Commissione Grandi Rischi: colpa per “negligenza, imprudenza e imperizia” nell’avviso di garanzia

La valutazione dei rischi sismici in corso sul territorio aquilano fu “approssimativa, generica e inefficace in relazione alle attivita’ e ai doveri di previsione e prevenzione”. Inoltre, “sia con dichiarazioni agli organi di informazione sia con redazione di un verbale”, per gli inquirenti la Commissione Grandi Rischi fornì a cittadini, politici e alla stessa Protezione civile “informazioni incomplete, imprecise e contraddittorie sulla natura, sulle cause, sulla pericolosita’ e sui futuri sviluppi dell’attivita’ sismica in esame”.
E’ quanto si legge, tra l’altro, nell’avviso di garanzia e di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura dell’Aquila nei confronti dei sette commissari indagati per omicidio colposo, lesioni personali colpose e cooperazione nel delitto colposo: Franco Barberi, Bernardo De Bernardinis, Enzo Boschi, Giulio Selvaggi, Gian Michele Calvi, Claudio Eva e Mauro Dolce. Nell’avviso di garanzia, dopo aver riepilogato le cariche dei sette indagati, si cita il passaggio del verbale della riunione del 31 marzo 2009, in cui la Commissione grandi rischi affermava di essersi riunita per “fornire ai cittadini abruzzesi tutte le informazioni disponibili alla comunita’ scientifica sull’attivita’ sismica delle ultime settimane” e si sottolinea la “colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia”.

La Procura riscontra la violazione degli articoli 2, 3 e 9 della legge che istituisce la Protezione civile e la stessa Commissione grandi rischi (225/1992); degli articoli 5 e 7bis della legge sul coordinamento e le strutture logistiche della Protezione civile (401/2001); dell’articolo 4 della legge sull’emergenza rifiuti in Campania, che integrava l’organizzazione della Commissione (21/2006).

Tra le altre violazioni riscontrate, quelle all’articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 23582 del 3 aprile 2006 e alla normativa generale della legge che disciplina le attivita’ di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni (150/2000).

L’avviso continua citando dichiarazioni e alcuni brani degli indagati messi a verbale nella riunione del 31 marzo: (si veda questo articolo per il verbale completo) “non e’ possibile fare previsioni” (Boschi), “la semplice osservazione di molti piccoli terremoti non costituisce fenomeno precursore” (Boschi), “improbabile il rischio a breve di una forte scossa come quella del 1703″ (Boschi), “non c’é nessun motivo per cui si possa dire che una sequenza di scosse a bassa magnitudo possa essere considerata precursore di un forte evento” (Barberi), “le registrazioni delle scosse sono caratterizzate da forti picchi di accelerazione, ma con spostamenti spettrali molto contenuti, di pochi millimetri, e perciò difficilmente in grado di produrre danni alle strutture” (Calvi).

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