Il decreto n. 26 del 2 dicembre 2010 proroga al 28 febbraio 2011 i termini per la presentazione delle proposte d’intervento sugli immobili privati del centro storico. Il provvedimento vale solo per il Comune dell’Aquila. La scadenza originaria, nel decreto n.3/2010, era infatti fissata entro 30 giorni dall’avviso pubblico del sindaco, per ciascun ambito di intervento.
Il Commissario Delegato per la Ricostruzione Gianni Chiodi con il decreto n. 27, firmato in data odierna, stabilisce i criteri per il calcolo del limite di contributo per la ricostruzione del patrimonio privato.
Il decreto n.27 scioglie una serie di questioni sollevate dagli ordini professionali, dalle categorie e dai cittadini riguardanti la cosiddetta “sostituzione edilizia” applicabile ovviamente agli edifici gravemente danneggiati e ricadenti nella classificazione “E” (contributo di cui all’art. 5 della OPCM n. 3881/2010).
Le norme appena emanate si sono rese necessarie per chiarire il contenuto della Delibera della Giunta Regionale n. 615 dello scorso 9 agosto, che ha stabilito il valore massimo per il calcolo del costo di costruzione utile al fine di stabilire la convenienza alla “sostituzione edilizia”. “Abbiamo recepito – evidenzia il Commissario Chiodi – le osservazioni di tutti gli attori della ricostruzione.
Abbiamo approfondito le tematiche e abbiamo pensato ad una soluzione tecnica per risolvere i dubbi che ad oggi hanno rallentato l’azione dei professionisti incaricati dai privati per la riparazione e ricostruzione degli edifici gravemente danneggiati. Ora mi attendo una accelerazione importante da parte di tutti, in modo tale che anche la cosiddetta ricostruzione “pesante” possa avviarsi con celerita’ come ormai e’ avviata quella degli edifici classificati A, B e C fuori dalle zone rosse”.
In particolare, all’art. 1, il decreto fornisce una serie di precisazioni per l’applicazione delle maggiorazioni previste dalla delibera di Giunta Regionale del 9 agosto 2010. Viene precisato poi che, essendo gli interventi di ricostruzione posti in essere da operatori diversi da quelli che normalmente realizzano gli interventi di edilizia sovvenzionata o agevolata e, pertanto, impossibilitati a conseguire economie di scala tipiche del settore, i limiti pari a 1.020,00 e 1.180,00 euro previsti dalla delibera n. 615 non vengono applicati.
Sempre l’art. 1 del decreto fornisce una serie di elementi per il calcolo della superficie utile alla identificazione dei relativi costi: in essa vengono ricomprese anche le superfici a destinazione d’uso commerciale, direzionale, artigianale, ricettive e ad uffici; inoltre al fine di consentire la ricostruzione di un edificio di uguale volumetria a quello preesistente, viene precisato che alle superfici non residenziali e alle superfici a parcheggi non si applicano i limiti previsti dalla delibera n. 615; per lo stesso motivo qualora lo spessore delle murature portanti sia superiore a 30 centimetri, per il calcolo del limite di contributo si prende in considerazione comunque uno spessore pari a 30 centimetri.
L’art. 2 prevede importanti novita’ nel caso di sostituzione edilizia, in quanto si specifica che il contributo e’ concesso all’amministratore o al rappresentante del condominio per la ricostruzione dell’intero edificio. Per tutelare i proprietari e garantire la ricostruzione di un edificio con un determinato livello di prestazioni il contributo e’ legato al computo metrico allegato al progetto definitivo del nuovo fabbricato.
Al fine comunque di assicurare il più celere avvio degli interventi il contributo può essere concesso anche a titolo provvisorio. Il contributo e’ riconosciuto anche per le spese relative ai sondaggi, alle demolizioni del fabbricato esistente, alle spese tecniche e all’IVA.
Infine, l’art. 3, ai fini della individuazione della superficie lorda del fabbricato, precisa che possono essere ricompresi anche i sottotetti a condizione che gli stessi rispondano a determinati requisiti stabiliti dalla medesima norma.
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