Chiodi commissario a orologeria. Il TAR del Lazio ne decreta i limiti temporali

Articolo da www.primadanoi.it
Le ordinanze del presidente del Consiglio Silvio Berlusconi devono limitarsi alla fase dell’emergenza e non entrare nel merito della ricostruzione.
E’ quanto afferma, tra le altre cose, il Tar del Lazio. Nei mesi scorsi il consigliere Maurizio Acerbo (Rifondazione) tramite gli avvocati Isidoro Malandra, Fausto Corti e Pietro Adami, aveva presentato ricorso avverso l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3833 del 22.12.2009.
Il ricorso intendeva sostanzialmente mettere in discussione il ruolo dei sindaci dei Comuni del cratere sismico in materia di pianificazione dei territori colpiti e la nomina del presidente Chiodi a commissario per la ricostruzione.
Sul primo punto il Tar Lazio, con la sentenza n. 1588/11, ha accolto in pieno le ragioni dei ricorrenti ritenendo che l’ordinanza impugnata «si discosta illegittimamente dallo schema di intervento fatto proprio dal D.L. 39/09» secondo il quale spetta ai Comuni il compito di deliberare la ripianificazione d’intesa con il Presidente della Regione Abruzzo – Commissario delegato. Resta quindi in piedi solo la necessita’ per i Comuni di raggiungere una previa intesa con il presidente della Regione Abruzzo il quale, peraltro e’ solo ed esclusivamente commissario alla ricostruzione degli edifici e delle strutture pubbliche.
«Dunque», spiega l’avvocato Malandra, «tutti gli atti amministrativi eventualmente sin qui predisposti dai sindaci perdono di valore e vanno sottoposti all’attenzione dei Consigli Comunali».
Sul secondo punto il Tar Lazio ha ritenuto legittima la nomina di Chiodi a commissario straordinario per la ricostruzione ma non ha potuto fare a meno di precisare che Chiodi, e quindi la struttura di missione, hanno ruolo e funzioni fintantoché dura lo stato di emergenza che, com’e’ noto e’ stato prorogato dal 31.12.2010 al 31.12.2011.
«Dal 1° gennaio 2012 si tornera’ alle procedure ordinarie», spiega ancora Malandra dell’associazione oltreAbruzzi, «e quindi il Consiglio Regionale dovra’ tornare a svolgere il suo ruolo istituzionale. Con ciò viene confermata la tesi dei ricorrenti secondo cui le ordinanze berlusconiane dovevano limitarsi a disporre per la gestione dell’emergenza e non per la ricostruzione. Dunque abbiamo un commissario ad orologeria che si occupera’ della ricostruzione solo finche’ sara’ in vigore lo stato di emergenza».
Malandra fa anche notare che se non ci fosse stata la proroga dello stato di emergenza, oggi Chiodi non sarebbe più commissario alla ricostruzione.
«Ma come mai», si interroga il legale, «lo stato di emergenza dura in Abruzzo due anni e 7 mesi (salvo proroghe) e invece nel caso del terremoto umbria-marche e’ durato sei mesi? E perché in Abruzzo si e’ creato questo intreccio perverso tra emergenza e ricostruzione? La risposta deve trovarsi nel fatto che se non fosse stato prorogato lo stato di emergenza non ci sarebbero stati più fondi per mantenere gli odierni 40.000 sfollati negli alberghi e in autonoma sistemazione, fondi che sono stanziati in funzione della fase emergenziale e non della ricostruzione».
«Chiodi», chiede Malandra, «faccia un’operazione di chiarezza: si dimetta da commissario, metta al lavoro il Consiglio e le strutture regionali definendo il fabbisogno per la ricostruzione e batta cassa prima che sia troppo tardi».