Pratiche sisma, comune dell’Aquila bacchettato anche sul pagamento dei bolli

Il problema del pagamento dei diritti per le D.I.A., (ndr, la notizia la riportiamo dal sito dell’ordine degli architetti della provincia dell’Aquila) , il Permesso di Costruire e la tassa per l’occupazione del suolo pubblico per ponteggi o aree di cantiere, con relativi bolli annessi sulle domande delle pratiche della ricostruzione post-sisma era stato sollevato più volte all’attenzione del Comune e della STM nella persona dell’Arch. Fontana e si riteneva risolto, così come promesso da tali istututi, con la decisione di far inserire le somme nei quadri economici dei progetti. Ciò nonostante il Comune dell’Aquila ha continuato a chiedere ancora il pagamento di tali diritti e bolli, come segnalato dai professionisti appartenenti all’Ordine degli Ingegneri.

Il problema dovrebbe essere stato apparentemente risolto dall’Agenzia delle Entrate, con il parere richiesto dall’Ordine degli ingegneri, di cui si riportano in seguito i passi salienti.

L’Agenzia dell’Entrate con nota del 26.10.2009 prot. n. 915-22526/2009 ha confermato che le pratiche relative alla ricostruzione post-sisma di immobili privati sono esenti dall’applicazione del bollo e dei tributi, infatti “l’art. 3 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 – contenente “interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009” – prevede alcune disposizioni per la ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo, nonché indennizzi a favore delle imprese. In particolare, il comma 1, lett. d), del citato articolo stabilisce “l’esenzione da ogni tributo, con esclusione dell’imposta sul valore aggiunto, e diritto degli atti e delle operazioni relativi ai finanziamenti ed agli acquisti di cui alla lett. a) inclusi quelli concernenti la prestazione delle eventuali garanzie personali o reali, nonché degli atti conseguenti e connessi e degli atti di cui alla lett. c), con la riduzione dell’ottanta per cento degli onorari  dei diritti notarili”.
Tale disposizione è stata recepita nelle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 9 luglio 2009, riguardanti rispettivamente le procedure e le modalità da seguire per la richiesta dei contributi per la ricostruzione e riparazione degli immobili danneggiati dal sisma, sia ad uso abitativo che non abitativo, classificati “temporaneamente inagibili” (esiti di tipo B), “parzialmente inagibili” (esito di tipo C) e “inagibili o distrutte” (esito di tipo E). In particolare l’art. 6 di entrambe le suddette ordinanze stabilisce che “gli atti e le operazioni relativi ai finanziamenti di cui alla presente ordinanza, inclusi quelli concernenti la prestazione delle eventuali garanzie personali, nonché gli atti conseguenti e connessi, sono esenti da ogni tributo e diritto (omissis)”.
Per i motivi di cui sopra, si ritiene che tutte le pratiche relative ai danni causati dal sisma del 6 aprile 2009, siano esenti da qualsiasi bollo o tributo.
Analoga richiesta, rivolta dall’Ordine degli Ingegneri alla Provincia dell’Aquila – Settore Genio Civile – con nota del 03.07.2010 prot. 2244 accoglie quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate per le pratiche relative al sisma.