DL anticrisi: perché umiliarci così ? – Aggiornato

Aggiornamento 30 Luglio 2009: inserite nell’articolo le VOTAZIONI DEI DEPUTATI ELETTI IN ABRUZZO. Chi ha votato FAVOREVOLE ha consentito l’approvazione della restituzione dei tributi dal 2010 ed in 24 rate.

28 Luglio 2009 – Disegno di legge anticrisi

Immagine camera dei deputati

Guardiamo solo i fatti.

Basta con le parole in liberta’, basta con le contrapposizioni sterili fra pro o contro Berlusconi.  Solo i fatti, quelli scritti,  come il DL (ironicamente denominato anticrisi), gia’ votato alla Camera (questo il documento completo).

Si parla di modifiche in tempi brevi (articolo su Repubblica.it), ma non sembra esserci traccia relativa al terremoto a L’Aquila.

Siamo trattati così perché considerati meridionali ?

Quali provvedimenti sarebbero stati presi nel caso di analoga catastrofe al NORD ?

Il testo e’ stato approvato con 285 voti a favore e 250 contrari. Il provvedimento, sul quale venerdì era stata posta la fiducia, e’ ora all’esame del Senato.

Se non ci saranno modifiche all’articolo 25,  il confronto di trattamento che ci e’ stato riservato, rispetto ad altri terremoti, e’ fin troppo chiaro, come gia’ riportato in articoli precedenti.

ABRUZZO:
8 mesi di sospensione dei tributi. Restituzione del 100% in 24 mesi, da Gennaio 2010

UMBRIA-MARCHE:
i cittadini hanno iniziato la restituzione di tasse e imposte solo ora, Giugno 2009, (la sospensione dei versamenti durò quasi un anno), dopo ben 12 anni dal sisma (1997),  e pagheranno solo il 40 per cento e nell’arco di 120 mesi.

E non sono per niente contenti: articolo recupero tasse Umbria-Marche

MOLISE: la sospensione si e’ protratta per 30 mesi, con ben quattro proroghe. Il decreto per la restituzione, arrivato solo lo scorso febbraio, ha previsto la restituzione in dieci anni, con un abbattimento del 60% delle somme da restituire.

Alluvione in PIEMONTE: i tributi furono corrisposti dopo diversi anni e per il 10 per cento del totale

Le votazioni del 28 Luglio dei deputati eletti in Abruzzo.

PARLAMENTARE VOTO CIRCOSCRIZIONE
ADORNATO Ferdinando (UDC) Contrario Abruzzo
ARACU Sabatino (PdL) FAVOREVOLE
Abruzzo
CASTELLANI Carla (PdL) FAVOREVOLE Abruzzo
DE ANGELIS Marcello (PdL) FAVOREVOLE Abruzzo
DELL’ELCE Giovanni (PdL) FAVOREVOLE Abruzzo
DI STANISLAO Augusto (IdV) Contrario Abruzzo
D’INCECCO Vittoria (PD) Contrario Abruzzo
GINOBLE Tommaso (PD) Contrario Abruzzo
LOLLI Giovanni (PD) Contrario Abruzzo
PELINO Paola (PdL) FAVOREVOLE Abruzzo
SCELLI Maurizio (PdL) FAVOREVOLE Abruzzo
TENAGLIA Lanfranco (PD) Contrario Abruzzo
TOTO Daniele (PdL) FAVOREVOLE Abruzzo
TURCO Livia (PD) Contrario Abruzzo

Risultati della votazione:

FAVOREVOLI: 285 (53.3%)
CONTRARI: 250 (46,7%)
ASTENUTI: 0 (0%)
voti di scarto: 17

L’articolo che ci riguarda.

Articolo 25.
(Spese indifferibili).

1. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali e’ autorizzata la spesa di 284 milioni di euro per l’anno 2009, in soli termini di competenza.

2. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione disposta dall’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno 2009, avviene, senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione sono effettuati entro il mese di marzo 2010. Le modalita’ per l’effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

3. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all’articolo 2, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene, senza applicazione di oneri accessori, mediante 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2010.

4. Il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e’ incrementato di 256 milioni di euro per l’anno 2009, 377 milioni di euro per l’anno 2010, 91 milioni di euro per l’anno 2011 e 54 milioni di euro per l’anno 2012.

5. All’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: «23 milioni di euro per l’anno 2009, 190 milioni di euro per l’anno 2010», sono sostituite dalle seguenti: «279 milioni di euro per l’anno 2009, 567 milioni di euro per l’anno 2010, 84 milioni di euro per l’anno 2011». Alla compensazione degli effetti finanziari recati dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo della ridotazione del fondo di cui al precedente comma 4.

5-bis. I soggetti di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, nonché i soggetti di cui all’articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, possono eseguire i versamenti e gli adempimenti previsti per le scadenze relative ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, entro il 16 ottobre 2009, senza alcuna maggiorazione e sanzione e senza interesse.

6. All’articolo 1, comma 1, quarto periodo, della legge 18 giugno 2009, n. 69, dopo le parole: «con una dotazione», sono inserite le seguenti «fino ad un massimo».

DDL_Anticrisi_280709.pdf