
Il problema dovrebbe essere stato apparentemente risolto dall’Agenzia delle Entrate, con il parere richiesto dall’Ordine degli ingegneri, di cui si riportano in seguito i passi salienti.
L’Agenzia dell’Entrate con nota del 26.10.2009 prot. n. 915-22526/2009 ha confermato che le pratiche relative alla ricostruzione post-sisma di immobili privati sono esenti dall’applicazione del bollo e dei tributi, infatti “l’art. 3 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 – contenente “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009” – prevede alcune disposizioni per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo, nonché indennizzi a favore delle imprese. In particolare, il comma 1, lett. d), del citato articolo stabilisce “l’esenzione da ogni tributo, con esclusione dell’imposta sul valore aggiunto, e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti di cui alla lett. a) inclusi quelli concernenti la prestazione delle eventuali garanzie personali o reali, nonché degli atti conseguenti e connessi e degli atti di cui alla lett. c), con la riduzione dell’ottanta per cento degli onorari dei diritti notarili”.
Tale disposizione è stata recepita nelle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 9 luglio 2009, riguardanti rispettivamente le procedure e le modalità da seguire per la richiesta dei contributi per la ricostruzione e riparazione degli immobili danneggiati dal sisma, sia ad uso abitativo che non abitativo, classificati “temporaneamente inagibili” (esiti di tipo B), “parzialmente inagibili” (esito di tipo C) e “inagibili o distrutte” (esito di tipo E). In particolare l’art. 6 di entrambe le suddette ordinanze stabilisce che “gli atti e le operazioni relativi ai finanziamenti di cui alla presente ordinanza, inclusi quelli concernenti la prestazione delle eventuali garanzie personali, nonché gli atti conseguenti e connessi, sono esenti da ogni tributo e diritto (omissis)”.
Per i motivi di cui sopra, si ritiene che tutte le pratiche relative ai danni causati dal sisma del 6 aprile 2009, siano esenti da qualsiasi bollo o tributo.
Analoga richiesta, rivolta dall’Ordine degli Ingegneri alla Provincia dell’Aquila – Settore Genio Civile – con nota del 03.07.2010 prot. 2244 accoglie quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate per le pratiche relative al sisma.