Sciame sismico: ordinanza di chiusura temporanea Centro Storico dell’Aquila

Comune L'AquilaORDINANZA  PROT.  GAB. n° 2486   del 31.08.2010
IL SINDACO
Premesso
Che il territorio del Comune di L’Aquila, unitamente ad altri Comuni della Provincia e della Regione Abruzzo, e’ stato colpito il 6 aprile 2009 alle ore 3,32 da un terremoto di notevole magnitudo e da successive scosse di forte intensita’;
Che, in conseguenza degli eventi sopra richiamati, si sono determinate situazioni di grave pericolo per la popolazione, causate dalla lesione e dal danneggiamento delle strutture e dei fabbricati, con conseguente rischio di distacchi e/o di crolli su aree pubbliche e private;
Rilevato che a causa del terremoto e’ messa in pericolo anche la sicurezza di beni pubblici e privati e che sussiste la necessita’ di intervenire tempestivamente per fornire ogni tipo di assistenza alla popolazione colpita dagli eventi sismici, nonché di assicurare minime condizioni di sicurezza nel centro edificato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 2009 con il quale e’ stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge  24 febbraio 1992, n. 225, fino al 31 dicembre 2010;
Visto l’art. 1, comma 3, dell’O.P.C.M. n. 3753 del 6.4.2009, il quale dispone che i sindaci dei Comuni colpiti dagli eventi sismici in questione provvedono ad assicurare le necessarie ed urgenti iniziative volte a rimuovere le situazioni di pericolo e ad assicurare la indispensabile assistenza alle popolazioni colpite;
Considerato che sono in atto incrementi, nella frequenza ed intensita’, dei fenomeni sismici che, pur se con epicentri in territori limitrofi al Comune di l’Aquila, possono determinare situazioni di rischio per la pubblica incolumita’;
Ritenuto, pertanto, per le motivazioni di cui sopra adottare provvedimenti in via cautelare e preventiva finalizzati alla tutela della pubblica incolumita’;

Visti:
–          l’art. 16 del D.P.R. 06.02.1981 n° 66;
–          l’art. 15 della L. 24.2.1992, n. 225;
–          gli artt. 50, comma 3 e 54, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267

O R D I N A
1)     con decorrenza immediata e fino alle ore 06,00 del giorno 03.09.2010, e’ interdetto l’accesso alla zona del centro storico così come evidenziata nella planimetria allegata alla presente nonché alle zone rosse delle frazioni, con conseguente chiusura delle attivita’ commerciale e/o produttive ivi presenti. L’interdizione ha valenza anche nei confronti delle maestranze edili delle ditte impegnate nelle opere di messa in sicurezza in atto nel centro storico;
2)     a parziale deroga di quanto sopra stabilito, e’ consentito l’accesso ai residenti, nella predetta zona delle case classificate A, agli utenti e personale in servizio, in percorsi adeguatamente predisposti, nei seguenti alberghi:
-Hotel Castello – Piazza Battaglione Alpini;
-Hotel Duca degli Abruzzi – Viale Duca degli Abruzzi;
-Hotel S.Michele – Via S.Michele;
-Hotel Centrale – Porta Leone/Via S.Bernardino/tratto C.so Vittorio Emanuele;
-Albergo Ristorante “Il Drappo” – Via Borgo Rivera.
3)     e’ consentito altresì l’accesso al personale dei due istituti bancari presenti ovvero Banca d’Italia e Banca Nazionale del Lavoro;
4)     e’ consentito l’accesso ai tecnici comunali e di altre pubbliche amministrazioni dotati di apposito pass e al personale appartenente al dipartimento della Protezione Civile, Corpo dei Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato e Forze Armate, nonché eventuale altro personale a servizio, se accompagnato;
5)     nell’ambito della zona interdetta, del centro storico dell’Aquila, vengono istituiti i seguenti varchi di accesso e controllo:
–          Piazza Battaglione Alpini;
–          Corso Federico II (Grand Hotel);
–          Incrocio Via XX Settembre/Via Fontesecco;
–          Zona Porta Leone;
6)     l’inizio dell’attivita’ didattica-educativa per gli asili nido comunali e privati presenti sul territorio comunale e’ differito al 06.09.2010;
7)     la chiusura delle Chiese delle Anime Sante e di Santa Maria di Collemaggio.
La presente ordinanza viene comunicata a:
–       Prefettura di L’Aquila;
–       Questura di L’Aquila;
–       Comando Carabinieri di L’Aquila;
–       Comando Guardia di Finanza;
–       Ufficio Commissario Delegato per la Ricostruzione – Struttura per la Gestione dell’Emergenza;
–       Comando Vigili del Fuoco L’Aquila
–       Corpo Forestale dello Stato;
–       Sezione Polizia Giudiziaria c/o Procura Repubblica;
–       Ufficio tecnico comunale;
–       Segreteria generale Comune L’Aquila;
–       Albo pretorio;
nonché pubblicata sul sito istituzionale del Comune di L’Aquila.
L’Aquila, 31 Agosto 2010
F.to IL SINDACO
On. Dott. Massimo Cialente