TERREMOTO CENTRO ITALIA, PROTEZIONE CIVILE: CHIARIMENTI E AGGIORNAMENTI SU CENSIMENTO DANNI E AGIBILITA’

protezione civile

18 ottobre 2018 – Procedure operative per il censimento danni e l’agibilità post-evento delle costruzioni – chiarimenti e ulteriori aggiornamenti.

La presente fornisce ulteriori chiarimenti ed aggiornamenti procedurali rispetto alle indicazioni già fornite con note UC\TERAG16\46007 del 10/09/2016, UC\TERAG16\50350 del 28/09/2016 e UC\TERAG\51001 del 30/09/2016
Termine di presentazione delle istanze – zone rosse
La circolare UC\TERAG\54435 del 14/10/2016 fissa al 18 ottobre 2016 il termine per la presentazione delle istanze di sopralluogo per gli edifici interessati dal sisma. Si precisa che tale termine non riguarda gli edifici ricadenti nelle zone rosse ufficialmente definite e delimitate da ordinanza sindacale. Altresì non riguarda eventuali situazioni di immobili già oggetto di ordinanze sindacali di sgombero.

Sistema Erikus: trasmissione dati
Come noto, al fine di agevolare le procedure per la gestione delle istanze di sopralluogo presentate dai cittadini ai Coc e per l’ottimizzazione nell’organizzazione delle conseguenti verifiche di agibilità, è stato fornito ai Comuni interessati l’applicativo denominato Erikus ed organizzata dalla scrivente Dicomac un’azione di supporto per il suo efficace utilizzo. Per consentire l’omogeneizzazione dei dati archiviati in Erikus, nonché la centralizzazione degli stessi su web gis e wms si richiede ai comuni nei quali il citato sistema è operante di inviare quotidianamente i dati alle seguenti caselle di posta: sigeo@arpa.piemonte.it; sismico.erikus@regione.piemonte.it.

Sopralluoghi ripetuti d’ufficio
Con le circolari UC\TERAG16\46007 del 10/09/2016 e UC\TERAG16\50350 del 28/09/2016 è stata disciplinata la procedura per la richiesta da parte del cittadino di ripetizione del sopralluogo su un edificio già oggetto di verifica.

Con il procedere dei sopralluoghi organizzati presso i Coc e la razionalizzazione delle relative attività, anche in relazione al caricamento delle istanze e degli esiti nel sistema Erikus, alcuni Comuni segnalano errori materiali riscontrati nelle schede, in particolare sopralluoghi ripetuti sul medesimo edificio, ascrivibili, soprattutto nella fase di avvio delle attività, o ad un mancato collegamento delle istanze riferite ad un unico fabbricato in fase di programmazione degli stessi sopralluoghi, ovvero a sopralluoghi effettuati per errore dalle squadre per singolo alloggio o appartamento o unità abitativa, con conseguenti esiti multipli (parziali) sull’unico edificio.

Al fine di risolvere le anomalie riscontrate attraverso un’istruttoria effettuata d’ufficio dal Coc, occorre procedere come segue:
1. nei casi di esiti multipli concordi (ovvero uguali) sullo stesso edificio si assegna l’unico esito di agibilità all’intero edificio, accorpando le relative istanze, e si comunica alla Dicomac l’accorpamento delle schede con i relativi codici identificativi;
2. nei casi di esiti multipli discordi sullo stesso edificio si procede all’interno del Coc, d’intesa con il centro operativo regionale sovraordinato, ad un’istruttoria del caso, valutando se assegnare d’ufficio il giudizio di agibilità definitivo e unico al fabbricato, ovvero l’opportunità di effettuare un nuovo sopralluogo. Qualora venga disposto un nuovo sopralluogo, il Coc ha l’obbligo di informare la squadra dell’esito del precedente sopralluogo e dovrà fornire alla stessa tutta la documentazione disponibile.

Nel caso di un ulteriore sopralluogo autorizzato sullo stesso edificio, o perché ricadente nella casistica di cui al punto 2 o perché autorizzato secondo quanto disposto dalle citate circolari, la precedente scheda è da ritenersi superata e la nuova scheda sostituisce completamente la precedente, salvo diverse valutazioni da parte del centro operativo regionale sovraordinato. La squadra riporterà sulla scheda dell’ulteriore sopralluogo la dicitura “sopralluogo ripetuto” ed indicherà nelle note i riferimenti delle precedenti schede.

