Direttive per interventi di messa in sicurezza di edifici che creano situazioni di pericolo

Per la messa in sicurezza degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009 che creano situazioni di pericolo per l’incolumita’ pubblica e privata, si eseguono procedure precise. In particolare, gli edifici nei Comuni del cratere sono oggetto di sopralluogo da parte del Gruppo Tecnico di Sostegno (GTS) che stabilisce la tipologia di intervento per la rimozione dello stato di pericolo.

Nella scheda GTS viene specificata la tipologia dell’intervento, che viene eseguito dai Vigili del Fuoco o da una ditta privata incaricata dal Comune. Per quanto riguarda invece i Comuni fuori dal cratere, l’Ufficio Tecnico comunale deve rilevare lo stato di pericolosita’ degli edifici danneggiati ed accertare il nesso di causalita’ con gli eventi sismici.
La Struttura per la Gestione dell’Emergenza, con apposita ordinanza del coordinatore, Carlo Visca, ha stabilito i criteri per la realizzazione degli interventi. Innanzitutto, i progetti di messa in sicurezza di beni vincolati o di interesse storico-artistico dovranno essere autorizzati dalla Struttura preposta alla Salvaguardia dei Beni Culturali; in tutti gli altri casi, le opere provvisionali dovranno avere come unica finalita’ la salvaguardia dell’incolumita’ pubblica e privata e pertanto le relative opere di messa in sicurezza non potranno essere estese alla salvaguardia dell’immobile.

I Comuni dovranno fornire alla Funzione Amministrativo Contabile della SGE, la rendicontazione delle somme ricevute, a titolo di anticipazione, o anticipate per la realizzazione delle opere provvisionali. L’approvazione della rendicontazione e’ propedeutica all’erogazione di ulteriori somme. Il Comune competente dovra’ provvedere anche all’istruttoria tecnica ed amministrativa dei progetti di messa in sicurezza, alla validazione degli stessi ed all’attestazione della congruita’ dei costi degli interventi. I Comuni non ricompresi nel cratere dovranno fornire, inoltre, l’attestazione del nesso di causalita’ tra il danno e l’evento sismico. I Sindaci dei Comuni competenti quali autorita’ di Protezione Civile dovranno porre in essere le opere provvisionali prescritte dal GTS o rilevate dall’Ufficio Tecnico, anche anticipando le somme necessarie e provvedendo alla rendicontazione.

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