Da Chiodi tre decreti per la ricostruzione di immobili con esito “E”

I decreti sono stati trasmessi in bozza ai Comuni, per eventuali loro osservazioni e proposte migliorative. Vista la necessita’ di rendere noto quanto previsto dai decreti, per accelerare in tutti i modi il processo di ricostruzione, si e’ ritenuto di doverli comunque pubblicare. Resta inteso che la pubblicazione dei decreti commissariali non preclude la possibilita’ di apportare eventuali modifiche migliorative rappresentate dagli stessi Comuni o altri soggetti interessati.

Decreto n. 43 del 17.2.2011
Acquisto e ricostruzione di una abitazione equivalente.

Nuove possibilita’ di scelta per i proprietari di edifici distrutti: il Commissario Delegato per la Ricostruzione ha predisposto un decreto che mira a tutelare gli interessi di chi decide di acquistare una nuova abitazione senza pregiudizio per chi intende ricostruire l’abitazione distrutta.

Nel caso in cui all’interno di edifici isolati distrutti siano presenti più unita’ immobiliari, di diversa proprieta’, e uno o più proprietari decidano di avvalersi della facolta’ di acquistare o di ricostruire in altro sedime una abitazione equivalente all’abitazione principale distrutta, il condominio delibera una delle seguenti opzioni:

a.  ricostruzione dell’edificio con sagoma identica a quella dell’edificio distrutto e subentro del Comune nella proprieta’ delle unita’ immobiliari i cui proprietari si siano avvalsi della facolta’ di acquisto di abitazione equivalente;

b.  ricostruzione dell’edificio con sagoma diversa da quella dell’edificio distrutto.

Nel caso della ricostruzione con sagoma diversa, le decisioni relative sono assunte dai proprietari rimanenti, ai quali e’ altresì riconosciuta la possibilita’ di realizzare, a proprie spese, una volumetria pari a quella di proprieta’ dei condomini che hanno deciso di avvalersi della facolta’ di acquistare una nuova abitazione equivalente, previa autorizzazione comunale e nel rispetto delle vigenti norme e delle superfici e delle destinazioni d’uso originarie.

Nel caso in cui, a causa di vincoli idrogeologici o di altra natura, ivi compresi quelli posti a seguito del sisma del 6 aprile 2009, risulti impossibile ricostruire l’edificio sullo stesso sedime,  lo stesso può essere ricostruito su terreni messi a disposizione dal Comune che li individua entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto.

Decreto n. 44 del 17.2.2011
Adeguamento energetico per edifici con esito E

Il Commissario Delegato per la Ricostruzione ha emanato un decreto con il quale e’ stato e’ stata ammessa a contributo una ulteriore spesa, aggiuntiva a quella per la riparazione e il miglioramento sismico, allo scopo di garantire il miglioramento energetico degli edifici danneggiati dal sisma con esito di agibilita’ “E” per i quali e’ stata adottata la scelta di procedere alla riparazione e miglioramento sismico in ottemperanza alla OPCM 3790/2010 e relative linee di indirizzo, in considerazione delle vigenti norme sul risparmio energetico.

Il contributo viene erogato fino a copertura dell’importo dei lavori necessari all’adeguamento energetico; nel caso in cui l’importo del contributo non sia sufficiente a coprire l’intero importo dei lavori, la parte eccedente resta a carico del richiedente, il quale può usufruire per tale quota delle agevolazioni previste dalla normativa nazionale e regionale vigente.

I benefici previsti dal decreto possono essere estesi anche alle domande gia’ presentate, anche se e’ stato rilasciato il contributo definitivo, previa presentazione di apposite integrazioni.

Decreto n. 45 del 17.2.2011
Edifici di pregio storico-artistico

Il Commissario Delegato per la Ricostruzione ha emanato un decreto che stabilisce le modalita’ ed i criteri di incremento del limite di convenienza economica per il recupero degli edifici di particolare pregio storico artistico , di cui all’art. 21, comma 1, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3917 del 30 dicembre 2010. Il progettista designato documenta l’esistenza dei requisiti necessari a qualificare di particolare pregio storico artistico l’edificio per cui predispone la documentazione progettuale e propone la percentuale di incremento del limite. A verificare l’esistenza dei requisiti e’ chiamata una Commissione composta dal rappresentante del Comune nel cui territorio e’ localizzato l’immobile, con funzioni di Presidente e da rappresentanti designati dal Direttore Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici, dalla Struttura Tecnica di Missione per la ricostruzione, e dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti.

Il decreto disciplina altresì i requisiti necessari affinché un edificio possa essere qualificato di particolare pregio storico artistico, tra i quali la presenza di elementi di pregio quali orizzontamenti a volta, in legno o comunque di particolare complessita’ costruttiva o rappresentativi delle tipologie costruttive locali e la presenza di stucchi, affreschi, elementi in pietra o altre decorazioni. E’ prevista anche una quota di incremento individuata al fine di considerare le maggiori altezze di interpiano rispetto a quelle degli edifici convenzionali.

Il decreto non trascura di considerare gli edifici di pregio di più recente datazione. Gli edifici realizzati nel corso del XX secolo sono considerati di particolare pregio storico artistico qualora sia documentabile la ricerca per l’innovazione dei caratteri tecnici, sociali ed estetici della produzione edilizia, con particolare riferimento ai valori intrinseci del manufatto, al valore di modello da individuare nelle relazioni stabilite tra l’edificio stesso ed altri appartenenti al medesimo ambito storico e localizzativo, al valore di antecedente da individuare nell’impatto suscitato nella produzione edilizia successiva.

Se l’edificio di pregio e’ ricompreso in un aggregato edilizio la Commissione si esprime sull’intero aggregato, individuando l’insieme degli edifici di pregio all’interno dello stesso anche in riferimento a esigenze di carattere urbanistico, alle previsioni dei piani di ricostruzione e alle modalita’ di recupero dell’aggregato stesso.

Decreto n. 45 del 17.2.2011
Decreto n. 44 del 17.2.2011

Decreto n. 43 del 17.2.2011