“Zone bianche”: Comune dell’Aquila inadempiente, in due casi il TAR nomina Chiodi come commissario

Altre due sentenze, quasi imbarazzanti, a favore di cittadini con alloggio revocato

di Patrizio Trapasso

A L’Aquila “il problema e’ la Governance”. Una frase sentita spesso negli ultimi mesi, che mette in dubbio il ruolo e l’efficacia della struttura commissariale dedicata alla ricostruzione. Nessuno sembra volere i commissari, salvo poi accorgersi che l’inadempienza del Comune dell’Aquila porta i magistrati del TAR a nominare un altro commissario su problematiche tutte locali. E ironia della sorte la scelta ricade proprio sul presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, gia’ commissario delegato alla ricostruzione.

Due sentenze depositate il 7 aprile 2011 dalla prima sezione del TAR Abruzzo (presidente Cesare Mastrocola, consiglieri Paolo Passoni e Maria Abbruzzese) fanno seguito a due precedenti del 2010, con le quali il TAR aveva chiesto al comune di esprimersi riguardo l’attribuzione della destinazione urbanistica a suoli di proprieta’, attualmente qualificabili come “zone bianche”. Scaduti i termini previsti dalle sentenze, il silenzio illegittimo del comune ha indotto i ricorrenti a chiedere ancora al TAR di pronunciarsi in merito, per la nomina di un commissario “ad acta”.

LA SENTENZA: “Il Collegio deve prendere atto del persistente silenzio dell’Amministrazione e procedere, così come richiesto, alla nomina di un Commissario ad acta che provveda, in luogo del Comune inadempiente, alla riqualificazione del suolo della ricorrente. Considerata la peculiare situazione in cui versa il territorio aquilano, reputa il Collegio che soggetto idoneo a procedere agli incombenti di cui sopra sia il Presidente della regione Abruzzo, o suo delegato a nominarsi, certamente gia’ a conoscenza delle problematiche urbanistiche involte e relative al Comune di L’Aquila, in relazione alla pregressa situazione amministrativa ed alle emergenze conseguenti al sisma, oltre che dei plurimi incarichi commissariali gia’ attribuiti in consimili vicende. Il nominato Commissario procedera’ alle attivita’ necessarie all’espletamento dell’incarico nel termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente Sentenza, previa comunicazione alla Segreteria del TAR di inizio delle operazioni”. Dulcis in fundo, le spese (inclusi 1.000 euro per la ricorrente) sono a carico dell’Amministrazione inadempiente.

Con qualche minima differenza, ma analoga, la seconda sentenza.

ALTRE DUE SENTENZE SU ALLOGGI REVOCATI: la prima e’ relativa al progetto C.A.S.E., l’altra ad un appartamento del Fondo Immobiliare sito in L’Aquila. La revoca degli alloggi e’ dovuta alla verificata assenza dei ricorrenti ai ripetuti controlli di polizia disposti dall’Amministrazione, ma quasi imbarazzanti sono alcune motivazioni riportate dal TAR, che ha annullato i provvedimenti relativi. In un caso si scopre che il ricorrente opera nel settore commerciale, titolare di un noto punto vendita di articoli sportivi a L’Aquila, aperto tutta la settimana, compresi il sabato e la domenica pomeriggio, che comportano evidenti e ovvie assenze dall’alloggio non solo per assicurare la presenza all’interno del punto vendita ma anche per il reperimento degli articoli. Inoltre, il ricorrente convive stabilmente con persona residente a Roma per motivi lavorativi e ha un figlio nato nel 2009 che abita normalmente con la madre, il che comporta ulteriori spostamenti tra L’Aquila e Roma. Provata perfino la presenza in citta’ nei giorni in cui sarebbe stata verificata l’assenza dall’unita’ immobiliare assegnata (mediante fatture di telepass esibite anche all’amministrazione), che dimostrano la sussistenza di un significativo legame con il territorio e di un interesse morale rilevante, sufficienti a giustificare la scelta, neppure contestata, di fissare a L’Aquila il domicilio del ricorrente.

Dalla seconda sentenza, apprendiamo invece che il ricorrente, dell’eta’ di 83 anni, e’ affetto da una patologia medica (ipoacusia bilaterale grave), circostanza che ha impedito di sentire il suono del campanello in occasione dei pretesi controlli di polizia, ma non la corretta notifica degli atti impugnati, in quanto in tal caso il messo comunale aveva più semplicemente “bussato” alla porta. E non solo il ricorrente riceve regolarmente la posta, ivi comprese le bollette delle utenze che regolarmente paga, ma il provvedimento di sgombero riferisce dell’assenza in occasione dei controlli di altra persona diversa ed estranea al ricorrente, il che induce a ritenere che la determinazione sia stata assunta sulla base di presupposti di fatto erronei perché riferiti ad altri. In sintesi, non si comprende perché sia stato emesso un provvedimento di revoca alloggio all’anziano cittadino, in quanto “lo stesso immobile indicato nell’ordinanza e’ diverso da quello detenuto dal ricorrente”, seppur nello stesso stabile.

Quello che stupisce di più, e’ che ancora una volta sia stato necessario il ricorso al TAR, affinché i ricorrenti potessero veder riconosciute le loro esigenze e motivazioni. Per contrastare un eccesso di potere, mal gestito, che in questi casi si avvicina al ridicolo.