TERREMOTO L’AQUILA: QUANDO SI PERDE IL DIRITTO DI ESSERE NEI MAP O C.A.S.E.

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L’Aquila, 3 settembre 2014 – Il servizio Assistenza alla Popolazione ha emesso un avviso per gli assegnatari degli alloggi Case e Map, allo scopo di ricordare i casi in cui si perdono i requisiti per il mantenimento delle abitazioni in questione.

AVVISO PUBBLICO

Si rammenta a tutti i cittadini assegnatari di alloggi del Progetto C.A.S.E./M.A.P. che il diritto a fruire dell’assistenza alloggiativa si estingue nel caso di perdita dei requisiti previsti per l’assegnazione. Con particolare riferimento ai lavori di ricostruzione o di riparazione delle abitazioni di residenza e/o di stabile dimora danneggiate dall’evento sismico, tale diritto viene meno alla scadenza del termine per l’esecuzione dei lavori di riparazione/ricostruzione quale risultante dal cronoprogramma dell’intervento edilizio (anche considerando in tale termine le proroghe eventualmente concesse ai sensi delle O.P.C.M. nn. 3945/11 e 4013/12).

Gli assegnatari hanno l’obbligo di segnalare immediatamente al Comune qualsiasi variazione sopraggiunta rispetto alle dichiarazioni rese ai fini dell’assegnazione dell’alloggio provvisorio e di liberare l’alloggio e riconsegnarne le chiavi al competente ufficio comunale entro e non oltre 30 giorni dalla perdita dei requisiti.

Si richiamano al riguardo le disposizioni di cui ai Decreti di assegnazione degli alloggi del progetto C.A.S.E./M.A.P., e in particolare:

  • art. 6: “L’assegnatario ha l’obbligo di segnalare immediatamente al Comune […] ogni variazione che sopravvenga rispetto alle dichiarazioni rese per ottenere l’assegnazione dell’alloggio provvisorio”;
  • art. 8: “La concessione si estingue di diritto nel caso di perdita dei requisiti previsti per l’assegnazione, in particolare quelli relativi agli esiti di agibilità della abitazione principale, senza possibilità di proroga, né bisogno di ulteriori comunicazioni da parte dell’Ente”;
  • art. 9: “In caso di risoluzione del rapporto di concessione l’assegnatario e l’eventuale suo nucleo familiare devono liberare l’alloggio entro e non oltre 30 giorni dalla perdita dei requisiti […]”;
  • art. 10: “In caso di ritardo nella riconsegna dell’alloggio il Comune applica la penale di cui al punto 2, lettera f) del presente decreto, provvedendo alla sua determinazione e riscossione ai sensi dell’art. 2 del R.D. 639/1910”;
  • art. 2, lett. f): l’assegnatario dell’alloggio è obbligato “a corrispondere direttamente al Comune, in caso di ritardo nella riconsegna dell’immobile concesso dopo il decorso di trenta giorni dalla comunicazione dell’obbligo di restituzione dell’immobile, una penale pari ad euro 40,00 (euro quaranta) al giorno, salvo ed impregiudicato il diritto dell’Amministrazione ad ottenere il risarcimento del danno per l’abusiva occupazione”.

L’Amministrazione si riserva ogni consentita azione nei confronti degli assegnatari in caso di mancato rispetto dei richiamati obblighi.

L’Aquila, lì 03.09.2014                                        IL DIRIGENTE

Avv. Dania Andreina Aniceti