Settimanalmente il Coc provvede a segnalare alla Dicomac l’elenco dei sopralluoghi ripetuti ed i riferimenti alle relative schede.
Si ribadisce che, al fine di evitare che si determino circostanze anomale come quelle descritte, e che in ogni caso non sono da ritenersi più ammissibili per sopralluoghi effettuati oltre la data del 18 ottobre 2016, va effettuato da parte del Coc un accurato riscontro tra i piani di sopralluogo ed i riepiloghi dei sopralluoghi, attraverso due attività di controllo determinanti:
– prima dell’assegnazione di un sopralluogo ad una squadra, intercettazione delle richieste multiple sullo stesso edificio e loro accorpamento in una unica richiesta;
– individuazione di eventuali sopralluoghi multipli effettuati dalle squadre sullo stesso edificio, in particolare nei casi in cui erroneamente, all’atto del rientro delle squadre, si riscontri che le verifiche risultano riferite alle unità immobiliari e non all’unità strutturale cielo terra.
Schede di sopralluogo consegnate presso i Centri di coordinamento e richieste di rettifica da parte dei Comuni
Le squadre consegnano le schede in originale presso la Dicomac ovvero presso i centri operativi regionali, in ciascuno dei quali si procede esclusivamente ad una verifica di completezza della documentazione presentata e ad una sintetica analisi sulla coerenza dei dati. Le schede recepite presso i centri operativi regionali vengono da questi recapitate alla Dicomac, accompagnate da specifico verbale di consegna, per essere informatizzate e scannerizzate.
Si segnala che nella sezione 1 della scheda la squadra di rilevatori riporta, se disponibili, i dati relativi all’identificazione dell’aggregato e dell’edificio inteso come unità strutturale cielo terra e, qualora forniti dal Coc, ulteriori dati identificativi incluso i riferimenti catastali. Tali dati potrebbero essere parziali e non necessariamente inclusivi di tutte le particelle catastali identificabili nel fabbricato cielo terra. Analogamente i nominativi riportati nella sezione 1 della scheda non necessariamente identificano tutti i titolari di una proprietà nel fabbricato oggetto di sopralluogo, in quanto in tale sezione la squadra riporta i nominativi presenti nella/e istanza/e di sopralluogo ovvero quelli dichiarati dai presenti al sopralluogo. Non rientra nelle responsabilità della squadra di rilevatori certificare l’affidabilità dei suddetti dati forniti dal Coc o dichiarati all’atto del sopralluogo.

Tali eventuali incompletezze ed inesattezze non inficiano la validità della scheda che è comunque da intendersi riferita all’intera unità strutturale/edificio cielo terra (incluso eventuali proprietà non esplicitamente dichiarate nella scheda). Ne consegue che, qualora il Coc evidenzi e certifichi eventuali incompletezze come quelle descritte, allora lo stesso Coc integrerà in autonomia i dati della scheda, senza ulteriori necessari riscontri da parte della scrivente Dicomac, provvedendo esclusivamente a darne a questa periodica comunicazione. Ne consegue, altresì, che tutti gli atti conseguenti emessi dal Comune andranno riferiti a tutte le proprietà da questi identificate nell’unità strutturale cielo terra cui la scheda è riferita.

Procedura per trattamento esiti AF e esiti D
Con il procedere dei sopralluoghi e dell’emissione dei relativi esiti si rende necessario provvedere al trattamento dei casi di edifici con esito A+F (edifici agibili per condizioni intrinseche, ma inagibili per rischio esterno) e esito D (edifici temporaneamente inagibili, da rivedere con approfondimento).

Per gli esiti A+F questa Dicomac provvederà periodicamente a trasmettere ai Comuni, secondo criteri di priorità, l’elenco degli edifici interessati, suddiviso per tipologia di gravità di rischio esterno (basso con provvedimenti, alto, ascrivibile a cause geologico/geotecniche). Presso il Coc, la funzione censimento danni e rilievo di agibilità provvede, attraverso l’applicativo Erikus se disponibile, a riportare su mappa gli esiti A+F distinti per tipologia di gravità ed a trasmettere la citata documentazione al centro operativo regionale di competenza affinché venga valutata l’eventuale organizzazione di GTS (ad esempio nel caso di rischio esterno alto) ovvero la possibilità di rapido intervento di rimozione delle cause del rischio esterno (ad esempio nel caso di rischio basso con provvedimento).

Per gli esiti D questa Dicomac provvederà periodicamente a trasmettere ai Comuni, secondo criteri di priorità, l’elenco degli edifici interessati, corredato dalla specifica della motivazione dell’esito e accompagnato, in caso di esito dipendente da problematiche geologico/geotecniche, dalla relazione Ageotec di approfondimento geologico. Presso il Coc, la funzione censimento danni e rilievo di agibilità provvede, attraverso l’applicativo Erikus se disponibile, a riportare su mappa gli esiti D. Il Coc, coordinandosi con la scrivente Dicomac, provvede quindi all’organizzazione dell’ulteriore sopralluogo su tali edifici. In tali casi il Coc ha l’obbligo di informare la squadra dell’esito del precedente sopralluogo e dovrà fornire alla stessa tutta la documentazione disponibile, incluso la precedente scheda e l’eventuale relazione Ageotec di approfondimento geologico. Per gli esiti D ascrivibili a cause diverse dall’approfondimento geologico/ geotecnico, quali l’impossibilità di ispezionare il fabbricato per difficoltà di accesso ai luoghi, per problemi di tipo impiantistico o altro, il Coc nel disporre l’ulteriore sopralluogo dovrà assicurare tutte le condizioni necessarie all’espletamento dello stesso.

La squadra riporterà sulla scheda dell’ulteriore sopralluogo la dicitura “sopralluogo ripetuto” ed indicherà nelle note i riferimenti della precedente scheda.

Si invitano codeste Regioni a veicolare l’informativa a tutte le strutture interessate, compresi gli enti locali, ed effettuare, d’intesa con la scrivente Dicomac, un efficace monitoraggio ai fini della corretta applicazione della procedura.

IL COORDINATORE
Immacolata Postiglione

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