20 giugno 2014 – Arriva la dichiarazione dei redditi precompilata per 30 milioni di contribuenti. Nella nota del governo al termine del Cdm si scende nei dettagli del decreto legislativo esaminato dall’esecutivo. “Si introduce – si spiega – in via sperimentale, a partire dall’anno 2015, con riferimento ai redditi prodotti nel 2014, la dichiarazione dei redditi ‘precompilata’ da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione precompilata viene messa a disposizione dei lavoratori dipendenti e assimilati e dei pensionati (circa 30 milioni di contribuenti) che hanno i requisiti per presentare il modello 730. Per la sua elaborazione, l’Agenzia delle Entrate utilizza le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria (ad esempio la dichiarazione dell’anno precedente e i versamenti effettuati), i dati trasmessi da parte di soggetti terzi (ad esempio banche, assicurazioni ed enti previdenziali) e i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate dai sostituti d’imposta con riferimento ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, ai redditi da pensione e ai redditi diversi (ad esempio, compensi per attivita’ occasionali di lavoro autonomo). A partire dalle dichiarazioni del 2016 i dati si completeranno con quelli del Sistema Tessera Sanitaria (acquisti di medicinali, prestazioni sanitarie)”.
Entro il 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione precompilata viene resa disponibile in via telematica al contribuente, che puo’ – si spiega nella nota – accettarla oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall’Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni. Il contribuente accede alla dichiarazione precompilata attraverso i seguenti canali, a sua scelta: direttamente on line, tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale; tramite un centro di assistenza fiscale o un professionista abilitato. Ulteriori canali – si aggiunge – saranno individuati con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate”. “In alternativa alla dichiarazione precompilata, i contribuenti – si sottolinea nella nota del governo – possono comunque continuare a presentare la dichiarazione dei redditi con le modalita’ ordinarie, compilando il modello 730 o il modello Unico Persone fisiche. Per consentire il rispetto dei tempi di precompilazione, si anticipa al 28 febbraio il termine (attualmente 30 aprile) per la trasmissione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ad alcuni oneri deducibili e detraibili sostenuti nell’anno precedente, quali interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, previdenza complementare, ed al 7 marzo quello per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei CUD da parte dei sostituti. Si armonizzano, poi, i termini di presentazione, consegna ai contribuenti e trasmissione della dichiarazione, unificati al 7 luglio”. “Una volta ottenuta la dichiarazione precompilata, il contribuente ha due possibilita’”, si spiega nel comunicato: “accettarla, cosi’ rendendo definitivi gli eventuali crediti, che non verranno sottoposti a controlli preventivi anche se superiori a 4.000 euro, ma vengono direttamente rimborsati; integrarla, mediante dati non conosciuti all’Agenzia delle entrate (oneri detraibili diversi da quelli comunicati da banche, assicurazioni ecc…), consegnati ai centri di assistenza fiscale o a professionisti abilitati all’assistenza fiscale, che provvedono all’integrazione della dichiarazione ed all’apposizione del visto di conformita’. La responsabilita’, in caso di visto di conformita’ infedele, salva la dichiarazione di rettifica possibile entro il 10 novembre successivo, e’ a carico del prestatore di assistenza fiscale”. “Permane – si legge nella nota del governo – il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto a detrazioni e sugli oneri certificati ma non trattenuti dai sostituti”.
Altri aspetti del provvedimento riguardante il fisco. Spese di vitto e alloggio dei professionisti: “Le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista che ne usufruisce. Pertanto, il professionista non dovra’ piu’ “riaddebitare” in fattura tali spese al committente e non dovra’ piu’ operare la deduzione del relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo. A legislazione vigente le spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista vengono fatturate e quindi da quest’ultimo integralmente dedotte”. Societa’ tra professionisti: “La disposizione e’ volta a semplificare il regime fiscale applicabile nei casi di partecipazione a societa’ tra professionisti costituite ex art. 10 L. 183/2011, chiarendo che trovano applicazione, a prescindere dalla struttura societaria, le disposizioni fiscali dettate per le associazioni senza personalita’ giuridica costituite per l’esercizio associato di arti o professioni di cui all’articolo 5 del TUIR. Di conseguenza, il reddito e’ imputato a ciascun socio per trasparenza in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili consentendogli di farlo valere anche a fini previdenziali. Le medesime regole trovano applicazione anche ai fini IRAP”. Infine sulla dichiarazione di successione ecco gli esoneri e i documenti da allegare: “Si amplia la platea di contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione di successione. Non e’ piu’ necessario presentare la dichiarazione quando l’eredita’, devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta ha un valore non superiore a 100 mila euro e non comprende immobili o diritti reali immobiliari. A legislazione vigente la soglia che fa scattare l’obbligo di denuncia e’ di 25.822 euro (50 milioni delle vecchie lire). Cade l’obbligo di allegazione di documenti in originale: il contribuente potra’ allegare alla dichiarazione di successione copie non autenticate di documenti, accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’. Scompare anche l’obbligo di presentare la dichiarazione integrativa in caso di rimborso fiscale erogato dopo la dichiarazione di successione”.























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