Ricostruzione e Benefici: tabella scadenze e sanzioni

Dall’Ufficio Stampa della Struttura per la Gestione dell’Emergenza

Con la scadenza al 31 dicembre delle richieste di contributo per la riparazione delle case classificate E, in base a quanto stabilito dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3870 del 21 aprile scorso, si e’ delineato il quadro complessivo dei principali termini da rispettare per chiedere contributi e benefici. Il provvedimento in questione proroga, infatti, alla fine dell’anno il termine utile per presentare la domanda di contributo per riparare o ricostruire gli edifici giudicati E. L’inizio dei lavori sulle parti comuni di questi edifici – e degli eventuali aggregati strutturali classificati E – deve avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del contributo definitivo.
Per la ricostruzione cosiddetta “leggera”, cioe’ quella relativa agli immobili B e C, l’avvio dei lavori deve avvenire entro 15 giorni dalla comunicazione del contributo definitivo, pena la perdita del contributo di autonoma sistemazione o dell’ospitalita’ alberghiera. La fine dei lavori va in indicata nella domanda dei fondi per i lavori e in ogni caso non può essere superiore a 6 mesi dall’inizio delle opere per gli edifici B e 7 mesi per gli edifici C. La presentazione delle richieste di contributo per gli edifici B e C e’ scaduta il 31 gennaio scorso, ma per coloro che hanno ricevuto la comunicazione (o se hanno conosciuto tali esiti di agibilita’ attraverso le pubblicazioni all’albo pretorio e sul sito internet) in tempi successivi, la scadenza e’ fissata a 90 giorni dalla comunicazione o pubblicazione.
Come e’ noto, l’iter delle domande, prima che le stesse siano ammesse al contributo definitivo, può essere oggetto di richieste di integrazioni. In questo caso, gli interessati dovranno depositarle entro 10 giorni dalla comunicazioni con cui i Comuni formulano queste osservazioni. Comunicazioni che equivalgono alla pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet per il Comune dell’Aquila.

Non adempiere a tale obbligo comporta la cessazione immediata dell’ospitalita’ alberghiera o del contributo di autonoma sistemazione. Per quanto riguarda i contributi per le abitazioni A, una più attenta lettura dell’ordinanza n. 3870 fa capire che TUTTE LE CASE con questa classificazione (sia quelle situate nelle ex zone rosse che quelle mai state nelle aree interdette) hanno tempo fino al 2 luglio, se e’ gia’ stato notificato tale esito prima del 3 maggio, per presentare la comunicazione di inizio attivita’ dei lavori. Se la notifica e’ avvenuta successivamente a lunedì scorso, la dichiarazione di inizio attivita’ per ottenere il contributo deve essere formalizzata al Comune nel cui territorio si trova il fabbricato interessato entro 60 giorni dalla comunicazione dell’agibilita’ piena, che può avvenire anche mediate la pubblicazione all’albo pretorio o sul sito internet istituzionale, come nel caso del Comune dell’Aquila.
L’unica cosa che cambia tra le abitazioni A e’ l’importo del contributo: 10mila euro e 2.500 euro per le parti comuni per gli edifici di questa tipologia mai stati in zone rosse, il doppio per quelli che sono usciti dalle aree interdette. Sono stabilite al 31 maggio la scadenza per gli eredi delle vittime del sisma e di coloro che sono deceduti dal 6 aprile 2009 al 17 marzo 2010; al 30 giugno l’esenzione del pagamento del pedaggio autostradale e al 30 giugno la sospensione del pagamento dei tributi. La consegna delle autocertificazioni per mantenere il diritto all’ospitalita’ alberghiera e al contributo di autonoma sistemazione scadra’ il 3 giugno. Non ci sono invece scadenze per chiedere il contributo per i traslochi e i depositi. La tabella allegata riepiloga le principali scadenze e le relative sanzioni.

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