 30 giugno 2010 vale anche per i datori di lavoro e i lavoratori autonomi, anche nel settore agricolo. L’articolo integra quanto gia’ previsto dall’art.1 dellordinanza n. 3837. (art. 9)

Pedaggio autostradale. L’esenzione del pedaggio autostradale – prevista dall’art. 4 dell’ordinanza 3771 – e’ prorogata fino al 31 gennaio 2010 per i residenti nei comuni del cratere che non sono ancora rientrati nell’abitazione che occupavano prima del 6 aprile, o che non hanno ancora trovato una sistemazione alloggiativa alternativa  nel territorio del Comune di residenza o nei comuni limitrofi (art.2).

Avvio lavori su case B o C. I lavori per riparare singole unita’ immobiliari di tipo B o C devono iniziare entro 7 giorni dalla comunicazione del contributo definitivo. Anche se i lavori riguardano le parti comuni di un condominio, devono iniziare entro 7 giorni dalla comunicazione del contributo definitivo, e non oltre 7 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo di un singolo immobile, se la comunicazione e’ successiva a quella per le parti comuni. I lavori devono terminare entro i tempi indicati del preventivo di spesa allegato alla domanda, e comunque non oltre 6 mesi, per case B, o 7 mesi , per case C, dall’inizio dei lavori.

L’ordinanza all’art. 11 precisa che, passati 30 giorni dalla concessione del contributo provvisorio per case di tipo B o C, il Comune non deve comunicare in modo formale la concessione del contributo definitivo, perché questo e’ concesso in modo automatico. Questa diposizione modifica l’articolo 7, comma 1, dell’ordinanza n. 3803 del 15 agosto. (art.11)

Avvio dei lavori su parti comuni di edifici E. L’inizio dei lavori per le parti comuni di edifici E, deve avvenire entro 30 giorni dalla concessione del contributo. (art.12)

Scadenza di Cas e sistemazione in alberghi. Chi  ha una casa di tipo B o C e non presenta la domanda per il contributo entro il 31 gennaio 2010, non potra’ più usufruire del Contributo di autonoma sistemazione (Cas) o dell’assistenza negli alberghi o case private. (art.11)

Aspettativa per i sindaci – Lavoro straordinario. I sindaci dei comuni del cratere e dei comuni ricompresi nelle aree di competenza dei Centri Operativi Misti, posso richiedere ai propri datori di lavoro l’esenzione dalle prestazioni lavorative per un periodo massimo di ulteriori 60 giorni (art. 1).

Il personale dei comuni del cratere – nel limite massimo di cinque unita – impegnato nelle attivita’ connesse al superamento dell’emergenza e nella ricostruzione, può essere autorizzato fino al 31 maggio 2010 ad effettuare fino a 50 ore mensili di lavoro straordinario, in deroga ai limiti fissati dalla legge.
Il limite massimo dello stanziamento e’ di 300mila euro (art.3).

Vigili del fuoco. Il Comandante Provinciale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di L’Aquila e’ nominato funzionario delegato per la gestione delle risorse necessarie alla liquidazione delle spese sostenute dal Corpo dei Vigili del Fuoco per le attivita’ di messa in sicurezza svolte durante l’emergenza terremoto in Abruzzo. Il Dipartimento della Protezione Civile rende disponibili le risorse necessarie, nel limite di 150mila euro. (art.5)

Uffici del Comune. Il Commissario delegato per l’emergenza terremoto in Abruzzo e’ autorizzato ad assegnare al Comune dell’Aquila le risorse di cui necessita per trovare un edificio in cui collocare uffici provvisori, in attesa della riparazione delle sedi originarie. E’ di 140mila euro il limite previsto per coprire questa spesa. (art.7)

Il personale della Provincia È  prorogato fino al 31 gennaio 2010 il pagamento di straordinari e di indennita’ al personale impegnato in Abruzzo dal Prefetto dell’Aquila. (art. 10)

Una commissione di esperti per la prevenzione del rischio sismico. Per utilizzare le risorse del Fondo per la prevenzione del rischio sismico previsto dal decreto Abruzzo, il Capo Dipartimento nominera’ una Commissione di 10 esperti, che definira’ obiettivi e interventi per la prevenzione del rischio sismic<o entro 30 giorni dalla sua costituzione. (art. 13)

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