CASSAZIONE: NON E’ CAUSA SEPARAZIONE RELAZIONE PLATONICA SU WEB

donna_computer12 aprile 2013 – Un rapporto esclusivamente platonico, portato avanti con uno scambio di messaggi su Internet, non e’ causa di addebito della separazione.

Lo sottolinea la Cassazione, rigettando il ricorso di un uomo contro una sentenza con cui la Corte d’appello di Bologna aveva escluso l’addebito della seperazione alla moglie, alla quale il ricorrente doveva pagare un assegno di mantenimento pari a 300 euro.

I giudici di secondo grado avevano ribaltato il verdetto del tribunale di Forli’, secondo cui la donna aveva invece colpa nel fallimento del matrimonio: al centro del processo, una e-mail inviata alla signora da parte di un uomo, dalla quale emergeva un ‘legame’ alimentato attraverso telefonate o contatti via web, ma che non provava affatto incontri personali tra i due, ne’, tantomeno, rapporti sessuali. La prima sezione civile della Cassazione ha ribadito che “la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione, non solo quando si sostanzi in un adulterio, ma anche quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui e’ coltivata e dell’ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedelta’ e comporti offesa alla dignita’ e all’onore dell’altro coniuge”

Nel caso in esame, osserva la Suprema Corte, i giudici d’appello “in aderenza alle regole normative e ai relativi principi giurisprudenziali, ineccepibilmente escluso che lo scambio interpersonale, extraconiugale, avesse potuto assumere i concreti connotati di una relazione sentimentale adulterina e, comunque, quelli di una relazione atta a suscitare plausibili sospetti di infedelta’ coniugale” da parte della donna “traducibili o tradottisi in contegni offensivi per la dignita’ e l’onore” del marito. Il legame che la donna aveva intrattenuto con l’altro uomo, si rileva nella sentenza, “si era rivelato platonico, essenzialmente concretatosi in contatti telefonici o via internet, data anche la notevole distanza tra i luoghi di rispettiva residenza, e non connotato da reciproco coinvolgimento sentimentale, con condivisione e ricambio di lei dell’eventuale infatuazione di lui”.

Tags: ,