Il TAR: comune colpevole se supera tempi del silenzio-assenso

Altra sentenza conferma la revoca di un alloggio del progetto CASE.

Il comune interessato alla prima sentenza e’ quello di Barisciano, in cui una proprietaria di immobile danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009 ha inviato una richiesta di contributo diretto, corredata dall’occorrente documentazione, per la riparazione, con miglioramento sismico, della sua abitazione.

Il comune rispondera’ con la concessione di un “contributo provvisorio” inferiore alla richiesta avanzata, e non rispettando i tempi del silenzio-assenso previsti dall’art. 2 della O.P.C.M. 3779/2009 e dall’art. 7 della successiva O.P.C.M. 3803/2009.
LA SENTENZA: “Pur se diretto verso una quantificazione ancora provvisoria del contributo” – si legge – “con esso si invoca l’illegittima violazione … di un silenzio-assenso autonomamente previsto e garantito dalla normativa di settore”. In particolare, il Tar fa riferimento esplicito all’ordinanza 3803/09, “che prevede distinte e progressive ipotesi di silenzio-assenso sia per il contributo provvisorio che per quello definitivo…e non invece della precedente OPCM 3779/09 –pure primariamente invocata dal ricorrente- che contemplava la formazione di un unico silenzio-assenso con valenza definitiva”
La sentenza ricorda tra l’altro come l’art. 7 comma 1 dell’ordinanza 3803/2009 ”nel consentire ai comuni di concedere il contributo anche a titolo provvisorio, prevede che tale quantificazione temporanea debba intervenire entro trenta giorni dalla richiesta, scaduti vanamente i quali -la domanda si intende accolta anche ai fini dell’immediato avvio dei lavori-”.

PROGETTO CASE: altra sentenza, indetta contro la Struttura per la Gestione dell’Emergenza (SGE) vede invece respinto un ricorso contro la revoca di un alloggio a Paganica, assegnato ad un nucleo familiare di cinque persone. I controlli eseguiti dalle forze di polizia hanno tuttavia evidenziato che il nucleo familiare era residente in Monterotondo (RM), eccetto la madre, che occupava stabilmente l’immobile. La sentenza fa riferimento alla direttiva del 25 febbraio 2010 del Vice Commissario (Massimo Cialente), indicando che se “dai controlli fosse stata accertata una presenza parziale dei componenti del nucleo assegnatario, sarebbe stata necessaria una verifica delle condizioni per la conferma o la modifica della tipologia dell’alloggio assegnato”. “In sostanza” – si legge – “l’alloggio assegnato e’ risultato non essere adibito alle esigenze abitative e di vita dell’intero nucleo familiare per il quale era stato concesso, esigenze soddisfatte dall’alloggio reperito altrove e in prossimita’ della sede principale degli affari ed interessi (lavorativi, scolastici, di cura) dei suoi componenti, che deve sostanzialmente ritenersi, allo stato, Monterotondo”. Né erano state peraltro evidenziate, in sede di assegnazione dell’alloggio, le circostanze relative alla dimora stabile nella provincia di Roma di gran parte del nucleo familiare.

Patrizio Trapasso

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