Affitti concordati, come ottenere la proroga

In considerazione della scadenza prossima – o gia’ avvenuta – dei contratti di affitto concordato previsti dall’ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3769/2009 (che avevano un limite massimo di 18 mesi dalla stipula), il servizio Assistenza e Politiche abitative del Comune dell’Aquila ha reso noto le modalita’ per ottenere le eventuali, ulteriori proroghe.

Seguendo le disposizioni dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3917, occorrera’ innanzitutto l’assenso del proprietario a proseguire il rapporto di locazione. Mancando questo, il contratto non potra’ essere rinnovato.
Tale assenso si intende prestato con la firma di un modello – congiuntamente con l’affittuario – a disposizione dell’ufficio di via Rocco Carabba n. 6. In tale ufficio, aperto dal lunedi’ al venerdi’ dalle 9 alle 12, il martedi’ e il mercoledi’ anche dalle 15,30 alle 17.30, proprietario e affittuario dovranno recarsi insieme per sottoscrivere tale modulo.

A questo punto, in presenza di tutti gli altri presupposti di legge, la proroga verra’ confermata dal Comune con un’annotazione in fondo alla copia dei contratti. Una volta sottoscritta la proroga, l’affittuario puo’ comunque recedere dal contratto di locazione, anche prima del ritorno all’agibilita’ della propria abitazione principale.

Sia che non voglia piu’ dar seguito al contratto, sia nel caso in cui, successivamente, voglia recedere, l’affittuario ha diritto solo al contributo per la autonoma sistemazione, se possiede i requisiti, con esclusione di ogni altro beneficio, compreso quello legato alla possibilita’ di richiedere in locazione uno degli appartamenti del Fondo immobiliare. L’ordinanza n. 3917, inoltre, ha comunque previsto due limiti ai contratti di affitto concordati, il 30 giugno per coloro che al 6 aprile 2009 abitavano in una casa classificata B o C, il 31 dicembre per chi, sempre fino al giorno del terremoto, viveva in un’abitazione classificata E. Stesso termine e’ stato stabilito per casi particolari, previsti dall’articolo 13 dell’ordinanza.

Naturalmente, tale proroga vale solo per chi ha ancora i requisiti per poter ottenere l’assistenza. L’ufficio, infine, sta procedendo alla risoluzione dei contratti per coloro che provengono da case B e C, laddove e’ scaduto il termine rispettivamente di sei o sette mesi, in ragione di quanto previsto dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3827 e 3851. Di tale risoluzione viene data comunicazione alle rispettive parti (affittuario e proprietario), con lettera raccomandata.

Il servizio Assistenza e Politiche abitative ricorda inoltre che la stessa ordinanza n. 3917 ha limitato al 30 giugno il contributo di autonoma sistemazione per coloro che hanno le abitazioni classificate con esito di agibilita’ B o C, salvi i casi delle unita’ immobiliari comprese in aggregati edilizi o situate all’interno delle perimetrazioni dei centri storici, oppure ancora con esito di agibilita’ reso noto dopo la pubblicazione dell’ordinanza stessa.

In questo caso, la cessazione dell’erogazione del contributo di autonoma sistemazione e’ stata fissata al 31 dicembre di quest’anno, come per tutti coloro che abitavano in alloggi classificati E in seguito al sisma.

Anche in questo caso, va verificata la permanenza dei requisiti. Anche l’ufficio del c.a.s. si trova in via Rocco Carabba n. 6 ed e’ aperto dal lunedi’ al venerdi’ dalle 9 alle 12, il martedi’ e il mercoledi’ anche dalle 15.30 alle 17.