TASSE TERREMOTO: OGGI SU GAZZETTA UFFICIALE L’ORDINANZA N. 3976

L’Aquila, 12 nov. 2011 – La Gazzetta ufficiale Numero 263 dell’11 novembre 2011 pubblica oggi l’ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n.3976 dell’8 novembre 2011, “Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009”.

L’ordinanza proroga al 31 dicembre 2011 il versamento delle rate in scadenza tra il 1 gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 delle tasse sospese dopo il sisma del 6 aprile 2009, coprendo il periodo che va da novembre fino all’entrata in vigore della legge di stabilità, in corso di approvazione.

IL TESTO COMPLETO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009. (Ordinanza n. 3976). (GU n. 263 del 11-11-2011 )

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l’articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009, recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia di L’Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2010 recante la proroga dello stato d’emergenza in ordine ai medesimi eventi sismici;
Visto l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi
dell’articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;
Visto l’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26,
con cui si dispone che il Presidente della regione Abruzzo subentra nelle funzioni di Commissario delegato gia’ svolte dal Capo del
Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 per la prosecuzione della gestione emergenziale nel territorio della regione Abruzzo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2010, recante gli indirizzi per la gestione dell’emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009;
Vista l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3837 del 30 dicembre 2009, che ha disposto la sospensione degli adempimenti fino al 30 giugno 2010;
Visto l’articolo 39, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha prorogato la sospensione fino al 20 dicembre 2010 nei confronti delle persone fisiche titolari di redditi di impresa o di
lavoro autonomo nonche’ dei soggetti diversi dalle persone fisiche con volume d’affari non superiore a 200.000 euro;
Visto l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che ha previsto la sospensione della riscossione delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011 previste dall’articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilendo che la ripresa della riscossione delle rate non versate e’ disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in modo da non determinare effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio 2011 recante il differimento, per l’anno 2011, di termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai contribuenti, nonche’ dei termini previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, relativi agli adempimenti delle dichiarazioni modello 730/2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2011 recante il differimento dei termini nonche’ la disciplina dei versamenti delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011 per i soggetti con domicilio fiscale nel cratere del sisma del 6 aprile 2009.
Ritenuta la necessita’ di un riallineamento temporale dei termini di scadenza degli adempimenti dichiarativi dei soggetti residenti o operanti nel cratere del sisma del 6 aprile 2009, tenendo conto delle esigenze dei contribuenti, degli operatori e dell’Amministrazione finanziaria, al fine di garantire una maggiore semplificazione e agevolare il corretto svolgimento degli adempimenti connessi alla presentazione della dichiarazione coordinando le nuove scadenze con quella del 31 dicembre 2011 prevista dall’articolo 39, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;
Considerata la necessita’ di differire ulteriormente la sospensione della riscossione delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 e il 31 ottobre 2011, nonche’ di disporre la sospensione della riscossione delle rate in scadenza tra il 1° novembre ed il 31 dicembre 2011 previste dall’articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per consentire ai contribuenti di fruire di un piu’ congruo periodo di tempo per l’effettuazione dei predetti versamenti;
D’intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

Dispone

Art. 1

1. Il versamento delle rate in scadenza tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 previste dall’articolo 39, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e’ effettuato entro il 31 dicembre 2011.