di Federico Battaglia
Nelle ultime settimane si e’ scatenata nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 una bizzarra corsa alla costituzione di consorzi per la ricostruzione dei fabbricati ricadenti nei centri storici sull’onda delle disposizioni dettate dall’O.P.C.M. n. 3832 del 22 dicembre 2009.
In relazione a tali costituzioni non si può non rilevare il fatto che l’ordinanza in questione, in quanto modificativa della precedente ordinanza n. 3820 del 12 novembre 2009, che a sua volta integrava l’ordinanza n. 3790 del 9 luglio 2009, nei cui “considerata” si precisa che “per i centri storici sara’ emanata apposita normativa”, non sembrerebbe applicabile, specie nei termini di scadenza e negli obblighi connessi, in alcun modo ai centri storici in genere ed in particolare al centro storico di L’Aquila. Tale inapplicabilita’, oltre a contornare di aleatorieta’ i consorzi gia’ – frettolosamente ed erratamente – costituiti, potrebbe inoltre far sorgere seri problemi per le autorita’, di prossimo insediamento, deputate a sovraintendere la “ricostruzione dei centri storici”, sia perché si creerebbe una sorta di illegittima priorita’ in capo ai detti consorzi, sia perché trattandosi di iniziative isolate, pur se di ampia dimensione, si precluderebbe alle dette autorita’ una progettazione e gestione organica dei lavori di ricostruzione degli edifici e, cosa ben peggiore, la realizzazione delle indispensabili infrastrutture urbanistiche essenziali ed opportune che pure dal sisma sono state gravemente danneggiate o rese inutilizzabili quali reti di distribuzione del gas, dell’acqua, dell’elettricita’ e le fognature.
A ciò si aggiunga che, data l’attuale assenza di norme sui centri storici, l’eventuale affidamento di incarichi professionali o di lavori di ristrutturazione manterrebbe la sua validita’ giuridica tra le parti anche ove la successiva normativa non consenta ai privati di effettuare scelte o dare preferenze per imprese e progettisti, con il pernicioso risultato di consentire alle medesime imprese e progettisti di pretendere il pagamento dai loro malcapitati clienti, i quali nella migliore delle ipotesi risponderebbero delle dette obbligazioni con il fondo consortile e con il patrimonio dei sottoscrittori degli incarichi, ove non sia configurabile una sorta di mandato a margine in favore degli stessi rappresentanti che coinvolga nell’obbligazione di pagamento anche i consorziati ed i loro patrimoni personali.
In merito ai possibili sviluppi della normativa attuale non si può tuttavia non ipotizzare che quella emananda sui centri storici ricalchi fedelmente quella attualmente vigente e di cui alle citate O.P.C.M. e che pertanto, ferma restando l’inopportunita’ di costituirsi in consorzi di dubbia validita’ e comunque di conferire incarichi professionali per la ricostruzione che non riconoscano ai proprietari un diritto unilaterale di recesso in caso di impossibilita’ ad onorare l’impegno assunto, pare opportuno consigliare di munirsi delle perizie richieste dalle normative dettate per le zone periferiche, di prendere contatti con i consorziandi eventuali ed acquisire dei consensi preventivi dagli stessi per evitare ricerche e discussioni che, ove fosse necessario muoversi in fretta, sarebbero un danno certo ed in via prioritaria procedere a conteggi esatti delle metrature delle singole proprieta’ da parte di soggetti imparziali per avere pronte tabelle millesimali consortili da usare per il calcolo delle maggioranze.
Si rammenta infine che le – inapplicabili al centro storico – vigenti disposizioni prevedono che tali costituzioni rechino “l’autentica del Segretario Comunale o di un suo delegato” e non sembrano consentire forme di autentica diverse, anche se di “rango superiore” andando a creare una sorta di competenza riservata dalla quale potrebbe derivare la invalidita’ di forme di autentica differenti con tutte le conseguenze del caso.
Dr. Federico Battaglia
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