Sono state definite le disposizioni per la costituzione ed il funzionamento dei consorzi obbligatori per la ricostruzione o la riparazione degli aggregati edilizi danneggiati dal sisma. Il commissario delegato Gianni Chiodi ha infatti firmato il decreto n. 12 che regolamenta gli organismi di questo genere, dando attuazione a quanto previsto dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820. Prima della costituzione di tali consorzi – per i quali il decreto commissariale prevede i criteri, gli organismi e le modalita’ di funzionamento – dovranno essere individuati dai Comuni gli aggregati edilizi. I consorzi saranno costituiti tra i proprietari delle singole unita’ immobiliari che formano l’aggregato (o da coloro che hanno diritto reale di uso o usufrutto) attraverso una scrittura privata. Nel decreto e’ presente uno schema tipo da utilizzare per l’atto costitutivo.
La creazione di tale organismo sara’ valida anche se non tutti i proprietari – o gli aventi titolo – decideranno di aderirvi. Il decreto, così come l’ordinanza, hanno infatti previsto che il consorzio sia efficace con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51% della superficie lorda coperta complessiva dell’aggregato, come stabilita dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820. Una volta costituito, il consorzio ha lo scopo di svolgere le attivita’ necessarie a consentire la realizzazione degli interventi sulle strutture, parti comuni ed impianti funzionali alla piena agibilita’ ed abitabilita’ dell’aggregato ed e’ tenuto ad affidare i lavori da eseguirsi in conformita’ alla normativa vigente.
La durata del consorzio stesso non può essere inferiore a 6 anni, salvo un anticipato scioglimento in caso di raggiungimento dello scopo. Il decreto n. 12, consultabile sui siti: www.commissarioperlaricostruzione.it e www.regione.abruzzo.it detta anche i tempi entro i quali questi organi dovranno essere costituiti in base alle pubblicazioni agli albi pretori dei Comuni dei relativi aggregati edilizi, nonché i poteri sostitutivi delle Municipalita’ in caso di inadempimenti dei proprietari interessati all’allestimento del consorzio obbligatorio. In alternativa a quest’ultimo, e’ possibile delegare uno dei proprietari dell’aggregato attraverso una procura speciale. Anche in questo caso, il decreto contiene un’apposita modulistica.
Scarica il decreto n.12.
Allegato 1
Allegato 2























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