TERREMOTO, CIRCOLARE N.3 DELLA PROTEZIONE CIVILE: DAL 7 GENNAIO NON AVENTI DIRITTO HANNO 5 GIORNI PER LASCIARE ALBERGHI

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Come è noto, tra le misure volte ad assicurare la necessaria assistenza alla popolazione interessata dagli eventi sismici di cui in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 dell’ordinanza n. 388/2016, codeste Regioni hanno provveduto, in raccordo con i Comuni interessati, anche all’attivazione delle procedure necessarie per assicurare un’adeguata ospitalità presso strutture alberghiere all’uopo disponibili, anche al di fuori del territorio comunale o regionale di provenienza.

Con l’art. 4 dell’ordinanza n. 394/2016 tale specifica forma di assistenza è stata esplicitamente ricompresa tra le diverse misure assentibili allo scopo di assicurare l’assistenza alle popolazioni in forma transitoria, invitando codeste Regioni all’adozione delle misure necessarie per garantirne l’applicazione in forma ordinata, e individuando, quali destinatari delle misure medesime, i residenti in edifici danneggiati dagli eventi sismici in parola ‘con esito diverso da “A”, successivamente alla chiusura delle aree di accoglienza in tenda’.

Tale disposizione, adottata prima dei successivi eventi verificatisi il 26 e 30 ottobre u.s., esercita i propri effetti, in virtù delle delibere adottate dal Consiglio dei Ministri, anche in relazione ad essi, e comunque si applica anche nei riguardi delle popolazioni residenti nei comuni per i quali non siano state realizzate aree di accoglienza in tenda.

Al fine di assicurare l’omogenea applicazione delle citate disposizioni nei confronti delle popolazioni delle 4 regioni e, in particolare, in relazione agli eventi verificatisi nel mese di ottobre, appare evidente che la condizione di residenza in edificio danneggiato con esito diverso da “A”, non possa che essere attestata all’esito del procedimento di effettuazione delle verifiche di agibilità, permanendo, nelle more di tale completamento, una condizione di perdurante precarietà connessa con l’avvenuta adozione di misure preliminari, anche in forma generalizzata e non formalizzata, volte a tutelare la pubblica incolumità mediante allontanamento delle persone dagli edifici e dai centri abitati interessati. Misure particolarmente favorite a seguito degli eventi verificatisi alla fine di ottobre, in ragione dell’evoluzione delle condizioni meteoclimatiche delle aree interessate e della conseguente impossibilità di provvedere all’assistenza mediante l’allestimento delle citate aree di accoglienza in tenda.

Come è noto i procedimenti di verifica dell’agibilità mediante l’utilizzo delle schede ‘AEDES’ sono in corso e richiederanno, in ragione dell’estensione dell’area di risentimento, diverse settimane.

Parimenti, l’introduzione di nuove procedure speditive (con l’impiego delle schede ‘FAST), a valle dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 205/2016, pur conseguendo sensibili velocizzazioni del processo di determinazione degli edifici agibili o utilizzabili, non consentirà una mappatura puntuale delle situazioni interessate se non in tempi tecnicamente congrui.
Tutto ciò premesso, si precisa che la sopra richiamata condizione di perdurante precarietà è quindi riconosciuta quale titolo abilitativo alla fruizione dell’ospitalità alberghiera in forma generalizzata fino alla messa a regime delle procedure di verifica di agibilità/utilizzabilità di cui sopra.

In tal senso, fino al 6 gennaio 2017 (incluso), i Comuni interessati dagli eventi sismici dovranno attestare la semplice condizione di residenza/dimora abituale, alla data degli eventi di cui trattasi, delle persone ospitate segnalate dalle strutture alberghiere, tramite le Regioni.

Tale attestazione costituirà il necessario riscontro per provvedere al riconoscimento delle spese sostenute a carico delle risorse finanziarie rese disponibili per la gestione dell’emergenza.

Entro tale data, le Regioni in indirizzo vorranno, quindi, provvedere, in stretto raccordo con i Sindaci dei Comuni interessati, alla predisposizione di procedure univoche tese a individuare puntualmente gli aventi titolo all’ospitalità alberghiera in quanto:

– residenti/dimoranti in edifici classificati con esito diverso da ‘A’ delle schede ‘AEDES’, o per i quali risulti presentata la relativa richiesta di sopralluogo;
– residenti/dimoranti in edifici classificati con esito “non utilizzabile” delle schede ‘FAST’;
– residenti per i quali risulti presentata la relativa richiesta di sopralluogo o risulti programmata l’indagine massiva specificamente prevista;
– residenti/dimoranti in edifici ricadenti all’interno di ‘zone rosse’.

A decorrere dal 7 gennaio p.v., le persone non aventi titolo ai sensi di quanto sopra specificato disporranno di 5 giorni per organizzare il rientro nelle abitazioni agibili/utilizzabili o, comunque, per rendere disponibili le stanze d’albergo assegnate.

Decorsi i tre giorni gli eventuali ulteriori oneri per il protrarsi del soggiorno saranno posti a loro diretto carico. Si applicherà tale termine anche nel caso in cui il venir meno delle condizioni sopra specificate si manifestasse in data successiva al 6 gennaio 2017.

Fanno eccezione alla procedura sopra descritta le famiglie ospitate in alberghi diversi dai Comuni di residenza che, nel corrente anno scolastico, hanno iscritto i propri figli in istituti scolastici dei Comuni di accoglienza che mantengono, in ogni caso, il diritto di permanenza nella strutture alberghiere ad esse assegnate.

Le Regioni in indirizzo e i Comuni interessati assicurano la massima e più efficace diffusione delle informazioni relativa al progresso dei procedimenti di verifica ‘AeDES’ e ‘FAST’, oltre che di eventuale ridelimitazione delle ‘zone rosse’, onde consentire ai cittadini interessati di conoscere con congruo anticipo la rispettiva condizione e adottare le misure necessarie per garantire l’ordinata attuazione delle citate misure.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
FABRIZIO CURCIO 

Fonte: Dipartimento Protezione Civile

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