PIANO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO: SOLO 1 MILIARDO IN 7 ANNI, E NEL 2016 HA TOCCATO IL MINIMO

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9 settembre 2016 – L’articolo 11 della legge n. 77 del 24 giugno 2009 di conversione del decreto legge n. 39 del 28 aprile 2009 per la ricostruzione in Abruzzo, prevede che siano finanziati interventi per la prevenzione del rischio sismico su tutto il territorio nazionale, grazie ad un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

La spesa autorizzata è di 44 milioni di euro per l’anno 2010, di 145,1 milioni di euro per il 2011, di 195,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, di 145,1 milioni di euro per l’anno 2015 e di 44 milioni di euro per il 2016.

L’attuazione dell’art.11 è affidata al Dipartimento della Protezione Civile e regolata attraverso ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri.

La cifra complessiva, che ammonta a 965 milioni di euro, pur se cospicua rispetto al passato, rappresenta solo una minima percentuale, forse inferiore all’1%, del fabbisogno che necessario per il completo adeguamento sismico di tutte le costruzioni, pubbliche e private, e delle opere infrastrutturali strategiche. Tuttavia, questa operazione consentirà la messa in sicurezza di altre strutture pubbliche proseguendo nei programmi già avviati dopo il terremoto di S. Giuliano di Puglia e potrà favorire un deciso passo avanti nella crescita di una cultura della prevenzione sismica da parte della popolazione e degli amministratori pubblici.

Con l’opcm n. 3843 del 19 gennaio 2010 è stata istituita una Commissione di esperti del rischio sismico che ha definito obiettivi e criteri generali di un’efficace azione di prevenzione da attuare con i fondi messi a disposizione dall’art.11. Gli obiettivi individuati dalla Commissione riguardano, in particolare, la mitigazione del rischio sismico attraverso azioni e interventi solo marginalmente sviluppati negli anni passati, quali: studi di microzonazione sismica per la scelta dei luoghi idonei dove costruire e interventi sull’edilizia privata, attraverso contributi economici diretti per il rafforzamento o miglioramento sismico delle strutture. Attraverso ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri è regolamentato l’utilizzo dei fondi dell’art. 11, nel rispetto degli obiettivi e criteri definiti dalla Commissione di esperti.

Nelle pagine relative ai fondi erogati per ciascuna annualità sono presenti: le norme di riferimento, i documenti e gli strumenti resi disponibili per la realizzazione dei previsti interventi di prevenzione, nel rispetto di standard e criteri condivisi con le Regioni e Province autonome.

    Annualità 2014 (ocdpc 293/2015)
    Annualità 2013 (ocdpc 171/2014)
    Annualità 2012 (ocdpc 52/2013)
    Annualità 2011 (opcm 4007/2012)
    Annualità 2010 (opcm 3907/2010)

Fonte: Dipartimento Protezione Civile